Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2023 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO |
COMUNICATO |
Modifiche al regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure |
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Modifica dell'art. 2, del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22 settembre 2023, sono stati modificati i commi 3 e 13 dell'art. 2 del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: comma 3 dell'art. 2 - (Assemblea): 3. L'Assemblea e' convocata e presieduta dal Presidente che, d'intesa con i vicepresidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza; comma 13 dell'art. 2 - (Assemblea): 13. Le sedute dell'Assemblea del CNEL si svolgono in presenza e/o tramite collegamento audiovisivo e sono pubbliche. Alle sedute di Assemblea assistono Il Segretario generale e i dirigenti del CNEL, che assicurano il necessario supporto in merito alla documentazione da esaminare. Modifica dell'art. 6. Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22 settembre 2023, all'art. 6 del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e' stato aggiunto il comma 7 dopo il comma 6, come segue: comma 7 dell'art. 6 - (Consiglio di Presidenza): 7. Il Segretario generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza. I verbali del Consiglio di Presidenza sono conservati dal Segretario generale e resi disponibili nella intranet del CNEL, salva la tutela della privacy. Modifica dell'art. 8. Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22 settembre 2023, e' stato modificato il comma 3 dell'art. 8 del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: comma 3 dell'art. 8 - (Commissioni ed altri organismi): 3. Il Presidente, sentiti i vicepresidenti e previo parere del Consiglio di Presidenza, puo' determinare, anche nell'ambito delle commissioni, la costituzione di organismi quali comitati, forum, osservatori e consulte in coerenza con le finalita' istituzionali e in relazione al programma di attivita', senza oneri a carico del CNEL. La composizione, le modalita' di funzionamento e l'eventuale assegnazione alle commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del presidente che ne informa l'assemblea. Modifica dell'art. 25. Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22 settembre 2023, sono stati modificati i commi 2 e 3 ed eliminato il comma 5 dell'art. 25 del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: comma 2 dell'art. 25 -(Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all' art. 1, comma 2, lettera l), legge 30 dicembre 1986, n. 936): 2. La Commissione dell'informazione procede alla individuazione degli organismi pubblici nei quali e' prevista la rappresentanza delle categorie produttive, informandone l'assemblea, anche sulla base degli elenchi trasmessi ai sensi della lettera f) dell'art. 16 della legge n. 936 del 1986; comma 3 dell'art. 25 -(Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all' art. 16, comma 2, lettera f), legge 30 dicembre 1986, n. 936): 3. Il Presidente del CNEL puo' chiedere agli organismi pubblici nei quali e' prevista la citata rappresentanza, l'indicazione dei nominativi dei designati e delle variazioni eventualmente intercorse nell'anno di riferimento; comma 5 dell'art. 25 - (Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all' art. 16, comma 2, lettera f), legge 30 dicembre 1986, n. 936): 5. Il comma 5 viene eliminato. Modifica dell'art. 26. Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22 settembre 2023, e' stato modificato il comma 1 dell'art. 26 del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: comma 1 dell'art. 26 - (Designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici): 1. Il CNEL procede alla designazione di componenti di organismi pubblici secondo quanto dispongono le leggi che gli conferiscono il relativo potere. Modifica dell'art. 27. Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22 settembre 2023, e' stato modificato il comma 11 dell'art. 27 del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: comma 11 dell'art. 27 - (Formazione dei documenti): 11. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni regolamentari e, in particolare, gli articoli 14 e 23, i documenti del CNEL sono inviati anche tramite comunicazione di posta elettronica certificata - a firma del Presidente per il tramite degli Uffici della struttura di cui all'art. 34 del regolamento - ai competenti organi parlamentari e governativi: ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei ministri e segretario del medesimo Consiglio, al Ministro o Ministri competenti per materia e ai presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ove disposto, la trasmissione puo' essere effettuata agli altri destinatari di legge, alle biblioteche degli organismi pubblici e privati di interesse e ad ogni altro destinatario indicato dall'organo che ha prodotto l'atto, anche tramite comunicazione di posta elettronica. Ove a seguito dell'approvazione assembleare venga dichiarata l'urgenza della trasmissione, gli Uffici della struttura di cui all'art. 34 del regolamento procedono alla definizione formale del documento e alla contestuale trasmissione. Della procedura si da' atto con l'immediata redazione di un estratto verbale nella seduta assembleare di approvazione del documento, contenente in allegato il testo definitivo dell'articolato o dell'atto. Modifica dell'art. 28. Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22 settembre 2023, e' stato modificato il titolo dell'art. 28 del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: Art. 28 - (Patrocinio non oneroso). Modifica dell'art. 34. Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22 settembre 2023, all'art. 34 del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e' stato aggiunto il comma 3 dopo il comma 2, come segue: Art. 34 - (Struttura di diretta collaborazione del Presidente): 3. Nell'ambito della struttura di diretta collaborazione, ferme restando modalita', termini e procedure di cui al precedente comma, possono altresi' essere conferiti dal Presidente del CNEL a persone in possesso di comprovata e pluriennale esperienza in materia economica, sociale e del lavoro e al di fuori del contingente massimo delle unita' previste, fino a tre incarichi fiduciari a titolo onorifico e senza oneri per il CNEL, anche in posizione di distacco da altre amministrazioni o societa' a prevalente capitale pubblico. Modifica dell'art. 35. Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22 settembre 2023, e' stato modificato, con l'aggiunta di un comma 2, l'art. 35 del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e il relativo titolo come segue: Art. 35 - (Segreteria degli organi collegiali): 1. Per l'esercizio dei compiti loro assegnati, gli organi collegiali possono avvalersi di una segreteria composta da due unita' appartenenti ai ruoli del Segretariato del CNEL. 2. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per le necessarie attivita' di raccordo con la struttura di diretta collaborazione del Presidente, con la Segreteria degli organi collegiali e con gli uffici del Segretariato generale, i vice presidenti, i coordinatori delle Commissioni, nonche' i presidenti e coordinatori degli altri organismi di cui all'art. 8, comma 3 del regolamento, possono altresi' avvalersi - senza onere alcuno per il CNEL ne' a carattere diretto ne' indiretto e previo parere dell'Ufficio di Presidenza - del supporto di una unita' tecnica di personale appartenente all'organizzazione da loro rappresentata. |
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