Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023, n. 146
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 109, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed in particolare gli articoli 53, 54, 55, 55-bis e 59;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della cultura, della difesa e dell'economia e finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto.
2. La Regione e' autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
4. Il trasferimento previsto dal presente decreto non modifica il regime di tutela al quale i beni sono sottoposti ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n.
29.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237,
recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Friuli Venezia Giulia, recanti il trasferimento
alla Regione di beni immobili dello Stato» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2001 n. 142.
- Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante
«Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al
D.lgs. 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento
alla Regione di beni immobili dello Stato» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2007 n.74.
- Il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 109,
recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il
trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2020 n.
221.
Il testo degli articoli 53, 54, 55, 55bis e 59 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 febbraio 2004 n. 45, S.O., e' il seguente:
«Art. 53 (Beni del demanio culturale). - 1. I beni
culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle
tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile
costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere
alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi,
se non nei limiti e con le modalita' previsti dal presente
codice.».
«Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i
beni del demanio culturale di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a
termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma
3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta
anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di
cui all'articolo 53.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica
previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude
con esito negativo, le cose medesime sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di
cui all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli
documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli
indicati al medesimo articolo 53;
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di
beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per
le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.».
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono
essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
La richiesta di autorizzazione ad alienare e'
corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in
atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad
assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione
che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e
delle modalita' e dei tempi previsti per il loro
conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso
prevista, anche in funzione degli obiettivi di
valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene,
anche in rapporto con la situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del
soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati. Il
provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle
misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del
bene, tenuto conto della situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e
dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di
valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata
qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di
arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione
pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
carattere storico e artistico del bene medesimo. Il
Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il
carattere del bene e con le esigenze della sua
conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare
con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento
richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le
proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed
altre possibili modalita' di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili
utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
autorizzazione e' corredata dai soli elementi di cui al
comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e'
rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale
bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di
tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque
genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva
autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.».
«Art. 55-bis (Clausola risolutiva). - 1. Le
prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di
cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di
alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita
clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte,
su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi
l'inadempimento, da parte dell'acquirente,
dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle
accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai
fini della risoluzione di diritto dell'atto di
alienazione.».
«Art. 59 (Denuncia di trasferimento). - 1. Gli atti che
trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprieta' o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione
di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in
caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di
trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare
ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un
contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione
a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre
dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della
dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il
legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile
prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva
rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la
sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti
legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni
dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti
ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente
Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni
incomplete o imprecise.».
- Il testo dell'articolo 65 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli
Venezia Giulia), e' il seguente:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
Regione.».

Note all'art. 1:
- L'allegato A (previsto dall'articolo 1, comma 1)
contiene l'elenco di ventisei beni immobili appartenenti
allo Stato oggetto di trasferimento alla Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, situati nel territorio dei comuni di
Ampezzo (UD), Chiopris-Viscone (UD), Chiusaforte (UD),
Cividale del Friuli (UD), Pontebba (UD), Gradisca d'Isonzo
(GO), Malborghetto-Valbruna (UD), Maniago (PN), Osoppo
(UD), Sedegliano (UD), Sutrio (UD), Tarvisio (UD), Tolmezzo
(UD), Pordenone, San Martino al Tagliamento (PN).
- Il testo degli articoli 53, 54, 55, 55-bis e 59, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' riportato
nelle note alle premesse.
 
Allegato A) (previsto dall'art. 1, comma 1)
Elenco dei beni ricadenti nel patrimonio disponibile dello Stato e nel demanio storico artistico in gestione all'Agenzia del demanio - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione i beni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna dei beni e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore della Regione.
3. In caso di ulteriore trasferimento dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione, dal Comune o da altro ente pubblico e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore del Comune o di altro ente pubblico. Nell'ipotesi in cui e' necessaria l'autorizzazione del competente Ufficio statale in materia di beni culturali, prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 42/2004, nel verbale di consegna sono riportate le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione, le stesse sono trascritte nei registri immobiliari su richiesta del soprintendente e il verbale di consegna e' comunicato al soprintendente, in attuazione di quanto rispettivamente stabilito dagli articoli 55 bis e 59 del medesimo decreto legislativo.
4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune o di altro ente pubblico.
 
Art. 3

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprieta' dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del relativo verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
 
Art. 4

Conservazione e fruizione

1. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, si impegnano ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico.
 
Art. 5

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, sono esenti da ogni diritto e tributo.
 
Art. 6

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 settembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Sangiuliano, Ministro della cultura

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio