Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 settembre 2023 |
Modifiche ai decreti 8 aprile 2015 e 30 luglio 2021 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, con il quale e' stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» e in particolare l'art. 17, comma 1, che demanda l'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale a uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare; Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e successive modificazioni; Visto il decreto del direttore generale del personale, organizzazione e bilancio 1° febbraio 2016, di graduazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale (centrali e periferici) del Ministero della salute e di individuazione delle fasce economiche; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 agosto 2019, con il quale, tra l'altro, e' stato definito il contingente di posti destinati al personale appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria istituito dall'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, il quale individua gli incarichi di direzione di struttura complessa destinati al ruolo della dirigenza sanitaria; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica» e in particolare l'art. 1, comma 5-ter, con il quale le dotazione organiche del Ministero della salute sono state incrementate di tredici posti di dirigente di livello non generale, di cui sei da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari e sette da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari del Ministero, ed e' stato previsto un apposito finanziamento quantificato sulla base di incarichi di fascia economica A; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in particolare l'art. 1, commi 882 e 883, con il quale, tra l'altro, la dotazione organica del Ministero della salute e' stata incrementata di sette unita' dirigenziali non generali ed e' stato previsto un apposito finanziamento quantificato in relazione ad incarichi di livello dirigenziale non generale di fascia economica A; Visto il decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 10 novembre 2020 al n. 2155, il quale ha ridefinito gli incarichi conferibili ai dirigenti sanitari del Ministero della salute adeguandoli alle previsioni di cui all'art. 17 della citata legge del 2018, n. 3 e al predetto CCNL area funzioni centrali del 9 marzo 2020, il quale prevede, tra gli incarichi conferibili ai dirigenti sanitari non titolari di struttura complessa, cinque incarichi DS1 corrispondenti alle cinque sezioni del Consiglio superiore di sanita', con compiti di coordinamento e direzione delle strutture tecniche di segreteria, funzionalmente dipendenti dal Presidente della rispettiva Sezione e gerarchicamente dipendenti dal direttore generale; Visto il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021, recante la «Modifica del decreto 8 aprile 2015 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute», il quale, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dal suddetto art. 1, comma 5-ter, del richiamato decreto-legge n. 162 del 2019, ha istituito due nuovi uffici dirigenziali non generali corrispondenti ad incarichi di direzione di struttura complessa destinati al ruolo della dirigenza sanitaria e ha previsto la possibilita' di conferire, in aggiunta agli incarichi ispettivi, di consulenza e ricerca gia' previsti dal decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali di livello generale, ulteriori undici funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con attribuzione della fascia economica C; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2021, con il quale, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 882, della citata legge n. 178 del 2020, nelle more della riorganizzazione complessiva del Ministero della salute, sono state apportate modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dell'Ufficio 4 del Segretariato generale; Visto il decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, il quale ridetermina il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria e sostituisce il citato decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, individuando gli incarichi di direzione di struttura complessa destinati a tale ruolo; Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»; Visto il decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, recante «Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 e 30 luglio 2021» che, nel modificare l'assetto degli uffici dirigenziali non generali del Ministero, ha tra l'altro: istituito, tenuto conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria l'Ufficio 11 «Gestione sanitaria delle emergenze», rientrante, a integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022; attribuito, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019 e dall'art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178 del 2020 - alla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, la possibilita' di conferire 2 posizioni funzionali di incarichi dirigenziali ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, di cui 1 da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e, in particolare, l'art. 4; Visto il decreto del Ministero della salute 6 agosto 2003, n. 342, recante «Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita', adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76» e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede, al comma 1, che il Consiglio superiore di sanita' si articoli in cinque sezioni, con ripartizione per materie, come stabilite dalle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma; Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute» e, in particolare, l'art. 7; Visto il decreto del Ministero della salute 1° marzo 2022 «Variazioni all'articolazione per materie delle sezioni del Consiglio superiore di sanita', ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro della salute 6 agosto 2003, n. 342 («Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita', adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76)», il quale ha aggiornato l'articolazione per materie di ciascuna delle sezioni, in linea con l'evoluzione della materia sanitaria negli ambiti della salute umana e animale, anche mediante l'allineamento delle stesse a detta evoluzione mediante aggiornamento terminologico - tecnico, sostituendo le citate lettere a), b), c), d) ed e) del citato art. 7, comma 1, del decreto del Ministero della salute 6 agosto 2003, n. 342; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti per in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'art. 6-bis, che ha sostituito l'art. 47-quater, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999 e ha previsto che il Ministero della salute sia articolato in quattro dipartimenti; Visto l'art. 6-bis, comma 3, del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il quale prevede che, fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero della salute, da adottarsi ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto-legge, e' fatto salvo il regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 del 2014; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area funzioni centrali; Considerato che il Consiglio superiore di sanita', organo