Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2023 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DECRETO RETTORALE 9 ottobre 2023
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 88 del 12 aprile 2012, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 del 7 maggio 2012 - S.O. n. 93, ed entrato in vigore il 22 maggio 2012;
Atteso che, a piu' di dieci anni dalla sua entrata in vigore, si e' reso necessario procedere ad una revisione del testo dello statuto, al fine di consentire, al momento, l'introduzione di modifiche di natura tecnica, anche in vista della costituzione di un dipartimento di area medico-sanitaria da istituire entro il terzo anno dall'attivazione del relativo Corso di studio come previsto dall'Anvur (Linee guida per la progettazione in qualita' dei corsi di studio di nuova istituzione, approvate con delibera del consiglio direttivo n. 224/2022);
Atteso che trattasi di modifiche sollecitate:
dalle criticita' riscontrate nel corso dell'esperienza maturata negli ambiti oggetto delle norme statutarie e da una rilettura del lessico giuridico utilizzato;
dal processo di riorganizzazione delle attuali strutture primarie che ha avuto avvio con delibera del consiglio di amministrazione del 28 luglio 2022;
dalle richieste pervenute dal consiglio degli studenti, in relazione agli articoli di loro esclusivo interesse;
dal Gender Equality Plan (G.E.P.) 2022-2024, approvato dal consiglio di amministrazione il 28 luglio 2022, quale documento strategico per promuovere l'uguaglianza di genere e le pari opportunita' in ambito universitario;
Visto l'art. 57, rubricato «Modifiche di statuto», dello statuto di Ateneo, il quale prevede: «Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, sentite le strutture primarie, nonche', per quanto di sua competenza, il consiglio degli studenti. 2. Le modifiche di statuto possono essere proposte dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione e dal consiglio degli studenti, nonche' dalle strutture primarie, con deliberazione dei rispettivi consigli assunte a maggioranza assoluta dei componenti»;
Visto altresi', l'art. 58, rubricato «Emanazione ed entrata in vigore dello statuto», dello statuto, che recita: «Lo statuto e le modifiche di statuto, espletato l'iter previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati dal rettore con proprio decreto. Lo statuto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
Atteso che il rettore, d'intesa con il direttore generale, ha ritenuto di proporre l'avvio dell'iter di modifica dello statuto;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 25 maggio 2023, adottata all'unanimita', con la quale e' stato espresso parere favorevole sulla proposta di modifica dello statuto di Ateneo;
Viste le note rettorali prot. n. 6713/I/2 e prot. n. 6714/I/2 del 1° giugno 2023, con le quali rispettivamente i consigli delle strutture primarie e il consiglio degli studenti sono stati invitati ad esprimere un parere sulla proposta di modifica degli articoli dello statuto di Ateneo in virtu' di quanto prescritto dal predetto art. 57, comma 1, dello statuto;
Acquisiti i pareri delle strutture primarie di Ateneo;
Acquisito il parere del consiglio degli studenti espresso nella seduta del 12 giugno 2023;
Atteso che il senato accademico, nella seduta del 27 giugno 2023 aggiornata al successivo 4 luglio, all'unanimita', ha approvato, con alcune modifiche, la proposta di modifica dello statuto;
Vista la nota rettorale prot. n. 8566/I/2 del 14 luglio 2023, con la quale sono stati trasmessi al Ministero dell'universita' e della ricerca-MUR gli atti adottati dall'Ateneo ai fini del controllo di legittimita' e di merito previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota prot. n. 0010915 del 12 settembre 2023, con la quale il MUR ha comunicato il positivo esito dell'istruttoria, salvo rilevare la necessita' di adottare alcune modifiche al collegio di disciplina, di cui agli articoli 10 e 15 dello statuto;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico nella seduta del 26 settembre 2023, con la quale, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del consiglio di amministrazione, all'unanimita', sono state approvate le modifiche all'art. 10, comma 2, lettera f) e all'art. 15 dello statuto di Ateneo, come indicato dal MUR e conseguente ulteriore modifica dell'art. 9, comma 5, lettera g);
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 settembre 2023, con la quale, all'unanimita', e' stato espresso parere favorevole sulle modifiche dello statuto di Ateneo, nel testo approvato dal senato accademico nella predetta seduta;
Ritenuto utilmente compiuto l'iter per l'emanazione delle modifiche dello statuto di Ateneo;
Visto l'art. 56 dello statuto rubricato «Anno accademico e decorrenza dei mandati»;

