Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
DECRETO 20 settembre 2023
Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia.


IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia 31 dicembre 2009 concernente l'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 19, concernente il Dipartimento per le politiche della famiglia;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza»;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'», e, in particolare, l'art. 17, comma 1-bis;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» e, in particolare, l'art. 19, istitutivo del Fondo per le politiche della famiglia;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi 1250, 1251, 1251-bis e 1252 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, relativo al «Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, relativo al «Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali», che, all'art. 9, disciplina la Segreteria tecnica e le attivita' di supporto alla Commissione per le adozioni internazionali;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'art. 12, comma 20, secondo cui, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, le attivita' svolte dagli organismi stessi - tra i quali il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio, 2007, n. 103 - sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, restando fermi, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2013 e successive modificazioni, con il quale e' istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, il Micronido della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «Micronido PCM»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», e, in particolare, l'art. 1, comma 411, il quale ha istituito il Fondo per le adozioni internazionali, al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali;
Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», e in particolare, l'art. 3, commi 5 e 7;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art. 1, comma 215, come modificato dall'art. 32, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui, al fine di garantire la realizzazione delle attivita' istituzionali del Centro di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' la loro continuita', sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Visto l'art. 3, comma 1, lettere da a) a c) del citato decreto-legge n. 86 del 2018, e, in particolare, il punto 1) della lettera c), il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2018, con il quale e' stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, che, in attuazione del citato art. 3 del decreto-legge n. 86 del 2018, ha previsto il trasferimento dei capitoli di bilancio concernenti le spese in tema di adozione di minori stranieri e quelle di funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e le spese per il sostegno delle adozioni internazionali, dal Centro di responsabilita' 1 - Segretariato generale, al Centro di responsabilita' 15 - Politiche per la famiglia;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art. 1, commi 59, concernente l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno del fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 9, concernente il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», e, in particolare, l'art. 9 il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attivita' di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al medesimo decreto;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022 con il quale sono state delegate al Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia la predisposizione e la sottoscrizione di tutti gli atti concernenti la gestione e l'organizzazione del Micronido della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando, fino al 31 dicembre 2022, in capo al Dipartimento per il personale, la gestione contabile del pertinente capitolo del bilancio della Presidenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in 21 ottobre 2022 con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale e' stato conferito al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, l'incarico per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, in particolare, in materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza;
Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera c) che richiama il Fondo per le politiche della famiglia, di cui alla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 1 rubricato «Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali» e l'art. 22 concernente «Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri», nonche' la tabella A dell'allegato 1, annessa al medesimo decreto-legge;
Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 22 del decreto-legge n. 44 del 2023, il quale prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si articola in non piu' di tre Uffici, inclusa la Segreteria tecnica prevista dall'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non piu' di sette Servizi, inclusi i due Servizi in cui e' articolata la medesima Segreteria tecnica;
Considerato che la medesima tabella A dell'allegato 1 del menzionato decreto-legge n. 44 del 2023 prevede tra l'altro, l'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri per sei posti di dirigente di seconda fascia, di cui un da attribuire, in sede di prima applicazione, al Dipartimento per le politiche della famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, e, in particolare, l'art. 4, recante «Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le politiche della famiglia», registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2023 al n. 2307;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche della famiglia, alla luce del nuovo assetto e delle nuove competenze assegnategli dalla sopra citata normativa;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Ambito di disciplina e funzioni

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche della famiglia di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il Dipartimento e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalita', delle adozioni, dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonche' delle funzioni di competenza statale gia' attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonche' delle funzioni concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento, altresi', provvede: alla gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita', e, in particolare, alla gestione del fondo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo le finalita' previste dall'art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006, ivi incluse quelle relative all'informazione e comunicazione a sostegno della componente anziana dei nuclei familiari di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33; alla promozione e al coordinamento delle azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l'analisi, il monitoraggio e la valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
4. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, restando fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla Presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la famiglia. Il Dipartimento, in particolare, provvede alla realizzazione degli interventi in materia di adozione e di affidamento di cui all'art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006 e degli interventi volti a sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, nonche' delle funzioni di competenza statale gia' attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia e al diritto di ascolto, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. A tal fine, il Dipartimento assicura le funzioni di competenza del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed esercita le competenze gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; organizza periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, con il supporto della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti; realizza gli interventi in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; gestisce, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285; realizza, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71; cura gli adempimenti relativi all'attuazione dell'art. 1, commi dal 59 al 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il Fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia».
6. Il Dipartimento assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di politiche della famiglia, della natalita', dell'infanzia e dell'adolescenza.
 