consultivo tecnico del Ministro della salute, ha visto accrescere i propri compiti consultivi e propositivi, individuati dal citato decreto del Ministero della salute 6 agosto 2003, n. 342, a seguito della revisione dell'articolazione per materie di ciascuna delle sezioni del Consiglio stesso, in linea con l'evoluzione della materia sanitaria negli ambiti della salute umana e animale, di cui al citato decreto del Ministro della salute 1° marzo 2022; Considerato, altresi', l'ulteriore incremento delle attivita' del Consiglio superiore di sanita' in tema di emergenze sanitarie, tenuto conto dell'attribuzione al Ministero della salute della competenza in materia di «contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti», ai sensi del comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 24 del 2022, di modifica dell'art. 47-bis del decreto legislativo n. 300 del 1999; Preso atto che l'incremento delle attivita' svolte, su temi di considerevole importanza socio-sanitaria e di incisivo impatto sul sistema sanitario nazionale, dalle cinque sezioni del Consiglio superiore di sanita' ha comportato il rispettivo incremento delle attivita' svolte dalle cinque strutture tecniche di segreteria, a cui corrispondono cinque incarichi conferibili ai dirigenti sanitari non titolari di struttura complessa; Ritenuto, pertanto, di istituire presso la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute una struttura dirigenziale di livello non generale, a vocazione sanitaria, ad integrazione del numero delle strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, dedicata al coordinamento delle attivita' svolte dalle citate strutture tecniche di segreteria del Consiglio superiore di sanita'; Ritenuta l'opportunita', nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali del Ministero della salute, di graduare le funzioni e le responsabilita' del suddetto ufficio dirigenziale assegnando ad esso la fascia economica A, in considerazione delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilita' ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Vista la nota n. 1506-DGOCTS del 4 settembre 2023 con la quale e' motivatamente proposta l'istituzione di un nuovo ufficio da incardinare all'interno della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, atto a coordinare e garantire la corretta ed efficace ripartizione delle materie tra le cinque Sezioni del Consiglio superiore di sanita' e il buon funzionamento dei lavori dell'Organo nel suo complesso, con conseguente trasferimento delle competenze dell'Ufficio 1 - «Affari generali» e dell'Ufficio 4 - «Supporto al funzionamento degli organi collegiali» della direzione generale medesima; Considerato che la creazione del citato ufficio di struttura complessa, nel rispetto dei finanziamenti previsti dalle disposizioni citate nonche' del contingente stabilito per gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali destinati alla dirigenza sanitaria, comporta la contestuale riduzione di una funzione ispettiva di consulenza, studio e ricerca di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, come modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 30 maggio 2023; Ravvisata, pertanto, l'opportunita', anche al fine razionalizzare le attivita', di apportare le necessarie modifiche al citato decreto ministeriale 8 aprile 2015 mediante la rimodulazione delle competenze dell'Ufficio 1 e dell'Ufficio 4 della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute e l'istituzione, presso la direzione generale medesima, dell'Ufficio 5 «Supporto alle funzioni Consiglio superiore di sanita'» rientrante, ad integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, cui e' attribuita la fascia economica A; Ritenuto, pertanto, di effettuare le necessarie corrispondenti modifiche al decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021 e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015
1. Al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, all'art. 12, comma 1, che disciplina le funzioni dell'«Ufficio 1 - Affari generali» della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «e attivita' connesse alle funzioni del direttore generale quale Segretario generale del Consiglio superiore di sanita'» sono soppresse. 2. Al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, all'art. 12, comma 1, che disciplina le funzioni dell'«Ufficio 4 - Supporto al funzionamento degli organi collegiali» della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «del Consiglio superiore di sanita' e» sono soppresse. 3. Tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019 e dall'art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178 del 2020, all'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, ultima alinea, dopo la descrizione delle competenze affidate all'Ufficio 4, della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute e' aggiunto il seguente periodo: «Ufficio 5 - Supporto alle funzioni del Consiglio superiore di sanita'. Attivita' di supporto alle funzioni del direttore generale quale segretario generale del Consiglio superiore di sanita', anche nel raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute; attivita' di supporto tecnico scientifico, logistico e organizzativo alle funzioni del Consiglio superiore di sanita'; supporto alle attivita' di indirizzo, coordinamento e direzione delle strutture tecniche di segreteria delle Sezioni del CSS e di raccordo delle attivita' dei dirigenti sanitari titolari delle strutture tecniche di segreteria delle sezioni del CSS; cura dei rapporti funzionali con il presidente del CSS, il Comitato di Presidenza, i presidenti delle sezioni, i consiglieri del CSS e con i componenti di diritto del CSS; raccordo tecnico con le direzioni generali del Ministero della salute, con l'Istituto superiore di sanita' (ISS), con l'AIFA (Agenzia italiana del farmaco), l'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, le federazioni professionali, le societa' scientifiche, le associazioni di pazienti, le societa' e associazioni che svolgono attivita' sanitaria e con tutte le istituzioni, nazionali ed internazionali». 4. Nelle more della graduazione delle funzioni e delle responsabilita' degli uffici dirigenziali che saranno previsti con la nuova organizzazione del Ministero della salute, all'Ufficio 5 della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, a vocazione sanitaria, rientrante, ad integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022 e' attribuita la fascia economica A. |
| Art. 2
Modifiche al decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021
All'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, le parole: «Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute: 2 posizioni funzionali, di cui 1 da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari» sono sostituite dalle seguenti «Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute: 1 posizione funzionale». |
| Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle risorse gia' disponibili di cui all'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019, citato in premessa. 2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2023
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2626 |
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