Decreta:

Art. 1

((L'art. 2, rubricato «Autonomia», comma 5,)) dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 2.
Autonomia
Comma 5))

Per il conseguimento delle proprie finalita', l'Universita' e' legittimata a porre in essere atti negoziali, compresi atti di costituzione o di adesione ((a organismi associativi, nelle forme previste dall'ordinamento giuridico, anche di natura interuniversitaria.)) In tal caso, eventuali decisioni che abbiano ricadute sugli indirizzi della ricerca, sulla definizione dell'offerta formativa e dell'organizzazione didattica e dei servizi o sui criteri della gestione economica, finanziaria, patrimoniale, contabile e del personale dovranno, comunque, essere singolarmente ed espressamente approvate dai competenti organi dell'Universita', secondo quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.
 
Art. 2

((L'art. 5, rubricato «Rapporti con l'esterno», comma 2,)) dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 5.
Rapporti con l'esterno
Comma 2))

L'Universita', in particolare, si prefigge lo scopo di valorizzare le proprie attivita' di ricerca e la propria capacita' di innovazione, mediante collaborazioni con soggetti esterni e la messa in atto di sinergie tra iniziative politico-istituzionali regionali, nazionali e internazionali. A tale scopo, puo' istituire, con altre universita' e con enti pubblici e privati, anche internazionali, centri interuniversitari e puo' partecipare a ((organismi associativi, di cui al precedente art. 2, comma 5,)) anche a titolo oneroso, per la progettazione o esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico.
 
Art. 3

((L'art. 9, rubricato «Rettore», comma 5,)) lettere g) ed n) e comma 6, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 9.
Rettore
Comma 5))

Il rettore:
(...)
((lett. g) ))
nomina i componenti del Collegio di disciplina;
(...)
((lett. n) ))
sottoscrive gli accordi quadro ((d'Ateneo,)) le convenzioni non affidate alle strutture ((primarie, l'atto di costituzione delle)) associazioni temporanee di scopo o di impresa, gli accordi di cooperazione interuniversitaria e quelli internazionali, ((gli atti di adesione e/o costituzione agli organismi associativi, nelle forme previste dall'ordinamento giuridico;))
(...) ((Comma 6))
Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, il prorettore vicario che lo supplisce in caso di impedimento o assenza e svolge le funzioni ((che gli sono eventualmente delegate in forma scritta. Il prorettore vicario puo', inoltre, in caso di impedimento o assenza del rettore, sottoscrivere gli atti di costituzione degli organismi associativi, nelle forme previste dall'ordinamento giuridico.))
Il prorettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico e li presiede nei casi di assenza o impedimento del rettore.
 
Art. 4

((L'art. 10, rubricato «Senato accademico», comma 2,)) lettera b), lettera f) e lettera h) cassate con conseguente slittamento delle lettere seguenti, e lettera w), che, cassate le lettere f) e h), diventa u), comma 6, lettere b), c) e d), comma 12 e comma 17, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 10.
Senato accademico
Comma 2))

Il Senato accademico:
(...)
b) approva i regolamenti ((in materia di ricerca e di didattica, compresi quelli di competenza delle strutture primarie, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;))
(...)
u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti ((e puo' esprimere pareri, laddove richiesti. Comma 6))
Il Senato accademico e' composto da:
a) rettore, con funzioni di presidente;
((b) un numero di rappresentanti degli studenti pari al numero delle Strutture primarie, fino ad un massimo di 5;
c) un numero di rappresentanti dei professori e ricercatori di ruolo pari a tre volte il numero delle strutture primarie diminuito di una unita', fino ad un massimo di 15, almeno 1/3 dei quali direttori delle strutture primarie, fino a un massimo di 6;
d) un numero di rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo pari ad 1/3 delle strutture primarie (valore arrotondato all'intero superiore), fino ad un massimo di 2. Comma 12))

I direttori delle strutture primarie di cui al comma 6, lettera c), nel caso in cui non superino il numero di 6, ((entrano di diritto a far parte del senato accademico. Comma 17))
Il senato accademico dura in carica quattro anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato e' di ((due anni accademici.)) (...)
 
