Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
DECRETO 4 ottobre 2023 |
Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonche' dei presupposti e delle modalita' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, e l'art. 14, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni, e comma 6; Visto l'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6; Visto il regolamento UE n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR; Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next generation EU; Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, universita' e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorita' locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»; Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023; Visto l'accordo ref. Ares (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and resilience facility - Operational arrangements between the European commission and Italy»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030 della Commissione europea; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico sicurezza sul lavoro)»; Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visibilita' degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next generation EU; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next generation EU; Vista l'intesa n. 84 del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e ricerca, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi; Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 106 del 21 giugno 2023; Considerata l'opportunita' di accogliere l'osservazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione relativa al fatto che le regioni, nel recepire i requisiti e gli standard minimi di accreditamento, anche con eventuali criteri integrativi, debbano comunque attenersi, nelle fasi della selezione delle candidature, a quanto previsto dal presente decreto, poiche', per quanto si tratti di una fase ancora preliminare alla costituzione in termini di Fondazione, occorre in un qualche modo garantire gia' in questa sede il potenziale rispetto dei requisiti minimi di accreditamento previsti per gli ITS Academy a livello nazionale; Considerata l'opportunita' di non recepire le richieste del Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito all'art. 1, comma 2, del presente decreto, concernenti, da un lato, la richiesta di eliminazione dell'inciso «stabilendo eventuali criteri aggiuntivi», posto che e' la stessa legge n. 99/2022 ad esprimersi in tal senso all'art. 7, comma 1, e, dall'altro lato, l'inserimento, dopo le parole «standard minimi di accreditamento», di un rinvio espresso all'allegato A del decreto, in quanto si ritiene essere piu' funzionale il medesimo rimando effettuato sub art. 4, considerando che sono gli articoli 4 e ss. a disciplinare direttamente e piu' specificamente i requisiti di accreditamento, poi esplicati e approfonditi in sede di allegato; Considerata l'opportunita' di non accogliere l'osservazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione secondo la quale l'accreditamento delle sedi vada attribuito dal Ministero dell'istruzione e del merito, a garanzia della dimensione nazionale del sistema, posto che e' la stessa legge n. 99/2022 che, all'art. 7, comma 6, prevede che vi sia una competenza nazionale solo finche' le regioni non adottano una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, conformandosi ai principi fondamentali dello stesso art. 7 e del relativo decreto attuativo, e che, pertanto, una volta divenute competenti, spetti alle regioni accreditare le fondazioni ITS Academy su tutti i requisiti previsti a livello nazionale, ivi compreso quello delle sedi, nonche' su eventuali criteri aggiuntivi; Posto che non si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di definire, gia' all'interno del decreto, le procedure da utilizzare nel caso di conflitti interpretativi e applicativi delle norme nazionali, in quanto e' da ritenersi che un eventuale intervento a livello nazionale in tal senso rientri tra le competenze e le funzioni ordinarie naturalmente spettanti al Ministero in sede applicativa della normativa primaria e secondaria di riferimento; Ritenuto che le specifiche richieste dal Consiglio superiore della pubblica istruzione sul fatto che la sospensione dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi gia' intrapresi, non deve compromettere le attivita' formative in corso di svolgimento, da portare a compimento, comportando, invece, la sospensione dell'avvio di nuovi percorsi formativi da parte della medesima Fondazione, sono gia' previste sub art. 12, commi 2 e 3, del presente decreto; Considerato che, con riferimento alla richiesta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di distinguere il patrimonio dai fondi di gestione e dai contributi erogati per il funzionamento affinche' non vadano ad incrementare il patrimonio stesso, va tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023, recante lo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy in applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, gia' approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che, si condivide l'auspicio del Consiglio superiore della pubblica istruzione in ordine al fatto che la concreta ed efficace operativita' delle fondazioni ITS Academy e la qualita' dell'offerta formativa proposta si realizzino attraverso la salvaguardia dei diritti e delle tutele contrattuali del personale impegnato nelle attivita' della fondazione, ricordando che l'art. 5, comma 5, della legge n. 99/2022 prevede che «Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'art. 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonche' tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonche' con l'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 luglio 2023 (Repertorio atti n. 172); Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati resi rispettivamente il 20 settembre 2023 e il 28 settembre 2023; Considerata la necessita' di procedere all'individuazione dei requisiti, degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonche' dei presupposti e delle modalita' di revoca dell'accreditamento;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonche' i presupposti e le modalita' di sospensione e di revoca dell'accreditamento. 2. Entro i termini previsti dall'art. 16, comma 3, del presente decreto, le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi di accreditamento, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento, l'accreditamento e per la sua eventuale sospensione e/o revoca. |
| Allegato A - Requisiti di accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Costituzione degli ITS Academy
1. Le regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevedono, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, e ai rispettivi ambiti di articolazione. 2. L'accordo tra i soggetti fondatori previsti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 99/2022, e' propedeutico e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o piu' percorsi formativi di istruzione tecnologica superiore, che avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale finanziata sia con risorse regionali che ministeriali. 3. Le regioni, tenuto conto di quanto previsto dal presente decreto, procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti. A seguito dell'approvazione della candidatura progettuale, i soggetti fondatori di cui al comma 2 avviano l'iter per la costituzione della Fondazione di partecipazione. Essa si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 99/2022, costituisce parte integrante. |
| Art. 3
Riconoscimento degli ITS Academy
1. Il riconoscimento delle fondazioni, presupposto ai fini dell'accreditamento quale ITS Academy avviene, nel rispetto delle previsioni della legge n. 99/2022, in forza della conclusione dell'iter costitutivo delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, e con l'acquisizione della personalita' giuridica, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale si ha sede. 2. Per utilizzare la denominazione «ITS Academy», le fondazioni riconosciute devono essere accreditate secondo quanto previsto dal presente decreto. |
| Art. 4
Accreditamento degli ITS Academy
1. Accedono al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le fondazioni che si costituiscono secondo l'iter previsto dall'art. 2 del presente decreto, che ottengono il riconoscimento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, e che possiedono i requisiti e gli standard di cui al presente articolo per l'accreditamento ad operare in qualita' di fondazioni ITS Academy nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento. 2. Costituiscono standard minimi generali per l'accreditamento delle fondazioni quali ITS Academy: a) requisiti di solidita' finanziaria ed organizzativa; b) requisiti di onorabilita' e affidabilita' del soggetto giuridico; c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali; d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali. 3. I requisiti di cui al comma 2 sono declinati e articolati nella tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2, le fondazioni possono avvalersi degli apporti e dei contributi dei propri soci, secondo le diverse forme previste dall'ordinamento giuridico. 5. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e all'art. 16 del presente decreto, possono utilizzare la denominazione «ITS Academy» esclusivamente le fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento e l'accreditamento sulla base dei requisiti previsti dal presente decreto. |
| Art. 5
Accreditamento per operare su ulteriori aree tecnologiche
1. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 5, e dell'art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, e' possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a piu' di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area. 2. Le fondazioni ITS Academy gia' accreditate che, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito della programmazione regionale e del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, intendono sviluppare la propria offerta formativa anche su una o piu' aree tecnologiche rispetto a quella primaria di riferimento, presentano una nuova domanda di accreditamento limitatamente al possesso dei requisiti funzionali allo svolgimento di tali ulteriori attivita' formative. |
| Art. 6 Requisiti di accreditamento inerenti alla solidita' finanziaria ed organizzativa
1. Fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 10, della legge n. 99/2022, costituiscono altresi' requisiti di solidita' finanziaria ed organizzativa delle fondazioni i seguenti presupposti: a) patrimonio non inferiore a 100.000 euro. Il patrimonio e' elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attivita' strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3 dello schema di statuto allegato al decreto n. 89 del 17 maggio 2023, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 3, della legge n. 99/2022. Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio e' elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera; b) tenuta di un sistema di contabilita' separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attivita' e ai servizi gestiti con risorse pubbliche. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle fondazioni di partecipazione dimostrano, tramite evidenze documentali, di possedere una documentata esperienza nel capo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a progetti di elevata qualita' nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione. 3. I soggetti fondatori di cui al comma 2 del presente articolo dimostrano, tramite evidenze documentali, il possesso di una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilita' dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese. |
