Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 11 agosto 2023 |
Criteri e modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamita' naturali. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022; Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione civile» relativo all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita', nonche' l'art. 44, comma 1 istitutivo del Fondo per le emergenze nazionali (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile); Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 con cui viene istituito il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN), con lo scopo di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso; Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare quelli meteorologici, sempre piu' repentini ed intensi, dovuti ai cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicita' l'intero territorio italiano; Ritenuto pertanto necessario, a partire dal 1° gennaio 2023, continuare a dare applicazione attuativa alle disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo n. 102/2004, e agli articoli 25 e 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore: valanghe; frane; inondazioni/alluvioni; trombe d'aria; uragani; incendi boschivi di origine naturale; sisma ed eruzioni vulcaniche. 2. La relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 contiene informazioni metereologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le calamita' naturali di cui al precedente comma. 3. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «immobile ad uso produttivo»: l'edificio e/o il manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu' unita' immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data delle calamita'; b) «beni mobili strumentali»: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti dalla pubblica amministrazione; c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attivita' dell'impresa. 4. Gli aiuti di cui al presente decreto sono subordinati alle seguenti condizioni: a) il riconoscimento formale del carattere di calamita' naturale dell'evento da parte delle autorita' competenti nonche'; b) la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamita' naturale e il danno subito dall'impresa. |
| Art. 2
Interventi
1. Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti: a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite; b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti; c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio; d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola; e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attivita' produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale; f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati. |
| Art. 3
Costi ammissibili e intensita' di aiuto
1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati da un'autorita' pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorita' che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472. 2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) ed f) i danni materiali sono calcolati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 9, del regolamento (UE) 2022/2472. 3. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la perdita di reddito deve essere calcolata esclusivamente in conformita' all'art. 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale e' possibile utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua. L'importo degli aiuti e' ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamita' naturale. 4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento conformemente all'art. 14, comma 6, lettera h) del regolamento (UE) 2022/2472 e l'intensita' massima dell'aiuto e' fino al 100%. Non possono essere concessi aiuti per i costi previsti all'art. 14, comma 9, del regolamento (UE) 2022/2472 ad eccezione degli aiuti dei costi di cui al paragrafo 6, lettera h) per l'acquisto di animali e l'acquisto e impianto di piante annuali. I suddetti costi dovranno rispettare i limiti previsti all'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2472. 5. I costi per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), possono sommarsi agli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) a condizione che gli impianti temporanei delocalizzati vengano rimossi una volta completati i lavori di ripristino delle strutture originarie. 6. Gli aiuti per gli interventi indicati all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si e' verificato l'evento in conformita' all'art. 37, comma 4, del regolamento (UE) 2022/2472. 7. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili conformemente all'art. 37, comma 10, del regolamento (UE) 2022/2472. 8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. |
| Art. 4
Beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del presente decreto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi. 2. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) le microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi. Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472. Sono escluse le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non sia stato effettuato tale rimborso. |
| Art. 5
Finanziamento dell'aiuto
1. Il contributo per gli aiuti a sostegno delle imprese colpite dalle calamita' naturali avviene a valere sulle seguenti risorse: a) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) - interventi compensativi, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; b) contributo concesso a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile); del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile); c) contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni; d) contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 448 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni; e) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali e delle province autonome. 2. In relazione alle lettere b), c) e d) del comma 1, i criteri, le modalita' di erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie sono determinati con delibera del Consiglio dei ministri e con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. |
| Art. 6
Cumulabilita' dei contributi
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con gli aiuti de minimis, e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115: a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto pertinenti indicati all'art. 3 del presente decreto. 2. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) ed f) del presente decreto. |
| Art. 7
Esenzione ed entrata in vigore
1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472. 2. Le informazioni sintetiche della misura di aiuto sono trasmesse alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura, comprese eventuali modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla entrata in vigore del presente decreto in conformita' a quanto previsto all'art. 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2472. |
| Art. 8
Pubblicazione e trasparenza
1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2022/2472, il Ministero pubblichera' il regime di aiuto sul proprio sito internet politicheagricole.it fornendo le informazioni previste secondo il formato di cui all'allegato III del medesimo regolamento; le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione nella consultazione della trasparenza del Registro SIAN e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 11 agosto 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1347 |
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