Art. 2

Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata e' l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Dipartimento e definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire, verificando anche la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione del Dipartimento agli indirizzi impartiti.
 
Art. 3

Il Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli atti di indirizzo politico e agli obiettivi strategici fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata, coordina l'attivita' degli Uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti Uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata.
2. Il Capo del Dipartimento cura le attivita' di controllo gestionale, di predisposizione degli obiettivi nell'ambito della direttiva annuale e di valutazione della dirigenza, nonche' il coordinamento delle attivita' del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; coordina l'attivita' di comunicazione istituzionale e quella interna, inclusa la documentazione video-fotografica sulle attivita' istituzionali del Dipartimento.
3. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con Il Segretario generale, con gli altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri; puo' affidare incarichi specifici a singoli dirigenti e funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro.
4. Il Capo del Dipartimento si avvale di una propria Segreteria, di livello non dirigenziale, anche con funzioni di relazioni con il pubblico e di comunicazione, e puo' essere coadiuvato da una Segreteria tecnica, composta da personale di livello non dirigenziale, che lo supporta nell'esercizio delle proprie attribuzioni.
5. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata, al dirigente coordinatore di uno degli Uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente coordinatore di uno degli Uffici con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata, su proposta del Capo del Dipartimento, puo' conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento a uno dei dirigenti coordinatori degli Uffici del Dipartimento.
7. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento e per le funzioni trasversali, strumentali all'attuazione delle politiche del Dipartimento, opera un Servizio di livello dirigenziale non generale denominato «Servizio per gli affari giuridici, amministrativi e di bilancio», che provvede:
a) all'istruttoria e alla redazione di pareri giuridici di competenza del Dipartimento, fatte salve diverse determinazioni del Capo del Dipartimento in ordine a materie particolarmente specialistiche;
b) all'istruttoria e alla predisposizione di convenzioni, accordi e contratti, con enti pubblici e privati, da sottoporre alla firma del Capo del Dipartimento, fatte salve diverse determinazioni in ordine a materie particolarmente specialistiche;
c) all'istruttoria e alla predisposizione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo in tutte le materie di competenza del Dipartimento, anche attraverso elementi informativi specialistici provenienti dagli Uffici;
d) all'esame e allo studio delle questioni, di carattere generale e particolare, attinenti alla posizione giuridica ed economica del personale di ruolo, di prestito o dei consulenti ed esperti estranei all'amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
e) alla gestione del ciclo di progetto nel quadro dei fondi europei;
f) all'istruttoria e alla predisposizione degli avvisi pubblici e dei bandi di gara, anche europei, da sottoporre alla firma del Capo del Dipartimento, nonche' a tutti i correlati adempimenti amministrativi, preliminari e successivi;
g) alla raccolta delle proposte degli Uffici relative alla gestione del personale e alla predisposizione dei relativi atti per la firma del Capo del Dipartimento;
h) alla raccolta delle proposte degli Uffici relative agli adempimenti richiesti dal PIAO e alla predisposizione dei relativi atti per la firma del Capo del Dipartimento;
i) alla cura dei rapporti operativi con il Dipartimento per il personale e con il Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
l) alla cura degli affari relativi alla logistica del Dipartimento;
m) alla gestione dei flussi documentali, del protocollo informatico e dell'archivio del Dipartimento;
n) alla cura dei rapporti con l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita';
o) alla gestione organizzativa, amministrativa e contabile del Micronido della Presidenza del Consiglio dei ministri;
p) alla raccolta delle proposte degli Uffici relative agli adempimenti contabili e di bilancio, agli impegni di spesa e ai pagamenti di competenza e alla predisposizione degli atti per la firma del Capo del Dipartimento, assicurandone la coerenza con le direttive e con le norme;
q) alla raccolta delle proposte degli Uffici e alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Centro di responsabilita' 15 - Politiche per la famiglia;
r) alla raccolta dei dati provenienti dagli Uffici e alla predisposizione, per la firma del Capo del Dipartimento, della relazione del conto annuale della Ragioneria generale dello Stato e per il controllo di gestione e misurazione delle attivita' amministrative;
s) alla raccolta di contributi degli Uffici per la stesura finale della relazione per la Corte dei conti;
t) alla cura dei rapporti con l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile.
 
