Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE |
ORDINANZA 28 settembre 2023 |
Disciplina delle modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica per la Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 8/2023) |
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Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione; Vista l'ordinanza n. 1 in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Tenuto conto di quanto previsto al punto 3 dell'ordinanza n. 1 in data 31 luglio 2023, in merito alle attribuzioni del sub-commissario, che coadiuva il Commissario straordinario nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'art. 20-novies, previa approvazione del Commissario straordinario, in ordine alle priorita' da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario; Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito e' stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate; Tenuto conto degli accordi stipulati ai sensi all'art. 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con: a) l'Autorita' di bacino distrettuale del Fiume Po', in data 4 agosto 2023, in materia di collaborazione istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e di supporto per la definizione delle attivita' da porre in essere, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; b) la Struttura di progettazione dell'Agenzia del demanio, in data 4 settembre 2023, per il supporto alla struttura commissariale nell'attivita' di progettazione degli interventi di cui agli articoli 20-ter, comma 7, lettera c), para 1 e 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Tenuto conto del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Ravvisata l'opportunita' di disporre delle competenze e delle expertise esprimibili in seno alle prefate convenzioni a favore delle esigenze tecnico-amministrative dei procedimenti da porre in essere da parte dei soggetti attuatori; Tenuto conto della comunicazione del 20 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha avviato la ricognizione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Vista la comunicazione pervenuta in data 28 luglio 2023, mediante la quale, a seguito della ricognizione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato il proprio quadro esigenziale; Ravvisata la necessita' di avviare delle ulteriori verifiche al citato quadro esigenziale, a cura della Regione Emilia-Romagna, degli enti regolatori e delle autorita' territorialmente competenti, al fine di assicurare all'esecuzione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita' un'adeguata cornice di mitigazione del rischio, in ragione della complessita' dei nuovi fattori impattanti sotto il profilo climatico ed idrogeologico, tanto sul reticolo idraulico quanto sui versanti collinari e montuosi; Tenuto conto degli esiti della riunione all'uopo convocata in data 24 agosto 2023, trasmessi con nota di sintesi in data 1° settembre 2023, n. 121, alla Regione Emilia-Romagna, agli enti regolatori ed alle autorita' territorialmente competenti degli interventi in questione; Tenuto conto degli strumenti geo-spaziali a disposizione della struttura di supporto al Commissario straordinario e della Regione Emilia-Romagna, per l'individuazione degli interventi in trattazione, tra cui il Sistema di informazione geografica Open Source QGIS; Preso atto della comunicazione in data 12 settembre 2023 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato le risultanze delle verifiche effettuate, provvedendo ad aggiornare il quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita'; ha dichiarato il nesso di causalita' di detti interventi con gli eventi alluvionali verificatisi il 1° maggio 2023; ha evidenziato l'assoluta necessita' di effettuare interventi di messa in sicurezza al fine di preservare il territorio e l'incolumita' pubblica e privata; ha individuato i soggetti attuatori da finanziare per la realizzazione degli urgenti interventi segnalati; Considerata la comunicazione del Capo Dipartimento della protezione civile del 14 agosto 2023, relativa all'invio agli organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo dell'art. 20-ter, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; Ravvisata la complessita' del programma generale dei prefati interventi e la necessita' di disciplinarne l'attuazione con successive e specifiche ordinanze, a partire dai lavori di difesa idraulica dei corsi d'acqua; Considerata l'assoluta necessita' di procedere con immediatezza alla realizzazione degli urgenti interventi di messa in sicurezza dei territori indicati nella citata comunicazione del 12 settembre 2023, affinche' sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumita' in vista anche dell'approssimarsi delle stagioni autunnali e invernali; Tenuto conto della necessita', coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; attribuisce al Commissario straordinario, di adeguare la disciplina relativa ai contratti pubblici prevedendo opportune e circoscritte deroghe, affinche' gli urgenti interventi individuati dalla Regione Emilia-Romagna possano essere realizzati, in ragione dell'urgenza, in un regime di assoluta semplificazione, efficacia e tempestiva esecuzione; Tenuto conto dell'urgente necessita' di procedere all'erogazione dei finanziamenti degli interventi in argomento, in ragione dei citati presupposti di fatto e di diritto rappresentati dalla Regione Emilia-Romagna; Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Sentito il Ministero della cultura; Tenuto conto della nota dell'Autorita' nazionale anticorruzione in data 14 settembre 2023, resa nell'ambito dell'attivita' prevista dall'art. 8, comma 4, del richiamato Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina le modalita' mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica (di seguito indicato «piano»), parte integrale del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da attuare nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1 annesso al citato decreto-legge convertito. |
| Art. 2
Principi generali e tipologia degli interventi