| Art. 7
Requisiti di accreditamento relativi alla onorabilita' e affidabilita' del soggetto giuridico
1. Il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi devono dimostrare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', il possesso dei seguenti requisiti di onorabilita': a) assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale divenute irrevocabili; b) assenza di applicazione, ancorche' non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni; c) assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorita' di pubblica sicurezza. 2. Le fondazioni devono possedere i seguenti requisiti di affidabilita', da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal legale rappresentante: a) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente; b) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti; c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. |
| Art. 8 Requisiti di accreditamento relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali
1. I requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali sono riferiti alla sede principale, alle singole sedi distaccate delle fondazioni, ai laboratori e alle infrastrutture tecnologicamente avanzate, agli arredi e alle attrezzature. 2. La sede principale delle fondazioni deve essere autonoma, riconoscibile e a proprio uso esclusivo, anche all'interno di edifici condivisi. 3. In tutte le sedi deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonche' in merito all'abbattimento e al superamento di barriere architettoniche. |
| Art. 9
Requisiti di accreditamento relativi alle risorse umane e professionali
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 7, e all'art. 5, comma 5, della legge n. 99/2022, la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attivita' per la medesima Fondazione, nelle aree di attivita' relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A al presente decreto, per almeno ottanta giornate lavorative annue. 2. L'assetto organizzativo della Fondazione deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzi l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economico-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e placement/progettazione) e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da parte di almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzioni di direzione. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera f), della legge n. 99/2022, la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo e' affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso. |
| Art. 10
Mantenimento dei requisiti di accreditamento
1. Le regioni verificano, con cadenza almeno triennale e secondo i criteri e le procedure da esse stabiliti, il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento degli ITS Academy ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonche' il rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi di cui all'art. 5 della legge n. 99/2022. 2. La documentazione concernente le attivita' erogate deve essere tenuta nella disponibilita' delle fondazioni ai fini dei controlli nelle sedi accreditate. In caso di scioglimento della Fondazione accreditata, il legale rappresentante comunica alla regione in cui essa si e' accreditata e al Ministero dell'istruzione e del merito il luogo di conservazione della documentazione probatoria concernente i servizi erogati e i finanziati con risorse pubbliche, che dovra' essere conservata per almeno dieci anni. 3. Gli ITS Academy accreditati comunicano alle regioni e al Ministero dell'istruzione e del merito le eventuali modifiche rispetto ai requisiti di cui all'art. 4, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli standard minimi generali per l'accreditamento di cui al presente decreto. |
| Art. 11
Ipotesi di sospensione dell'accreditamento
1. Le fondazioni ITS Academy accreditate secondo quanto previsto dal presente decreto sono sottoposte a sospensione dell'accreditamento nelle seguenti ipotesi: a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento; b) evidenze di irregolarita' e/o non piena conformita' rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente decreto; c) coinvolgimento della Fondazione in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza e/o accertamento di inadempienze inerenti la corretta informazione degli utenti; d) rischio fondato di un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche ricevute. |
| Art. 12
Procedure per la sospensione dell'accreditamento
1. Le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accreditamento degli ITS Academy. 2. Nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, del presente decreto, le regioni comunicano alla Fondazione ITS Academy, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarita' riscontrata, e sospendono le attivita' della Fondazione con riferimento all'avvio di nuovi percorsi formativi. Contestualmente, le regioni assegnano alla Fondazione un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarita'. Le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura. 3. Fatta salva diversa determinazione delle regioni, in caso di sospensione dell'accreditamento, la Fondazione ITS Academy e' tenuta alla prosecuzione delle attivita' formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi gia' intrapresi. 4. Se la Fondazione ITS Academy cui e' stato sospeso l'accreditamento non risolve le non conformita', le irregolarita' e/o le inadempienze che hanno causato la sospensione entro il termine assegnato secondo le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, essa incorre nella revoca dell'accreditamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), del presente decreto. |
