Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 6 ottobre 2023 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1029). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998, 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023 n. 1010 del 22 giugno 2023 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e Rimini»; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», con particolare riferimento agli articoli 18 e 19; Considerato che il citato art. 18 del decreto-legge n. 61/2023 prevede espressamente, tra le finalita' dello stanziamento ivi previsto, l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacita' operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; Visto il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023»; Vista la nota della Regione Emilia-Romagna prot. 658207 del 6 luglio 2023; Ravvisata, tra l'altro, la necessita' di coordinare, in vigenza dello stato di emergenza, l'attuazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 1/2018 con gli interventi finanziati dal PNRR, investimento 2.1b, gia' programmati sui medesimi territori provinciali colpiti dagli eventi calamitosi in rassegna e per i quali l'inizio lavori e' previsto entro il 15 aprile 2024; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Supporto tecnico ingegneristico
1. Al fine di garantire, in vigenza dello stato di emergenza e per le urgenti finalita' connesse al ripristino del reticolo idrografico danneggiato dagli eventi calamitosi in rassegna, le necessarie attivita' di coordinamento tra l'attuazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 1 del 2018 e gli interventi finanziati dal PNRR, investimento M2C4.2.1b, gia' programmati sui medesimi territori provinciali colpiti e per i quali l'inizio lavori e' previsto entro il 15 aprile 2024, puo' essere attivato, ai sensi dell'art 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, il supporto tecnico-ingegneristico nei confronti dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, in qualita' di soggetto attuatore. Il supporto di cui al periodo precedente e' volto a provvedere contestualmente alla conclusione degli interventi, anche in somma urgenza, attivati per il ripristino dello stato dei luoghi nonche' ad un riallineamento progettuale e all'implementazione degli interventi PNRR nel rispetto delle vigenti scadenze. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni stipulate direttamente con la societa' Fintecna del supporto tecnico-ingegneristico di quest'ultima a favore della predetta Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel limite massimo di euro 3.800.000,00. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede: (i) quanto a euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; (ii) quanto a euro 800.000,00 a carico del bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. 4. A tal fine, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e' autorizzata a trasferire euro 800.000,00 sulla contabilita' speciale n. 6402 intestata al «Pres. R. Emilia Rom. C.D. O. 992-2023» ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato di Bologna. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. |
| Art. 2 Ripristino della capacita' di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile
1. Ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 61 del 2023 indicato in premessa, in considerazione del prolungato impiego e del reiterato dispiegamento nei territori delle province della Regione Emilia Romagna indicate in oggetto delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza in rassegna, il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione dei fabbisogni finalizzati all'immediato avvio delle attivita' volte al ripristino della funzionalita', al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacita' operativa. 2. I soggetti interessati presentano al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attivita' di assistenza e soccorso poste in essere nei territori di cui al comma 1 la cui funzionalita' necessita di essere ripristinata, unitamente all'analitica quantificazione delle spese necessarie. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva l'elenco e autorizza l'avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l'ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, ai soggetti beneficiari puo' essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un'anticipazione non superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili spettanti. Il saldo e' erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione. 4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali, l'intero importo spettante sara' integralmente e direttamente erogato alle regioni e alle province autonome, che cureranno le procedure amministrative conseguenti, incluso le anticipazioni di cui al comma precedente. 5. Per gli acquisti di forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni in attuazione del presente articolo e' autorizzato, nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 del 2023 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Alle misure disciplinate dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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