Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE |
ORDINANZA 11 ottobre 2023 |
Nomina a soggetto attuatore della Regione Marche. (Ordinanza n. 10/2023). |
|
|
Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il Generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono definiti i criteri nonche' le tipologie di intervento sulla base delle quali procedere all'erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione privata; Vista l'ordinanza n. 3 in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, Generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Ravvisata la necessita' di affidare alla Regione Marche la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una procedura che consenta di dare seguito alle disposizioni di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di concessione ed erogazione di contributi per la ricostruzione privata; Considerato che presso la Regione Marche e' gia' in uso un applicativo informatico centralizzato, denominato «CohesionWorkPA», la cui manutenzione evolutiva consentirebbe di gestire i processi di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi calamitosi, soddisfacendo i requisiti di economicita', efficienza e celerita' delle attivita' di gestione delle domande di contributo promosse dai soggetti privati, di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Acquisita l'intesa della Regione Marche;
Dispone:
Art. 1
Nomina soggetto attuatore
1. Al fine di assicurare la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una piattaforma informatica centralizzata, volta a garantire tutte le funzionalita' necessarie per consentire ai comuni di effettuare l'attivita' istruttoria finalizzata alla concessione di contributi relativi alla ricostruzione privata, di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la Regione Marche e' nominata soggetto attuatore. 2. La piattaforma informatica di cui al comma 1 sara' sviluppata attraverso l'implementazione e la manutenzione evolutiva dei sistemi gia' in uso alla regione, allo scopo di gestire efficacemente le domande di contributo presentate dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive e soddisfacendo, al contempo, i requisiti di economicita', efficienza e celerita' che devono caratterizzare i processi di ricostruzione. 3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive definite d'intesa, nell'ambito di specifiche riunioni tecniche, con il Commissario straordinario alla ricostruzione, anche al fine di assicurare i necessari adeguamenti e implementazioni alla piattaforma informatica centralizzata. |
| Art. 2
Caratteristiche e requisiti della piattaforma informatica
1. La piattaforma informatica centralizzata, per la cui realizzazione, sviluppo e gestione e' nominato il soggetto attuatore, deve rispondere a criteri di semplicita' di utilizzo e facilita' di implementazione per garantire l'erogazione tempestiva dei contributi di cui all'art. 1 e dovra' consentire la gestione dell'attivita' istruttoria svolta dai comuni, relativa alle domande di contributo promosse dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive. 2. In relazione a quanto indicato al comma 1, il soggetto attuatore deve provvedere all'adeguamento della piattaforma informatica gia' esistente presso la Regione Marche «CohesionWorkPA» affinche' questa, gia' utilizzata in precedenti contesti emergenziali, sia implementata e resa operativa entro il 30 novembre 2023. L'adeguamento di cui al precedente periodo deve consentire la presentazione in via telematica delle domande di contributo da parte dei soggetti privati e delle attivita' economiche e produttive, l'istruttoria delle stesse da parte dei comuni, nonche', anche mediante progressive implementazioni, l'attuazione delle procedure previste nell'ambito delle ordinanze inerenti alle fasi istruttorie e di predisposizione degli atti propedeutici all'erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione privata di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. La citata piattaforma dovra' consentire ai: a) soggetti privati e alle attivita' economiche e produttive colpite dai danni derivanti dagli eventi calamitosi (o tecnici da essi delegati) di presentare al comune territorialmente competente la domanda di contributo, in coerenza con le relative ordinanze commissariali; b) comuni di: 1) verificare il diritto al contributo e la completezza/regolarita' della documentazione probatoria allegata alla domanda fruendo, laddove ritenuto necessario, di apposita struttura all'uopo costituita dal Commissario straordinario alla ricostruzione e composta da tecnici con adeguata expertise professionale; 2) trasmettere al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche; c) al Commissario straordinario di gestire le fasi successive del procedimento, fino alla predisposizione degli atti propedeutici all'erogazione dei contribuiti. 3. La piattaforma informatica sara' il punto unificato di raccolta di tutta la documentazione informatica utilizzata, ne costituira' l'archivio ufficiale e ne verra' garantita la conservazione a norma di legge. |
| Art. 3
Rendicontazione delle attivita' di spesa
1. Con specifico riferimento alle attivita' di realizzazione, sviluppo e gestione della piattaforma informatica centralizzata, il soggetto attuatore di cui all'art. 1, dovra': a) inviare al Commissario straordinario alla ricostruzione un preventivo di spesa in ordine all'implementazione della piattaforma informatica centralizzata ai fini di una preventiva valutazione di sostenibilita'; b) assicurare una puntuale e costante rendicontazione delle prestazioni effettuate e degli oneri di spesa sostenuti ai fini della successiva copertura finanziaria, secondo quanto indicato al successivo art. 5. 2. In particolare, in relazione alla progettualita' affidata, sara' necessario: a) comunicare la consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto dimostrando sia lo stato di avanzamento finanziario (spesa effettivamente sostenuta ovvero da sostenere) sia lo stato di avanzamento fisico; b) fornire giustificata, idonea ed inequivocabile documentazione rappresentativa delle spese sostenute e rendicontate, pena la non ammissibilita'; c) assicurare l'ammissibilita' delle spese sostenute (oneri riferiti alla progettualita' di spesa e temporalmente al periodo di attuazione della stessa nonche' comprovabili mediante titoli di spesa giustificativi e tracciabili). |
| Art. 4
Deroghe
1. Ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di dare celere attuazione alla presente ordinanza, in relazione alle procedure di affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 37, in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi; 49, in relazione al principio di rotazione degli affidamenti. 2. Alle procedure adottate dal soggetto attuatore si applicano, ai sensi dell'art. 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le disposizioni previste dalla Parte II, Titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante agevolazioni procedurali relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge. |
| Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), relativi alla realizzazione, allo sviluppo e alla gestione della piattaforma informatica si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del predetto decreto-legge convertivo. |
| Art. 6
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 2, alla Regione Marche, in qualita' di soggetto attuatore, si applica quanto previsto dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali». |
| Art. 7
Efficacia e obblighi di pubblicita'
1. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente ordinanza e' pubblicata sul sito del Commissario straordinario alla ricostruzione, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla presidenza della Regione Marche. Roma, 11 ottobre 2023
Il Commissario straordinario: Figliuolo
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2744 |
|
|
|