Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 settembre 2023
Ripartizione delle risorse in relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022 con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.


IL DIRETTORE GENERALE
per la regolazione dei contratti pubblici
e la vigilanza sulle grandi opere

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-septies, comma 8, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, le cui modalita' di utilizzo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 25, comma 1, che ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8 del decreto-legge n. 73 del 2021;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, l'art. 23, comma 2, lettera b), che ha ulteriormente incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8 del decreto-legge n. 73 del 2021;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 26, che, al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1;
Visto, altresi', il comma 4, lettera b), del citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, ai sensi del quale, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari ovvero in relazione ai quali siano nominati commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai relativi oneri si provvede «... a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b) del presente articolo, nonche' dall'art. 25, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 23, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'art. 1-septies, comma 8, secondo periodo del citato decreto-legge n. 73 del 2021»;
Visto, inoltre, il comma 5, lettera b) del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha incrementato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8 del decreto-legge n. 73 del 2021;
Considerato che, per l'anno 2022, la dotazione complessiva del fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, destinata alle finalita' di cui all'art. 26, comma 4, lettera b) del citato decreto-legge n. 50 del 2022 risulta pari ad euro 770 milioni e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - CDR 2 - assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 241 del 27 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2022 recante la disciplina delle modalita' di utilizzo del fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in relazione agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lettera b) del citato decreto-legge n. 50 del 2022 con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo fondo e nelle more dello svolgimento dell'attivita' istruttoria, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti ammessi;
Considerato che, al fine di assicurare parita' di accesso al Fondo alle categorie della piccola, media e grande impresa il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 241 del 27 luglio 2022 ha assegnato a ciascuna delle tre categorie, una quota parte pressoche' equivalente del suddetto fondo - avente una dotazione complessiva pari ad euro 770.000.000,00 per l'anno 2022 secondo la seguente ripartizione:
a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
Considerato altresi', che l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 241 del 2022 stabilisce che per l'accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, a partire dal 1° agosto 2022 ed entro il termine del 31 agosto 2022, i soggetti individuati al comma 4, lettera b) dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, inviano apposita richiesta utilizzando la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it e ivi compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalita' indicate nella medesima piattaforma;
Vista la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 dell'Agenzia delle entrate «Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). Articoli 2, 3 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1972» che conferma che «Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l'erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato art. 1-septies, comma 7 del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi "mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato art. 2, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".»;
Considerato che sono pervenute, entro i predetti termini, n. 2046 richieste di stazioni appaltanti, relative a n. 6740 contratti di appalto per un importo di euro 528.298,495,43 e che, a seguito dell'istruttoria ministeriale, l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a euro 476.341.129,55 a favore delle Stazioni Appaltanti beneficiarie, suddiviso per categoria di imprese come specificato nella seguente tabella:
===================================================================== | | Stazioni appaltanti| | |  Categoria | richiedenti |  Ammontare richieste | +===================+====================+==========================+ | Piccola impresa |  n. 1270 |  euro 136.546.729,37| +-------------------+--------------------+--------------------------+ | Media impresa |  n. 745 |  euro 148.233.397,58| +-------------------+--------------------+--------------------------+ | Grande impresa |  n. 245 |  euro 191.561.002,60| +-------------------+--------------------+--------------------------+

Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 241 del 27 luglio 2022, si prevede che, nell'ambito della ripartizione del fondo, purche' l'importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilita' complessiva del medesimo fondo pari ad euro 770.000.000,00 per l'anno 2022, in caso sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa «piccola», «media» e «grande», ai fini dell'erogazione delle risorse ai soggetti individuati al comma 4, lettera b) dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede alla ripartizione delle quote del fondo in base agli importi delle richieste ammesse a contributo, secondo il principio di proporzionalita';
Considerato, altresi', che ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 241 del 27 luglio 2022, le eventuali risorse del fondo che, all'esito dei procedimenti di cui ai decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 settembre 2021, n. 371 e 5 aprile 2022, n. 84, eccedono l'importo complessivamente assegnato per le finalita' di cui all'art. 1-septies, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per incrementare la dotazione del fondo in oggetto, e sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le modalita' previste dal citato decreto n. 241/2022 e che in caso di ulteriore incremento delle risorse del Fondo, per effetto di provvedimenti legislativi, le stesse sono ripartite e assegnate, in mancanza di una diversa previsione di legge, secondo le proporzioni e le modalita' previste dal medesimo decreto n. 241/2022;
Considerato che l'importo delle richieste ammissibili, pari a euro 476.341.129,55 rientra nella disponibilita' complessiva del fondo;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla ripartizione delle risorse del fondo nella misura di euro 476.341.129,55;

Decreta:

Art. 1

Approvazione della ripartizione del fondo

1. In relazione alle istanze di accesso al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, e' approvata la ripartizione delle risorse del predetto fondo, nella misura di euro 476.341.129,55, come indicato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 
Allegato

PICCOLA IMPRESA

Parte di provvedimento in formato grafico

MEDIA IMPRESA

Parte di provvedimento in formato grafico

GRANDE IMPRESA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Erogazione delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 241 del 27 luglio 2022, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono assegnate ai soggetti indicati nell'allegato 1 nella misura ivi riportata.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Ministero ha riconosciuto un'anticipazione nella misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti beneficiari indicati nell'allegato 1.
 
Art. 3

Controlli e procedura di recupero

1. Qualora, a seguito dei controlli anche a campione previsti dal citato art. 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ed effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, venga accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al fondo, si provvedera', ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.
Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 25 settembre 2023

Il direttore generale: Cappelloni

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3223