Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 settembre 2023
Cofinanziamento nazionale dell'aiuto emergenziale diretto a fornire un sostegno finanziario per i settori agricoli colpiti da problemi specifici, ai sensi degli articoli 1 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1465/2023, di cui alla legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2023).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto l'art. 1, commi 51, 52 e 53 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) con i quali sono state definite le risorse complessive di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 per i fondi europei del periodo di programmazione 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 1, del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale istituisce l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, elencati nell'allegato I dei trattati dell'Unione europea, ed il paragrafo 2, nel quale sono individuati i settori in cui si suddividono tali prodotti;
Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1465/2023 della Commissione del 14 luglio 2023, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli;
Visto l'art. 1 del citato regolamento (UE) che istituisce un aiuto dell'Unione per fornire un sostegno finanziario eccezionale in favore degli agricoltori dei seguenti Stati membri: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia, per un importo complessivo di euro 330.000.000,00;
Visto l'art. 3 del regolamento (UE) 1465/2023, paragrafo 1, lettera k), che fissa l'importo disponibile per l'Italia pari ad euro 60.547.380,00 con oneri a carico del bilancio dell'Unione europea;
Visto, in particolare, il paragrafo 2, dello stesso articolo che riconosce per gli Stati membri di cui all'art. 1, paragrafo1, la facolta' di concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell'art. 1, paragrafo 2, fino a un massimo del 200 per cento dell'importo corrispondente stabilito per ciascun Stato membro, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori;
Vista la nota n. 0412087 del 7 agosto 2023, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, PIUE III, nel richiamare la disciplina contemplata dal regolamento di esecuzione (UE) 1465/2023, specifica che il sostegno previsto dal regolamento in argomento, quantificato in complessivi euro 181.642.140,00 risulta cosi' ripartito: euro 60.547.380,00 a carico del bilancio dell'Unione europea come risulta dal citato art. 3 paragrafo 1, lettera k, del regolamento n. 1465/2023 e per euro 121.094.760,00 a carico del Fondo di rotazione per il cofinanziamento del sostegno finanziario nazionale calcolato nella misura massima del 200 per cento fissato dal citato art. 3, paragrafo 2;
Considerato che nella predetta nota, si richiede di attivare con urgenza le procedure previste dalla legge n. 183/1987 ai fini dell'assegnazione delle risorse di cofinanziamento, ai sensi del citato regolamento (UE) 1465/2023, che stabilisce, come termine perentorio, la scadenza per il pagamento e la rendicontazione del sostegno in argomento il 31 gennaio 2024;
Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e che il suddetto progetto e' stato censito sul Sistema finanziario IGRUE, codice: MASAFREG1465/23;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 settembre 2023 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, dell'aiuto supplementare per le misure adottate in applicazione degli articoli 1 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1465/2023 e' pari ad euro 121.094.760,00.
2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea e gli organismi pagatori, nell'ambito delle rispettive competenze procedono all'individuazione dei criteri di accesso alle misure di aiuto ed effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonche' verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea e gli organismi pagatori, comunicano al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.
5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e gli organismi pagatori si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale gia' erogate.
6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali - comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali, e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.
7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2023

L'Ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1274