Art. 5

((L'art. 11, rubricato «Consiglio di amministrazione», comma 2,)) lettera p), lettera r) e nuove lettere t) e u) aggiunte, comma 9 e comma 13, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 11.
Consiglio di amministrazione
Comma 2))

Il Consiglio di amministrazione:
(...)
lett. ((p) ))
esprime parere su tutti i regolamenti ((in materia di ricerca e di didattica, compresi quelli di competenza delle strutture primarie;))
(...)
((lett. r) ))
approva gli accordi quadro ((d'Ateneo,)) le convenzioni non affidate alle strutture primarie, la costituzione delle associazioni temporanee di scopo o di impresa, gli accordi di cooperazione interuniversitaria e quelli internazionali, ((gli atti di adesione e/o costituzione agli organismi associativi, nelle forme previste dall'ordinamento giuridico, di cui ai precedenti articoli;))
(...)
((lett. t)
approva il trasferimento, a titolo gratuito e/o a titolo oneroso, di beni mobili e immobili, secondo quanto previsto dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
lett. u)
esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. Comma 9))

Le candidature sono esaminate dal senato accademico, che sottopone al rettore una rosa di nominativi pari almeno al doppio dei ((componenti)) da designare (...) ((Comma 13))
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato e' di ((due anni accademici.))
 
Art. 6

((L'art. 13, rubricato «Nucleo di valutazione», comma 5,)) lettere a), dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 13.
Nucleo di valutazione
Comma 5))

Il Nucleo di valutazione e' composto da:
a) cinque esperti nel campo della ricerca, della didattica, della gestione amministrativa e della valutazione, esterni all'Ateneo, designati dal senato accademico, a seguito di avviso pubblico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione, ((nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne.))
 
Art. 7

((L'art. 15, rubricato «Collegio di disciplina», comma 2)) e nuovo ((comma 8)) aggiunto, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 15.
Collegio di disciplina
Comma 2))

Il Collegio di disciplina e' composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, nonche' da due professori ordinari supplenti, tutti in regime di tempo pieno. ((I componenti del collegio di disciplina sono eletti tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Universita' degli studi della Basilicata e le altre universita' italiane, che abbiano regolarmente presentato la loro candidatura. Le modalita' di elezione dell'organo sono disciplinate in apposito regolamento.
Qualora all'esito del procedimento elettorale uno o piu' componenti non vengano eletti, il senato accademico procede alla designazione dei componenti necessari alla composizione del collegio.))
I componenti sono nominati con decreto del rettore. Il mandato dura tre anni accademici ed e' rinnovabile consecutivamente per una volta sola. ((Comma 8
Qualora il procedimento disciplinare riguardi il rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi precedenti spettano al Decano dei professori ordinari dell'Ateneo.))

 
Art. 8

((L'art. 16, rubricato «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», comma 4 e comma 10,)) dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 16.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita',
la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni
Comma 4))

Il CUG e' composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso l'Universita' e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati tra i professori, i ricercatori e il personale dirigente e tecnico-amministrativo. ((Per entrambe le categorie e con le medesime modalita' sono altresi' nominati)) altrettanti componenti supplenti i quali partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. ((Comma 10))
I componenti del CUG durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato e' di((due anni accademici. Il mandato di tutti i componenti)) e' rinnovabile una sola volta.
 
Art. 9

((L'art. 17, rubricato «Comitato per lo sport», comma 1 e comma 3,)) lettera c), dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 17.
Comitato per lo sport
Comma 1))

Il Comitato per lo sport sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivita' ((e dura in carica un biennio accademico. Comma 3))
Il Comitato per lo sport e' composto da:
(...)
((lett. c) ))
due studenti eletti ((nelle rappresentanze studentesche di Ateneo,)) con le modalita' stabilite nel regolamento generale di ateneo;
(...)
 
