Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 ottobre 2023
Perimetrazione e zonizzazione provvisorie del Parco nazionale di Portofino.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in particolare, l'art. 5, comma 2 che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone d'importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Visto la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», e, in particolare, l'art. 1 che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;
Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4, con il quale il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto l'art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale di Portofino, comprendente la gia' istituita area marina protetta di Portofino;
Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la potesta' di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;
Visto l'art. 77, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, numero di registro generale 2541 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Associazione internazionale «Amici del Monte di Portofino», Onlus Associazione verdi ambiente e societa' - V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, relativo, principalmente, al mancato perfezionamento del procedimento istitutivo del Parco nazionale di Portofino, previsto con l'inserimento della lettera f-ter) al comma 1 dell'art. 34 della legge n. 394/1991 ad opera dell'art. 1, comma 1116 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
Vista la sentenza del TAR Lazio n. 7694/2021 del 28 giugno 2021 con la quale e' stato ordinato al Ministero della transizione ecologica «di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino, ai sensi dell'art. 34, comma 3 della legge citata, nonche' all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi»;
Visto il proprio decreto n. 332 del 6 agosto 2021 con il quale si e' provveduto all'adozione della perimetrazione e zonizzazione provvisorie ed alla individuazione delle relative misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza del TAR Lazio n. 7694/2021 del 28 giugno 2021, nei termini stabiliti dalla sentenza stessa;
Visto il proprio decreto n. 434 del 27 ottobre 2021 recante «Costituzione del Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro della transizione ecologica 6 agosto 2021, n. 332», con il quale e' stato istituito il Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino;
Viste le richieste della Regione Liguria pervenute con note del presidente prot. n. 389710 del 17 maggio 2023, n. 1137362 del 4 agosto 2023 e n. 1332766 del 26 settembre 2023;
Vista in particolare la richiesta della Regione Liguria da ultima pervenuta in data 26 settembre u.s. prot. n. 1332766 con la quale e' stata formulata una proposta di perimetrazione provvisoria che include altresi' una zona contigua relativa a porzioni del territorio dei Comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli e Rapallo;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, commi 1, 2 e 3 della legge n. 394/1991, e' consentita l'istituzione di una zona contigua solo successivamente all'istituzione definitiva del parco nazionale e che pertanto non sussistono le condizioni di legge per prevederla allo stato attuale;
Considerato che, ai fini dell'istituzione di un parco nazionale e' richiesta l'intesa della regione interessata ai sensi dell'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Considerato che, nelle more della definizione del procedimento istituivo del parco nazionale e del raggiungimento dell'intesa con la Regione Liguria, con le note sopra richiamate il presidente della regione in parola ha espresso e confermato la volonta' di pervenire ad una nuova perimetrazione provvisoria del parco nazionale;
Considerato che l'area di Portofino costituisce un unicum territoriale, anche per precipue caratteristiche socio-economiche;
Ritenuto di poter applicare alla perimetrazione provvisoria di cui al presente decreto la pertinente zonazione come inclusa nella proposta trasmessa dal presidente della Regione Liguria con nota prot. n. 389710 del 17 maggio 2023;
Considerato che la perimetrazione e la zonizzazione provvisorie restano in vigore sino all'istituzione definitiva del parco nazionale che dovra' essere effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Preso atto che l'art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede che l'istituzione mediante decreto del Presidente della Repubblica del Parco nazionale di Portofino, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della citata legge quadro, dovra' comprendere nella perimetrazione definitiva la gia' istituita area protetta marina di Portofino;
Considerato che l'area marina protetta di Portofino, istituita con decreto 26 aprile 1999 «Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino» e' gia', a tutti gli effetti, inserita nel sistema delle aree protette nazionali e la sua gestione e' affidata ad un apposito Consorzio, di cui al decreto 22 giugno 1999, che opera nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al decreto 1° luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2008;
Valutato pertanto che la tutela e conservazione della porzione di ambiente marino ricompreso nell'area marina protetta di Portofino e' gia' assicurata dalla struttura di governance sopra descritta e pertanto non necessita di ulteriori misure di salvaguardia e di perimetrazioni provvisorie;
Ritenuto quindi, in considerazione della piena funzionalita' della sopra descritta area marina protetta di Portofino, di poter rinviare l'inserimento della stessa nel Parco nazionale alla definizione della perimetrazione e zonizzazione definitiva dello stesso parco nazionale, da elaborarsi ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Considerato che e' possibile condividere la proposta della Regione Liguria da ultimo formulata con nota prot. n. 1332766 del 26 settembre u.s., ad esclusione di quanto concerne la proposta di includere un'area contigua;
Vista la nota prot. 22138 del 5 ottobre 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con la quale e' stato trasmesso al presidente della Regione Liguria lo schema di decreto di perimetrazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino e la relativa cartografia;
Vista la nota prot. 160098 del 6 ottobre 2023 del presidente della Regione Liguria con la quale si e' espressa piena condivisione dello schema di decreto di perimetrazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino;

Decreta:

Art. 1

Perimetrazione provvisoria

1. Il territorio delimitato, come evidenziato alla planimetria riportata nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, e' individuato come zona d'importanza naturalistica e costituisce delimitazione provvisoria, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del Parco nazionale di Portofino di cui all'art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Zonizzazione

1. Il territorio di cui all'art. 1, cosi' come indicato nella cartografia riportata nell'allegato A, e' suddiviso nelle seguenti zone al fine di individuare le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 34, comma 3:
zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico con inesistente o minimo grado di antropizzazione;
zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;
zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.
 