| Art. 13
Casi di revoca dell'accreditamento
1. La revoca dell'accreditamento e' disposta nei seguenti casi: a) rinuncia volontaria da parte di un ITS Academy; b) perdita di uno o piu' requisiti di accreditamento; c) qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualita' del triennio precedente, all'esito del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy di all'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022; d) mancato rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi di cui all'art. 5 della legge n. 99/2022; e) perdurante situazione di irregolarita', inadempienza e/o non conformita' rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del presente decreto; f) dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile; g) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le fondazioni ITS Academy che operano da piu' di tre anni, mancata conclusione in assenza di giustificati motivi oggettivi, nei termini ordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022, del 50 per cento dei percorsi formativi precedentemente avviati; h) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le fondazioni ITS Academy che operano da piu' di tre anni, per mancato avvio di almeno un percorso formativo in assenza di giustificati motivi oggettivi; i) mancato adeguamento a quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, del presente decreto. 2. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilita' di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99/2022, nonche' la possibilita' di utilizzare la denominazione «ITS Academy» e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. 3. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte delle allieve e degli allievi cui manchino non piu' di due semestri alla conclusione del percorso, le attivita' formative proseguono sino alla loro conclusione, purche' le difformita' riscontrate e legittimanti il provvedimento di revoca non siano tali da compromettere il corretto svolgimento dell'attivita' formativa. |
| Art. 14
Procedure per la revoca dell'accreditamento
1. Le regioni definiscono le procedure per la revoca dell'accreditamento degli ITS Academy. 2. Nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, del presente decreto, le regioni comunicano alla Fondazione ITS Academy, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarita' riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarita'. Le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura. 3. Nelle ipotesi di effettiva revoca dell'accreditamento, la Fondazione non puo' presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca. |
| Art. 15
Potere sostitutivo del Ministero dell'istruzione e del merito
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito puo' segnalare eventuali anomalie e/o irregolarita' nel funzionamento di un ITS Academy alla regione di riferimento, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accreditamento e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca di cui agli articoli 11 e 13 del presente decreto. 2. Qualora nei casi di cui al comma 1 la regione di riferimento non proceda secondo quanto richiesto, il Ministero dell'istruzione e del merito attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica e, nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di uno dei predetti casi di sospensione o di revoca, assegna alla Fondazione interessata un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarita'. Il Ministero comunica alla regione l'esito della procedura. |
| Art. 16
Fase transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni. 2. Le fondazioni non rientranti nel sopracitato art. 14, ai fini dell'accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure di accreditamento previste dal presente decreto. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni recepiscono, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli standard minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l'accreditamento degli ITS Academy costituiti e riconosciuti come fondazioni di partecipazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del presente decreto, che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Le regioni definiscono altresi' le procedure per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. 4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito l'atto di recepimento delle disposizioni del presente decreto nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, fino all'adozione di una propria disciplina per l'accreditamento degli ITS Academy da parte delle regioni, le fondazioni costituite e riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell'istruzione e del merito. Entro sessanta giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al presente decreto e propone al Ministero dell'istruzione e del merito l'accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell'istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi. |
| Art. 17
Clausola di salvaguardia
1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. |
| Art. 18
Disposizioni temporali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con efficacia immediata a partire dalla sua entrata in vigore. |
| Art. 19
Clausola finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 2023
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2638 |
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