Art. 10

((L'art. 19, rubricato «Consiglio degli studenti», comma 5,)) nuova lettera g) aggiunta, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 19.
Consiglio degli studenti
Comma 5))

Il consiglio degli studenti e' composto da:
(...)
((g) i rappresentanti degli studenti nel Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.))
 
Art. 11

((L'art. 21, rubricato «Strutture primarie di ricerca e di didattica», comma 5)), dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 21.
Strutture primarie di ricerca e di didattica
Comma 5))

Il numero di professori e di ricercatori afferenti a una struttura primaria, all'atto della sua attivazione, non puo' essere inferiore a 35. Una struttura e' disattivata quando per un anno il suo organico di professori e ricercatori risulti inferiore a tale numero.
((Anche al di fuori di questa fattispecie, la disattivazione di una struttura primaria e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.))
 
Art. 12

((L'art. 22, rubricato «Attribuzioni delle strutture primarie», comma 1,)) lettera n), dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 22.
Attribuzioni delle strutture primarie
Comma 1))

Sono di competenza delle strutture primarie, nell'ambito delle loro finalita' scientifiche e didattiche, degli obiettivi e delle strategie individuate dall'Universita', nonche' degli indirizzi del Sistema di valutazione della qualita' di cui all'art. 38:
(...)
((lett. n)
la proposta di sottoscrizione,))
per quanto di competenza, di contratti e convenzioni relativi ad attivita' di ricerca, di didattica, di consulenza e di servizio, nel rispetto ((dei regolamenti di Ateneo in materia;))
(...)
 
Art. 13

L'art. 24, rubricato ((«Direttore»)), comma 1, lettera h) e comma 2, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 24.
Direttore
Comma 1))

Il direttore:
(...)
((lett. h)
sottoscrive))
i contratti e le convenzioni demandatigli dal presente statuto, nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ((e di ogni altro regolamento di Ateneo in materia;))
(...) ((Comma 2))
Le elezioni del direttore sono indette dal decano dei professori ordinari della struttura primaria entro il 31 marzo dell'anno accademico in cui scade il mandato e devono essere svolte entro il ((31)) luglio del medesimo anno.
 
Art. 14

((L'art. 25, rubricato «Consiglio della struttura primaria», comma 4,)) lettera f) cassata, nuovo comma 5 aggiunto con conseguente slittamento della numerazione dei successivi commi, comma 6, comma 7 e comma 8, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 25.
Consiglio della struttura primaria
Comma 4))

(...)
((f) )) cassata ((Comma 5))
Partecipano alle adunanze del consiglio della struttura primaria)) le unita' di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilita' e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, senza diritto di voto, ((ove non eletti tra i rappresentanti di cui al comma 4, lett. c). Comma 6))
Il numero di rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) ((del comma 4)) e le modalita' per la loro designazione sono stabiliti nel regolamento generale di ateneo. ((La durata del loro mandato e' di due anni accademici, rinnovabile una sola volta, ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera c), il cui mandato e' rinnovabile consecutivamente una sola volta. Comma 7))
Per l'elezione dei componenti di cui al comma 4, lettera c), l'elettorato attivo spetta al personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo in servizio ((assegnato alla struttura primaria.)) L'elettorato passivo spetta al medesimo personale di ruolo a tempo pieno. ((Comma 8))
Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del consiglio sono assunte da una delle unita' di personale ((individuata dal direttore della struttura.))
 
Art. 15

((L'art. 28, rubricato «Commissione paritetica docenti-studenti», comma 5,)) dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 28.
Commissione paritetica docenti-studenti
Comma 5))

I componenti della Commissione paritetica docenti-studenti durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato e' ((di due anni accademici.))
 
Art. 16

((L'art. 29, rubricato «Consiglio del corso di studio», comma 3,)) dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 29.
Consiglio del corso di studio
Comma 3))

I Consigli dei corsi di studio svolgono, altresi', funzioni istruttorie, ovvero deliberative se oggetto di delega ((da parte del Consiglio della struttura primaria,)) in materia di piani di studio individuali,
(...)
 
