IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; Visto l'art. 115 del codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del citato articolo 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico (ora delle imprese e del made in Italy) determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice; Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, come modificato dal decreto ministeriale in data 3 febbraio 2015, n. 25, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e' determinato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare ai sensi dell'art. 115, comma 3, del codice; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 agosto 2022, con il quale il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di che trattasi, per l'anno 2022, e' stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2021; Vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento, prot. n. 0239983 del 24 luglio 2023, con cui e' stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2023, in misura pari al contributo per l'anno 2022; Vista la nota della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 0252650 del 7 agosto 2023, diretta ad acquisire il parere di competenza dell'IVASS sull'orientamento di questa amministrazione, in esito all'esame del rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2022, a fissare per l'anno 2023 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2022; Considerato che sia il predetto Comitato, con la citata nota, sia l'IVASS, con nota n. 0287722 del 20 settembre 2023, hanno condiviso l'orientamento di questa Amministrazione a fissare, per l'anno 2023, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2022;
Decreta:
Art. 1
1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2023, e' fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2022. 2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2022. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2023
Il Ministro: Urso |