Art. 3

Istituzione del Comitato di gestione provvisoria

1. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro trenta giorni dalla data del presente decreto sara' individuato il Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino.
 
Art. 4

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1 sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 2009/147/CE «Uccelli» e 92/43/CEE «Habitat», di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilita' ambientale;
c) la difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione del paesaggio storico agrario e dei centri e dei nuclei abitati storici rurali;
e) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche, dei manufatti e sistemi insediativi rurali tradizionali e dei paesaggi;
f) la promozione di attivita' di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra ambiente, paesaggio e territorio, nonche' di attivita' ricreative compatibili;
g) lo sviluppo delle attivita' produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e di attivita' connesse, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti.
 
Art. 5

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio di cui all'art. 1, cosi' come delimitato nell'allegato A del presente decreto, le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria di cui al successivo art. 12. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Comitato di gestione provvisoria, sulla base di appositi piani di intervento approvati dal comitato stesso;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del comitato di gestione. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1993, n. 352, e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, e il pascolo nel rispetto delle vigenti normative;
c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del comitato di gestione;
e) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie e sotterranee;
f) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonche' l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attivita' di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, e' condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dal comitato di gestione;
g) la realizzazione di opere che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici e biogeochimici, fatti salvi gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, o di interventi di messa in sicurezza a seguito di frane o alluvioni, finalizzati alla salvaguardia della popolazione;
h) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 1, lettera b);
i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata;
j) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
l) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita', secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
m) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attivita' agro-silvo-pastorali;
n) la distruzione dei muretti a secco esistenti, la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attivita' zootecniche, nonche' le tradizionali recinzioni dei fondi rustici realizzati con materiali tradizionali;
o) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dal comitato di gestione;
p) il danneggiamento e il taglio dei boschi e degli alberi isolati, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumita', e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 2;
q) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, nonche' di quanto previsto nei rispettivi decreti di aggiornamento e integrazione;
r) e' consentito svolgere l'attivita' agricola secondo le metodiche in uso all'entrata in vigore delle presenti norme, nonche' le attivita' di manutenzione del territorio. La regione ed il comitato di gestione adottano d'intesa un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
s) l'uso di fuochi all'aperto.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 del presente art. 4 restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a).
3. Previa comunicazione al Comitato di gestione provvisoria e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, sono in ogni caso consentiti gli interventi di salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle esistenti infrastrutture a rete di rilevanza ed interesse nazionale e della funivia Rapallo-Montallegro. Il comitato di gestione, qualora lo ritenga necessario, puo' indicare opportuni accorgimenti o prescrizioni volte alla mitigazione di eventuali interferenze ambientali.
 
Art. 6

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 2, oltre ai divieti generali di cui all'art. 5, vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti. Resta ferma la possibilita' di eseguire gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli edifici legittimamente esistenti cosi' come disciplinato nel successivo art. 8 del presente decreto;
b) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni, come indicato all'art. 5, comma 1, lettera g) e le attivita' di rilevante interesse pubblico;
d) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti;
e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
f) la realizzazione di nuove opere di mobilita' e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, lettera b);
g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.
 
Art. 7

Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 2, oltre ai divieti generali di cui all'art. 5, vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a);
b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo salvo quanto disposto all'art. 10, comma 1, lettera e) e lettera f).
 
Art. 8

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio delimitato in via provvisoria ai sensi dell'art. 34, comma 3 della legge n. 394/1991, fino all'istituzione del Parco nazionale di Portofino, e fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, nonche' ai successivi articoli 9, 10 e 11, mantengono efficacia le previsioni, qualora piu' restrittive, contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti, compresi quelli di valenza ambientale e paesaggistica, e le prescrizioni delle relative alle valutazioni di incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, unicamente in relazione alle aree produttive, ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano ed agli impianti tecnologici purche' compatibili con le finalita' del Parco.
2. Sono sottoposti all'autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria:
a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le loro eventuali varianti, totali o parziali;
b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
c) le opere di mobilita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) e all'art. 10, comma 1, lettera a);
d) le opere inerenti ai servizi primari idrici ed elettrici, nonche' le opere per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
e) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), nonche' i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone coerenti con i consorzi naturali potenziali locali e resilienti alle condizioni climatiche ambientali;
f) i piani forestali.
3. Tutti gli interventi, le attivita' e le opere da realizzare nei siti appartenenti alla rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE «Habitat» e 2009/147/ «Uccelli» compresi in tutto o in parte nei confini provvisori del Parco nazionale sono sottoposti all'inderogabile procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 e delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019.
4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al autorizzazione al Comitato di gestione provvisoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 12, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, il Comitato di gestione provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.
 
