Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 23 giugno 2023 |
Modalita' di versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01); Visto il piano d'azione comunitario per lo sviluppo dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021; Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed in particolare l'art. 59, comma 1, ai sensi del quale «Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo e' dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.»; Visto il decreto interministeriale 14 luglio 2000, recante modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 123 prevede, tra l'altro: «1. All'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23."». Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1 del 6 febbraio 2001 - Contributo per la sicurezza alimentare - art. 123, legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 59, legge n. 488 del 23 dicembre 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» e successive modifiche; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, riguardante la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024» che prevede l'istituzione del capitolo di spesa 7742 - Contributi ad enti ed istituzioni di ricerca nonche' assegnazioni al Fondo per la ricerca del settore dell'agricoltura biologica e di qualita' gia' incluse nel Fondo di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 616; Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, concernente «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» ed in particolare l'art. 9, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica; Visti in particolare i commi 5, 6 e 7 del summenzionato art. 9, a norma dei quali: «5. Il comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e' determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma"; 6. Il contributo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, e' corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione e' pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento e' effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione e' pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' definite le modalita' di applicazione e di riscossione delle sanzioni; 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' soppresso e le disponibilita' esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo»; Visto il comma 1-bis dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che individua i soggetti tenuti al versamento del contributo sulla sicurezza alimentare come di seguito indicato: «Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita»; Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, intende per «immissione sul mercato» la detenzione a scopo di vendita all'interno della Comunita', comprese l'offerta in vendita o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o gratuito, nonche' la stessa vendita, distribuzione o altra forma di cessione, salvo la restituzione al venditore precedente e «autorizzazione di un prodotto fitosanitario» l'atto amministrativo mediante il quale il Ministero della salute, a seguito di una domanda inoltrata da un richiedente, autorizza l'immissione sul mercato e l'uso di un prodotto fitosanitario o di un coadiuvante nel territorio italiano o in una parte di esso;», come definito rispettivamente alle lettere m) e n) dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto; Considerato che il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, intende per «fabbricante» «la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato», come definito alla lettera m), comma 2, dell'art. 2 del medesimo decreto; Ritenuto necessario ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 9 marzo 2022, n. 23, definire le modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'art. 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23;
Decreta:
Art. 1
1. Il contributo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e' versato dai soggetti indicati nel comma 1-bis dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3583 del Capo XVII, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione ovvero tramite bonifico bancario intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione da effettuarsi sul conto della Tesoreria di Roma. |
| Art. 2
1. Il versamento di cui all'art. 1, e' effettuato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralita' scadente il 15 luglio 2022 e si riferisce al fatturato annuo dei prodotti di cui al richiamato art. 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23, relativo all'anno precedente. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per consentire la verifica del corretto versamento di cui al comma precedente, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a inserire sul portale informatico del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' nazionale e delle foreste, la seguente documentazione entro la data del 15 luglio: a) il bilancio registrato relativo all'anno precedente; b) una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta da parte del legale rappresentante della societa', attestante la quota di fatturato di cui alla lettera a), derivante dalla vendita dei prodotti di cui al comma 1 dell'art. 59 della legge n. 488/1999, cosi' come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23. 3. Nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a inserire sul portale informatico del SIAN la documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), relativa al fatturato 2022. 4. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione e' pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento e' effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione e' pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. 5. L'applicazione e la riscossione delle sanzioni viene effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale a degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, ai sensi del precedente comma 5, il versamento delle sanzioni andra' effettuato sul capitolo di entrata n. 2483, allocato nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata al Capo XVII, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione ovvero tramite bonifico bancario intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione da effettuarsi sul conto della Tesoreria di Roma. 6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto interministeriale 14 luglio 2000, e' abrogato. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2023
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1350 |
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