Art. 4

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in sette Servizi di livello dirigenziale non generale, compreso quello di cui all'art. 3, comma 7.
2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) Ufficio I - Politiche in favore della natalita' e della conciliazione;
b) Ufficio II - Politiche a supporto dell'infanzia e dell'adolescenza;
c) Ufficio III - Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali.
3. Gli Uffici del Dipartimento, nelle materie di propria competenza, forniscono supporto tecnico-amministrativo al Capo del Dipartimento.
4. Nella gestione del personale e nella programmazione del bilancio, nonche' nelle materie di carattere trasversale, gli Uffici del Dipartimento predispongono e sottopongono gli atti e le proposte ai fini dell'approvazione del Capo del Dipartimento.
 
Art. 5
Ufficio I - Politiche in favore della natalita' e della conciliazione

1. L'Ufficio I cura la promozione, l'elaborazione, l'attuazione e il coordinamento delle politiche in favore della natalita' e di contrasto alla crisi demografica. Inoltre, promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura della famiglia.
2. L'Ufficio si articola nei seguenti due Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale:
a) Servizio I - Interventi a favore della natalita' e a sostegno della genitorialita';
b) Servizio II - Interventi a supporto della conciliazione vita-lavoro e dell'invecchiamento attivo.
3. Il Servizio I provvede:
a) alla promozione, realizzazione e monitoraggio di interventi diretti a favorire la natalita', a supporto delle politiche nazionali a sostegno della generativita' e della genitorialita' e per il contrasto alla crisi demografica, anche attraverso la diffusione e valorizzazione delle buone pratiche realizzate sul territorio;
b) al coordinamento, monitoraggio e valutazione d'impatto delle iniziative realizzate dalle regioni e dagli enti locali con il Fondo per le politiche della famiglia;
c) alla predisposizione degli atti amministrativi compresi quelli istruttori riguardanti le altre pubbliche amministrazioni e gli organismi rappresentativi delle autonomie territoriali, regionali e locali, al fine di conseguire intese e concerti relativi alle politiche per la famiglia e alle iniziative a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia e sugli altri finanziamenti disponibili;
d) alla elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano nazionale per la famiglia, anche con il supporto dell'Osservatorio nazionale della famiglia, e all'organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia;
e) all'attivita' di studio e ricerca in materia di relazioni giuridico familiari, a supporto delle iniziative per favorire una cultura paritaria delle responsabilita' genitoriali;
f) all'attivita' di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale per i figli a carico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico;
g) alla predisposizione degli atti e degli adempimenti a supporto dell'attivita' svolta dall'Osservatorio nazionale della famiglia e dall'Osservatorio nazionale sull'assegno unico e universale per i figli a carico relativamente allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;
h) alla cura dei rapporti con l'Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio;
i) alla cura e alla gestione degli adempimenti relativi alla progettazione e realizzazione di progetti in materia di politiche per la famiglia realizzati con il contributo di fondi europei;
l) alla predisposizione degli atti e degli adempimenti finalizzati all'erogazione di speciali elargizioni previste da norme a sostegno dei figli a carico di genitori separati e altre misure dedicate alla famiglia e alla coppia genitoriale;
m) alla promozione e monitoraggio di interventi ed iniziative per lo sviluppo e la diffusione dei centri per la famiglia.
4. Il Servizio II provvede:
a) alla promozione e realizzazione degli interventi diretti a favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di cura della famiglia, fornendo altresi' supporto all'attuazione delle misure di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni;
b) al coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione delle iniziative e degli interventi promossi mediante i fondi dedicati alla conciliazione;
c) alla verifica di impatto delle politiche, anche di settore, concernenti la conciliazione, i congedi e le altre misure correlate;
d) alla realizzazione di interventi volti a promuovere le misure di conciliazione nel mercato del lavoro, anche mediante iniziative a supporto del welfare aziendale e territoriale;
e) alla promozione di una cultura che favorisca una piu' equa distribuzione dei carichi di cura all'interno delle famiglie, per promuovere la responsabilita' genitoriale paterna e una maggiore fruizione dei congedi facoltativi da parte dei padri, nonche' l'occupazione femminile e le pari opportunita';
f) alla promozione e realizzazione di progetti, interventi e iniziative a sostegno delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo e alla cura della componente anziana della famiglia, anche nel quadro dell'attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid del 2022 e delle altre iniziative europee e internazionali in materia;
g) alla cura dei rapporti con l'Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio;
h) all'attivita' di studio e ricerca sulle misure di conciliazione esistenti, con riferimento particolare ai modelli di organizzazione del lavoro, alla normativa sui congedi, alle politiche sui tempi delle citta' e alla mobilita', anche in un'ottica comparativa con le politiche attuate negli altri Stati dell'Unione europea;
i) alla predisposizione di proposte, anche di natura legislativa, da sottoporre all'Autorita' politica delegata nelle materie di competenza;
l) alle relazioni istituzionali con le imprese, con le associazioni datoriali, con gli enti del terzo settore, con le associazioni familiari e con tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, anche al fine di diffondere le migliori pratiche in materia di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura della famiglia.
 
