Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 |
ORDINANZA 21 aprile 2023 |
Intervento 40 «Completamento rinnovo armamento metropolitana linea A» del Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022. Adozione delle procedure previste al comma 6 dell'art. 31 del decreto-legge n. 13/2023, e attivazione dei poteri di deroga previsti dal comma 425 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (Ordinanza n. 12). |
|
|
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Visto: l'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare: il comma 421, il quale dispone che, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli interventi di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, con decreto del Presidente della Repubblica sia nominato un Commissario straordinario del Governo; il comma 422, il quale dispone che: «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (...); il comma 425 che dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; il comma 425-bis introdotto dall'art. 31, comma 6 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 che dispone «In sede di prima applicazione e in ragione della necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la Basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, registrato in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'art. 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato; b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni; c) la verifica prevista dall'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'art. 32, della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionando almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei; il comma 426 secondo cui: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, con cui il sindaco di Roma pro tempore e' stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, con il quale e' stato approvato il Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025, predisposto dal Commissario straordinario per il Giubileo 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, convertito con modificazioni con legge 29 giugno 2022, n. 79; Considerato che: l'intervento n. 40 «Completamento rinnovo armamento metropolitana linea A», indicato come essenziale e indifferibile nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, registrato in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, prevede l'ammodernamento di una delle principali infrastrutture di trasporto pubblico metropolitano, consentendone un piu' efficiente esercizio, soprattutto nel periodo giubilare; che le attivita' di ammodernamento debbono concludersi in tempi coerenti con il regolare svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025, nei modi e nei tempi definiti dal medesimo Programma, al fine di consentire un puntuale esercizio della linea metropolitana; Considerato altresi' che: in relazione a cio', la realizzazione del predetto intervento incluso nel Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili per il Giubileo del 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, richiederebbe, allo stato, tempi procedurali e tecnico-amministrativi ordinari incompatibili con la predetta necessita' di concludere i relativi lavori entro la data di apertura dell'Anno giubilare 2025, non potendosi in alcun modo prevedere interruzioni o sospensioni dell'esercizio della linea metropolitana nel periodo giubilare; che tale difficolta' potrebbe incidere criticamente sullo svolgimento delle successive fasi procedurali ed esecutive dell'intervento in questione, considerata la complessita' delle attivita' da svolgere in tempi di attuazione estremamente contingentati, e dovendo pervenire all'avvio delle attivita' di cantiere con assoluta tempestivita'; in ragione della necessita' e urgenza di ultimare nei tempi dovuti l'intervento 40 del Programma dettagliato approvato con il su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, e' necessario dare attuazione alla previsione normativa di cui al comma 6 dell'art. 31 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 che, introducendo il comma 425-bis all'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, consente al Commissario di disporre, con ordinanza da adottarsi ai sensi del comma 425 del medesimo art. 1 della legge n. 234/2021, che la realizzazione dei predetti interventi avvenga secondo le procedure di cui alle lettere a), b), c) e d) del richiamato comma 425-bis dell'art. 1 della legge n. 234/2021; Richiamati: la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni; il decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023; per quanto espresso in premessa e nei considerata;
Dispone:
1. con i poteri di cui ai commi 425 e 425-bis della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che la realizzazione da parte del soggetto attuatore e delle centrali di committenza dell'intervento 40 «Completamento rinnovo armamento metropolitana linea A», indicato come essenziale e indifferibile nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, registrato in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, avvenga con il ricorso alle procedure di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto art. 425-bis; 2. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella specifica sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo. La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo». Roma, 21 aprile 2023
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri |
|
|
|