Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2023 (vai al sommario) |
CAMERA DEI DEPUTATI |
DELIBERA 17 ottobre 2023 |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince». |
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Art. 1 Istituzione, competenze e durata della Commissione parlamentare di inchiesta
1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e' istituita, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatasi nella rada del porto di Livorno, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione ha i seguenti compiti: a) accertare eventuali e ulteriori responsabilita' relative al disastro della nave «Moby Prince» con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni pubbliche o private, nonche' a persone a essi appartenenti ovvero appartenute; b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti ed evidenziati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», istituita nella XVIII legislatura con deliberazione della Camera dei deputati del 12 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 117 del 18 maggio 2021; c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui e' avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici o privati nei giorni immediatamente precedenti e successivi al 10 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno durante i suddetti giorni; d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficolta' per l'accertamento delle responsabilita' relative al disastro della nave «Moby Prince»; e) esaminare le procedure, le modalita' e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare in relazione alle disposizioni allora vigenti, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilita' di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi; f) verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione del soccorso delle vittime; g) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla lettera b); h) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma.) S.p.a., l'Unione mediterranea di sicurta' e The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited, da una parte, e l'ENI S.p.a., la Societa' nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni S.p.a. e l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime, nonche' analizzare i bilanci delle societa' SNAM, ENI e Nav.Ar.Ma. negli anni immediatamente precedenti e successivi al 1991. 3. La Commissione, ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attivita' di inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. |
| Art. 2
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera dei deputati l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo ovvero di rapporti di collaborazione e di consulenza con le imprese e con gli enti interessati dall'inchiesta. 3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione. 4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati. |
| Art. 3
Poteri e limiti della Commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. 3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 4. Per il segreto di Stato nonche' per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. |
| Art. 4
Richiesta di atti e documenti
1. La Commissione ha facolta' di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. 2. La Commissione acquisisce integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), nonche' i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla stessa, anche se coperti da segreto. 3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. 4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 1 e 2 siano coperti dal segreto. 5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. |
| Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, commi 4 e 6. 2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali e' stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti. |
| Art. 6
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi del comma 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo' proporre modifiche alle disposizioni regolamentari. 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui al comma 1. 4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. 5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. 6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. 7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attivita'. Roma, 17 ottobre 2023
Il Presidente: Fontana |
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