Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023, n. 147
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, in materia di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e, in particolare, gli articoli 9 e 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475 recante «Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature» e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per lo sport e i giovani, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,
n. 475

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Nella propria articolazione territoriale il C.O.N.I. tiene conto delle specificita' linguistiche dei territori.
Le specificita' linguistiche dei territori sono altresi' prese in considerazione dalle federazioni sportive nazionali (FSN), dalle discipline sportive associate (DSA) e dagli enti di promozione sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale.
In ragione delle specificita' linguistiche il Verband der sportvereine südtirol (VSS) e l'Unione delle societa' sportive altoatesine (USSA) possono essere riconosciuti quali enti di promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in possesso degli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo.».
2. All'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Provincia di Bolzano esercita, inoltre, le funzioni di controllo degli enti di cui all'articolo 2, quarto comma.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301:
«Art. 9. Le province emanano norme legislative nelle
seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
artistica);
3) commercio;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e
qualifiche dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla
pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti
soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere
le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini
della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero
dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della
legislazione statale, i provvedimenti adottati nella
materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi
ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata
nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le
grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza
sanitaria e ospedaliera;
11) attivita' sportive e ricreative con i relativi
impianti ed attrezzature.»
«Art. 16 - Nelle materie e nei limiti entro cui la
regione o la provincia puo' emanare norme legislative, le
relative potesta' amministrative, che in base
all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato
sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla
provincia.
Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi
delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il
presente statuto.
Lo Stato puo' inoltre delegare, con legge, alla
regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali
funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso
l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse
resta a carico dello Stato.
La delega di funzioni amministrative dello Stato,
anche se conferita con la presente legge, potra' essere
modificata o revocata con legge ordinaria della
Repubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 475, recante «Norme di attuazione dello statuto
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attivita'
sportive e ricreative con i relativi impianti ed
attrezzature» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
settembre 1975, n. 252.
- Il testo dell'articolo 107 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il
seguente:
«Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate
le norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma
e' istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere
al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei
consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o
italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio
rappresentante in favore di un appartenente al gruppo
linguistico ladino.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 e dell'articolo
3, primo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 - Resta ferma la competenza del C.O.N.I. e
delle relative federazioni sportive affiliate alle
federazioni internazionali limitatamente alle attivita'
competitive programmate che sono disciplinate
dall'ordinamento sportivo internazionale.
Nella propria articolazione territoriale il C.O.N.I.
tiene conto delle specificita' linguistiche dei territori.
Le specificita' linguistiche dei territori sono altresi'
prese in considerazione dalle federazioni sportive
nazionali (FSN), dalle discipline sportive associate (DSA)
e dagli enti di promozione sportiva (EPS) nella propria
articolazione territoriale. In ragione delle specificita'
linguistiche il Verband der sportvereine düdtirols (VSS) e
l'Unione delle Societa' Sportive Altoatesine (USSA) possono
essere riconosciuti quali enti di promozione sportiva
(EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in possesso
degli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo.
Al fine di rendere razionale l'impiego dei mezzi
finanziari destinati alle attivita' sportive ed ai relativi
impianti ed attrezzature, il C.O.N.I. e le Province di
Trento e di Bolzano coordinano periodicamente in un
programma gli interventi di rispettiva competenza.
Il C.O.N.I. fissa annualmente d'intesa con le
province di Trento e di Bolzano l'ammontare del suo
intervento finanziario da erogare alle province stesse
tenendo conto delle esigenze concernenti le attivita'
sportive e relativi impianti ed attrezzature di loro
competenza.
L'Istituto per il credito sportivo fissa annualmente
d'intesa con le Province di Trento e di Bolzano,
l'ammontare complessivo e la destinazione dei mutui da
concedere nell'ambito del rispettivo territorio
provinciale.»
«Art. 3 - Le province di Trento e di Bolzano esercitano
le funzioni amministrative degli organi dello Stato in
ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni
locali operanti nelle materie di cui all'art. 1 del
presente decreto. La Provincia di Bolzano esercita,
inoltre, le funzioni di controllo degli enti di cui
all'articolo 2, quarto comma.
In caso di soppressione con legge provinciale degli
enti previsti nel precedente comma il personale dipendente
e' trasferito a domanda alle province conservando
integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I
beni immobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio
delle province.».