Art. 6

Ufficio II - Politiche a supporto dell'infanzia e dell'adolescenza

1. L'Ufficio II cura la promozione, l'elaborazione, l'attuazione e il coordinamento delle politiche a supporto e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, curando, altresi', l'attuazione delle competenze gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
2. L'Ufficio si articola nei seguenti due Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale:
a) Servizio I - Interventi per la promozione e il sostegno dei diritti delle persone di minore eta';
b) Servizio II - Interventi per la protezione e la tutela dei diritti delle persone di minore eta'.
3. Il Servizio I provvede:
a) all'esercizio delle funzioni di competenza del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, inclusa la predisposizione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
b) all'esercizio delle competenze gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza;
c) alla realizzazione di interventi per la promozione dei diritti delle persone di minore eta', anche attraverso l'ascolto e la partecipazione delle stesse;
d) alla promozione e al sostegno dello sviluppo dei servizi socio-educativi della prima infanzia;
e) alla gestione del Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei minori;
f) all'attuazione degli adempimenti della legge 28 agosto 1997, n. 285, e alla gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
g) all'organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e la Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
h) alla cura dei rapporti con l'Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio.
4. Il Servizio II provvede:
a) alla realizzazione degli interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio minorile;
b) alla promozione e al coordinamento, per quanto di competenza dell'Autorita' politica delegata, delle iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e abuso sui minori, inclusi gli orfani di crimini domestici, nonche' il fenomeno della violenza assistita;
c) all'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale;
d) alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento sull'attivita' svolta in merito alle funzioni di coordinamento di cui alla lettera b), ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e) all'esercizio delle competenze relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, inclusa l'elaborazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile;
f) all'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attivita' connesse alla banca dati istituita presso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno;
g) alla cura degli adempimenti di competenza relativi all'attuazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di cyberbullismo;
h) alla cura degli adempimenti connessi alla titolarita' del numero pubblico «Emergenza Infanzia 114»;
i) alla cura dei rapporti con l'Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio.
 
Art. 7

Ufficio III - Segreteria tecnica della Commissione
per le adozioni internazionali

1. L'Ufficio III fornisce supporto al Presidente, al Vicepresidente e alla Commissione per le adozioni internazionali nello svolgimento delle attivita' assegnate dalla legge e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.
2. L'Ufficio si articola nei seguenti due Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale:
a) Servizio I - Servizio per le adozioni;
b) Servizio II - Servizio per gli affari amministrativi e contabili.
3. La dotazione organica della Segreteria tecnica e' definita ai sensi dell'art. 9, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007.
4. Il Servizio I provvede:
a) alla predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;
b) agli adempimenti necessari per l'istruttoria degli atti della Commissione;
c) alla predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;
d) alla conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;
e) ad assistere la Commissione per le attivita' di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere f), g) e l) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007;
f) ai rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;
g) agli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;
h) ai rapporti con gli uffici delle altre autorita' centrali per le adozioni internazionali, nonche' con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;
i) all'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.
5. Il Servizio II provvede alla predisposizione degli atti relativi:
a) all'amministrazione del personale in organico presso l'Ufficio III;
b) alla gestione delle spese e all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali;
c) agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attivita' di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data della sua emanazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia 31 dicembre 2009, citato nelle premesse.
3. Fino al conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal presente decreto, e comunque non oltre novanta giorni dalla sua emanazione, e' prorogata l'efficacia degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Ufficio I - Interventi per la conciliazione, comunicazione, gestione e dell'Ufficio II - Politiche per la famiglia, di cui al decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia 31 dicembre 2009, citato nelle premesse.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2023

Il Ministro: Roccella

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2701