Art. 17

((L'art. 30, rubricato «Commissione didattica», comma 3,)) dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 30.
Commissione didattica
Comma 3))

La composizione della Commissione didattica ((e' demandata al regolamento della struttura primaria di cui al successivo comma.))
 
Art. 18

L'art. 32, rubricato ((«Corsi e Scuola di dottorato di ricerca»,)) comma 3, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato:

((Art. 32.
Corsi e Scuola di dottorato di ricerca
Comma 3))

Il funzionamento dei corsi di dottorato, la disciplina dei relativi organi, nonche' le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo sono disciplinati in apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente e delle norme stabilite a riguardo nel regolamento didattico di Ateneo. Tale regolamento e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed e' emanato con decreto del rettore.
 
Art. 19

((L'art. 45, rubricato «Altri regolamenti», comma 1,)) dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato:

((Art. 45.
Altri regolamenti
Comma 1))

Ogni altro regolamento in materia di didattica e di ricerca e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, ed e' emanato con decreto del rettore.
 
Art. 20

((L'art. 46, rubricato «Pubblicita' dei regolamenti», comma 1,)) dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 46.
Pubblicita' dei regolamenti
Comma 1))

I regolamenti dell'Universita' sono pubblicati nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e sono consultabili ((sulla pagina web d'Ateneo nella sezione appositamente dedicata.))
 
Art. 21

((L'art. 53, rubricato «Norme, modalita' e requisiti per le designazioni delle rappresentanze negli organi dell'Universita'», comma 4, comma 5 e comma 10,)) dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 53.
Norme, modalita' e requisiti per le designazioni
delle rappresentanze negli organi dell'Universita'
Comma 4))

L'elezione suppletiva per la sostituzione ((o l'integrazione)) di parte della rappresentanza dei professori e dei ricercatori nel senato accademico e' valida se alla votazione abbia preso parte un terzo degli aventi diritto al voto. ((Comma 5))
L'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi collegiali dell'universita' o in altri organismi previsti da specifiche leggi e' valida se alla votazione abbia preso parte il ((15%)) degli aventi diritto al voto. ((Comma 10))
Gli studenti eletti negli organi collegiali dell'Universita' o in altri organismi previsti da specifiche leggi hanno un mandato ((di due anni accademici,)) rinnovabile per una sola volta.
 
Art. 22

((L'art. 55, rubricato «Incompatibilita'», comma 1 cassato,)) comma 2, che diventa 1, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' modificato come di seguito riportato in grassetto:

((Art. 55.
Incompatibilita'
Comma 1
E' fatto divieto ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione:
a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori delle strutture primarie, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
b) di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che del consiglio di struttura primaria;
c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;
d) di rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;
e) di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
f) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.))

 
Art. 23

((L'art. 59, rubricato «Norma abrogativa»,)) dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e' interamente cassato.
 
Art. 24

((Il Titolo X «Norme transitorie» e il successivo art. 60, rubricato «Norme per la costituzione dei nuovi organi e delle nuove strutture»,)) dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata sono interamente cassati.
 
Art. 25

Le predette modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, emanato con decreto rettorale n. 88 del 12 aprile 2012, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 26

La composizione del senato accademico, del Collegio di disciplina e della Commissione didattica, nella nuova formulazione degli articoli, rispettivamente, 10, 15 e 30 dello statuto si avra' a seguito della naturale conclusione del mandato in corso degli attuali componenti, fatto salvo quanto indicato al successivo comma.
La composizione del senato accademico, nella predetta nuova formulazione, potra' aversi anticipatamente qualora il processo di riorganizzazione delle strutture primarie, attualmente in atto, si concluda nel corso dell'attuale mandato dell'organo collegiale, in scadenza a settembre 2024. In tal caso il mandato dei nuovi componenti decorrera' dalla data di nomina e per tutto il quadriennio accademico 2024-2028.
Potenza, 9 ottobre 2023

Il rettore: Mancini