Art. 9

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 5 e 6 sono sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria i seguenti interventi:
a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti legittimamente esistenti, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi su manufatti legittimamente esistenti di manutenzione ordinaria di cui allo stesso articolo, stesso comma, lettera a), del testo unico suddetto, dandone comunicazione al comitato di gestione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; e' vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, previa autorizzazione del comitato di gestione.
 
Art. 10

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 5 e 7, sono sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a) l'apertura di nuove strade destinate ad attivita' di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonche' di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano gia' state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonche' gli impianti per l'uso delle fonti di energia rinnovabile; resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione al comitato di gestione; resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e adeguamento degli impianti a fune legittimamente esistenti dandone comunicazione al comitato di gestione;
c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;
d) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti legittimamente esistenti, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta ferma per gli edifici legittimamente esistenti, la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, dandone comunicazione al comitato di gestione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo, con le limitazioni previste dai Piani regolatori generali approvati e vigenti, dai Piani di valenza ambientale e paesaggistica, e dalle prescrizioni della valutazione di incidenza condotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.
 
Art. 11

Regime autorizzativo in zona 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 2, in quanto aree di connessione ecologica e di sviluppo, si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, compresi quelli di valenza ambientale e paesaggistica qualora piu' restrittivi.
2. Tutte le opere di rilevante trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio del Comitato di gestione provvisoria; le restanti opere, interventi ed attivita' sono autorizzate dai comuni in conformita' a quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del presente decreto. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della giunta regionale.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato di gestione provvisoria e la regione Liguria elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalita' del Parco le attivita' presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 12

Modalita' di richiesta
e di rilascio delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Comitato di gestione provvisoria o dei comuni competenti, per quanto disposto dai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11 e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. Il comitato di gestione rilascia l'autorizzazione in conformita' con il presente decreto e con quanto previsto dal successivo art. 13.
3. Qualora la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 interessi piani, progetti, interventi o attivita' ricadenti all'interno di siti della rete Natura 2000 gli elaborati trasmessi devono contenere anche la documentazione necessaria ai fini dell'espressione del «sentito» di valutazione di incidenza previsto dall'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' con le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019.
4. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessita' di istruttoria.
5. Del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente art. 12 e' informato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
 
Art. 13

Gestione provvisoria

1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'individuazione del relativo Ente parco nazionale ai sensi dell'art. 9 della citata legge quadro, la gestione provvisoria dei territori di cui all'Allegato A e' affidata al Comitato di gestione provvisoria di cui all'art. 3, istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Le funzioni amministrative previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto sono affidate al Comitato di cui al precedente comma 1, che esercita le funzioni previste dall'art. 9, commi 8 e 11-bis della legge n. 394/1991.
3. Il comitato, qualora necessario, puo' avvalersi per le istruttorie tecniche del supporto di ISPRA, nonche' delle strutture dell'Ente parco regionale di Portofino, che fino all'istituzione del parco nazionale continua ad esercitare le sue funzioni.
4. Nelle zone 1 e 2, nel periodo di gestione provvisoria, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comitato di gestione provvisoria a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici tecnici comunali territorialmente competenti per la richiesta; l'istruttoria degli uffici comunali tiene conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto.
5. Nelle zone 3, nel periodo di gestione provvisoria e fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 11 dal presente decreto, le autorizzazioni sono rilasciate dai comuni che, contestualmente, provvedono a darne comunicazione al Comitato di gestione provvisoria; in caso di non conformita', il comitato di gestione annulla il provvedimento autorizzatorio o indica ulteriori prescrizioni ed indicazioni entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
 
Art. 14

Sorveglianza

1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto e' affidata al Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonche' all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.
 
Art. 15

Norme transitorie relative all'inclusione
dell'area marina protetta di Portofino

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino emanato a seguito della conclusione della fase istruttoria prevista dall'art. 8, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, includera' il perimetro dell'area marina protetta di Portofino, istituita con decreto 26 aprile 1999 recante «Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino».
2. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la perimetrazione e zonizzazione provvisorie del parco nazionale rimangono vigenti secondo quanto previsto dal decreto 26 aprile 1999 di «Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino», fermo restando che nel corso del procedimento di istituzione del parco nazionale potra' essere valutato l'aggiornamento del perimetro dell'area marina protetta e della relativa regolamentazione.
3. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 ed in applicazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la gestione dell'area marina protetta di Portofino rimane affidata all'apposito consorzio di gestione istituto con decreto 22 giugno 1999.
 
Art. 16

Annullamento e sostituzione

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 332 del 6 agosto 2021 e annulla il decreto ministeriale n. 434 del 27 ottobre 2021.
 
Art. 17

Pubblicazione

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2023

Il Ministro: Pichetto Fratin