1. Il «piano» da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, il cui valore complessivo e' stimato in euro 233.739.754,00, e' costituito dall'insieme degli interventi riepilogati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante della presente ordinanza. In particolare, gli interventi ricompresi nel «piano» devono: a) presentare il nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; b) rispondere al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumita'. 2. Tenuto conto delle peculiarita' degli interventi ricompresi, il predetto «piano» potra' essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui al successivo art. 10 della presente ordinanza, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili in ragione delle gravi situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito. Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del «piano» dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e alle quali e' assicurata idonea copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano integrato o rimodulato sara' allegato a una specifica determina del Commissario straordinario e pubblicato sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario. |
| Art. 3
Deroghe
1. Nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumita', i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative: a) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e successive modifiche ed integrazioni; 14-bis e 20, al fine di assicurare le piu' snelle modalita' collegiali per il rilascio dei pareri, in tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessita' degli interventi in argomento. Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, e comunque per interventi che prevedono il dettaglio progettuale di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo; b) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica e privata; c) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 5 e 6, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica e privata, come specificato al successivo comma 4, avvalendosi delle forme di semplificazione procedimentale gia' previste ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 8 maggio 2023, n. 992, relativamente ad interventi di ripristino e consolidamento da attuare in aree naturali protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, che si configurano come urgenti ed in continuita' con gli interventi gia' avviati in somma urgenza, per il superamento del contesto emergenziale; d) decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, n. 275, art. 13, circa i canoni demaniali di concessione per l'estrazione di materiali dall'alveo; e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3, circa i procedimenti di riconoscimento della spesa fuori bilancio per i lavori di somma urgenza a cura degli enti locali; f) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati, come specificato al successivo comma 6; g) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147, 152, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica e privata, avvalendosi delle forme di semplificazione procedimentale gia' previste dall'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 8 maggio 2023, n. 992, relativamente ad interventi di ripristino e consolidamento, da attuare in aree naturali protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, che si configurano come urgenti ed in continuita' con gli interventi gia' avviati in somma urgenza, per il superamento del contesto emergenziale; h) decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 3, 7, 11, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica e privata; 2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo: a) 15, comma 2 e Allegato I.2, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici. L'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero per effetto dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivante dalle esigenze emergenziali, deve emergere da idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti attuatori. In tal caso la nomina di RUP deve essere comunicata alla struttura di supporto al Commissario straordinario indicando l'ente pubblico di appartenenza del prefato personale ed acquisendone il preventivo parere di assenso; b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla data di affidamento; c) 37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; d) 41, 50, 52 e I.13, allo scopo di: 1) autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali; 2) consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' stabilite dalla presente ordinanza; e) 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato; in ogni caso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla stazione appaltante con oneri eventualmente a carico dell'affidatario; f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50, e' consentita e riferita ai seguenti casi: 1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalita', idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste; 2) per affidamento di lavori di valore superiore a euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, fino a euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi; 3) per affidamento di lavori di valore superiore a euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, fino a euro 2.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi; 4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa consultazione di piu' operatori economici. La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessita' degli interventi in trattazione; g) 41, comma 4 e Allegato I.8, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; h) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure; i) 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza; j) 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; k) 76, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita' di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela dell'incolumita' pubblica e privata, gli interventi di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra' essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'Allegato I.7, art. 34, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; l) 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a cinque giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta; m) 116, comma 6, lettera b), limitatamente alla possibilita' di consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purche' in servizio; n) 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessita' degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto; o) 120, Allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dal comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC; p) 34, comma 2, dell'Allegato I.7, consentendo la possibilita' di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a euro 2.500.000,00, I.V.A. esclusa. 3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con il carattere di urgente necessita' degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), alinea 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure. 4. Per quanto attiene alla necessita' di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati per l'esecuzione degli interventi in argomento e' possibile prevedere che: a) l'approvazione dei progetti da parte dei soggetti attuatori costituisca, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato, alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporti vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori; b) in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e a ogni altro avente diritto o interessato da esse previste, i soggetti attuatori diano notizia dell'avvenuta imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilita' e conseguente variante agli strumenti urbanistici mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale; c) per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione degli interventi in argomento, i soggetti attuatori provvedano, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' provvisoria di occupazione o di espropriazione e' determinata dai soggetti attuatori entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 3 maggio 2023; d) avverso il verbale di immissione in possesso, sia ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato e non siano ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente. |
| Art. 4
Soggetti attuatori
1. Per l'attuazione del «piano», il Commissario straordinario si avvale dei soggetti attuatori, opportunamente ricompresi nell'ambito dell'allegato «A», che sono stati indicati nella segnalazione della Regione Emilia-Romagna con nota in data 12 settembre 2023, in quanto incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', conclusi, gia' avviati ovvero da avviare. 2. In caso di rimodulazioni o integrazioni al «piano», conseguenti alle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza, la Regione Emilia-Romagna puo' comunicare eventuali nuovi o differenti soggetti attuatori incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita'. 3. Con riferimento agli interventi ricompresi nell'ambito del «piano», i soggetti attuatori sono responsabili, oltre che della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del «piano», delle attivita' tipiche di gestione dei fondi ovvero del monitoraggio, della rendicontazione, del controllo e della gestione finanziaria. Dette attivita' sono condotte in connessione con la Regione Emilia-Romagna e la struttura di supporto al Commissario straordinario, secondo quanto indicato al successivo art. 6 della presente ordinanza. 4. I soggetti attuatori agiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Ove emergessero criticita' ai fini dei pareri e delle autorizzazioni ai lavori in argomento - da comunicare tempestivamente alla struttura di supporto al Commissario straordinario - le attivita' di progettazione dovranno comunque essere completate nei tempi programmati. |
| Art. 5
Procedura per l'erogazione dei finanziamenti
1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori interessati, assumendone piena responsabilita', assicurano la predisposizione e l'invio alla struttura di supporto al Commissario straordinario (mediante posta elettronica certificata all'indirizzo commissarioricostruzione@pec.governo.it), per ogni singola fase prevista dal cronoprogramma dei pagamenti (pagamenti intermedi/SAL sino al saldo finale), di apposita istanza (format in allegato «B») ove si attestano: a) l'espletamento delle attivita' tecnico-amministrative di approvazione del progetto e le verifiche di congruita' tecnico-economica dell'offerta dell'operatore economico selezionato; b) la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto dell'intervento affidato, affinche' sia dato corso ai conseguenti pagamenti, ivi compreso il nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza, confermando, altresi', che essi non sono stati ricompresi: 1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile; 2) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione; c) la regolarita' amministrativa e fiscale, relativamente a tutti gli atti procedimentali adottati; d) che i finanziamenti sono richiesti solo per la parte eventualmente non coperta da polizze assicurative, da altre forme di sussidio o di elargizioni di natura liberale, fino al raggiungimento del costo totale dell'intervento; e) il rispetto degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al Commissario straordinario; f) l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP); g) l'indicazione del Codice identificativo di gara (CIG); e sia allegata, solo all'atto della prima richiesta di erogazione del finanziamento, la seguente documentazione: a) determina di affidamento della progettazione e dei lavori; b) certificato di validazione del progetto (ai sensi dell'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ovvero, per gli interventi che non richiedano specifica progettazione, le condizioni tecniche poste alla base dell'affidamento; c) cronoprogramma dei lavori (ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36); d) quadro economico (ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) nonche' documentazione amministrativa atta a giustificare le spese da sostenere (pagamenti intermedi/SAL sino al saldo finale). 2. Il Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di cui al comma 1, procede alle verifiche di completezza della stessa, in esito alle quali approva l'erogazione del finanziamento, adottando il decreto di concessione. 3. La struttura di supporto al Commissario straordinario trasferisce, in coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute, le risorse sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi. 4. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovra' trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. |
| Art. 6
Modalita' di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti
1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per gli interventi di competenza ed in linea con quanto disciplinato dall'articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, al pagamento degli operatori economici esecutori dei lavori ovvero delle forniture e servizi oggetto dell'intervento. 2. Ad avvenuto pagamento di cui al comma precedente, ciascun soggetto attuatore dovra' darne, entro quindici giorni, formale comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, trasmettendo i relativi mandati di pagamento quietanzati. 3. Non e' autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla legge per far fronte alle compensazioni prezzi, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, o ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo le procedure e le modalita' rispettivamente disciplinate, e per le modifiche e varianti contemplate dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con provvedimento amministrativo. 4. Il Commissario straordinario, su motivata richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa, anche consultando i settori tecnici delle regioni competenti per territorio, puo' provvedere ad autorizzare eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, specificazioni dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nella ricognizione acquisita agli atti della struttura di supporto al Commissario straordinario. 5. Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalita' dei finanziamenti o con la tipologia degli interventi finanziati, i pagamenti dovranno essere sospesi, in attesa di accertamenti tecnici e finanziari. |
| Art. 7
Attivita' di controllo e verifica
1. Gli interventi finanziati con le modalita' previste dalla presente ordinanza non escludono: a) la responsabilita' del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici e di altre normative di settore, fermo restando il quadro derogatorio di cui al precedente art. 3 della presente ordinanza; b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti. 2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza saranno oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione - anche successivamente al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori - da parte di personale tecnico della struttura di supporto al Commissario straordinario ovvero dagli organi di vigilanza competenti in materia. 3. Il personale incaricato del controllo di cui al comma 2 e' individuato dal Commissario straordinario con proprio provvedimento ed e' costituito da tre componenti interni o esterni alla struttura di supporto, con adeguata competenza e professionalita'. 4. Eventuali rilievi saranno comunicati al soggetto attuatore, che provvedera' alle necessarie azioni di rettifica, informando il Commissario straordinario nel merito delle azioni correttive intraprese, sino al superamento delle criticita' rilevate. L'esito del controllo sara' riportato in una specifica relazione da inviare al Commissario straordinario entro novanta giorni dall'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento assegnato. 5. In esito al termine dei lavori, i soggetti attuatori ne danno sollecita informazione al Commissario straordinario che si riserva la facolta' di verificare gli specifici atti di natura tecnico-amministrativa. |
| Art. 8
Vigilanza collaborativa
1. Per effetto di specifico accordo stipulato in data 15 settembre 2023 tra il Commissario straordinario e l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito Autorita'), le procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi espletati dai soggetti attuatori in ottemperanza alla presente ordinanza possono essere oggetto di vigilanza collaborativa di cui alla delibera dell'Autorita' in data 30 marzo 2022, n. 160. 2. La vigilanza collaborativa e' finalizzata a supportare i soggetti attuatori nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformita' alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire infiltrazioni criminali, situazioni di conflitto di interesse, nonche' a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione. 3. Il Commissario straordinario, in ragione della complessita' dell'intervento da effettuare e del valore economico del contratto da affidare, individua le procedure da sottoporre a vigilanza collaborativa, dandone contestuale informazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e al soggetto attuatore esecutore delle procedure di gara, il quale ottemperera' alle indicazioni date dal Commissario straordinario. 4. Le modalita' e le procedure di svolgimento della vigilanza collaborativa avvengono secondo quanto previsto negli articoli 7 e 8 della citata delibera dell'Autorita' del 30 marzo 2022, n. 160. In merito, ogni comunicazione che dovesse intercorrere tra l'Autorita' stessa ed il soggetto attuatore in ottemperanza del presente articolo dovra' essere indirizzata anche al Commissario straordinario. 5. Fermo restando le attribuzioni dell'Autorita' previste dalla legge, qualora nell'effettuazione della vigilanza collaborativa dovessero emergere ed essere accertate particolari situazioni di criticita' o di gravita', il Commissario straordinario provvedera' secondo quanto stabilito dalla legge. |
| Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per effetto della presente ordinanza, pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non e sono trattati per le finalita' connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonche' per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso. 2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresi', per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalita' non e' necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b), del predetto regolamento). 3. L'interessato potra' sempre esercitare tutti i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo regolamento, nonche' proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali. |
| Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 233.739.754,00, di cui euro 19.845.354,00 nell'EF 2023 ed euro 213.894.400,00 nell'EF 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. |
| Art. 11
Efficacia
1. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente ordinanza e' pubblicata sul sito del Commissario straordinario, sulla sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna. Allegato «A»: Piano degli interventi di difesa idraulica, parte integrale del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna; Allegato «B»: Istanza di erogazione del finanziamento relativo agli interventi di difesa idraulica, parte integrale del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna. Roma, 28 settembre 2023
Il Commissario straordinario: Figliuolo
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2679
______ Avvertenza: La versione integrale della predetta ordinanza, comprensiva di allegati, sara' consultabile al link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/ |
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