Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 settembre 2023 |
Rideterminazione dei contratti di formazione medico specialistica finanziati con fondi statali per ciascuna tipologia di specializzazione, per l'anno accademico 2022/2023. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»; Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno di medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2015 - S.O. n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - S.O. n. 38, recante «Standard, requisiti e indicatori di attivita' formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»; Visto l'art. 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che dispone l'ammissione del personale medico con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 della medesima legge, alla partecipazione per l'accesso in sovrannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalita' previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, il quale stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica e' di euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di euro 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso; Vista la nota prot. 4910 del 24 gennaio 2023 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'universita' e della ricerca di conoscere l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di formazione medico specialistica per l'anno accademico 2022/2023, ivi compreso il valore di eventuali residui di finanziamento rinvenienti dalla mancata assegnazione dei contratti nel precedente anno accademico. Vista la nota n. 23205 del 9 febbraio 2023 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2022/2023, stanziato sul fondo sanitario nazionale - cap. 2700 ai sensi della legislazione vigente e' pari a euro 1.412.635.876, di cui euro 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; euro 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005; euro 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; euro 90.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 100.000.000, 00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del 2018; euro 22.134.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 271 della legge n. 160 del 2019; euro 26.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 859, della legge n. 160 del 2019; euro 109.200.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77/2020; euro 25.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020; euro 109.200.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, commi 421-422, della legge n. 178 del 2020; euro 319.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021; Vista la nota prot. n. 12397 del 7 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la richiamata nota n. 23205 del 9 febbraio 2023, per un importo complessivo di euro 1.412.635.876, ha comunicato, tra l'altro, che: - le risorse residue derivanti dall'anno accademico 2021/2022 e riportabili all'anno 2023 sono stimate nel valore di euro 382.262.118,01; - tale somma si aggiunge all'importo complessivo indicato nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 23205 del 9 febbraio 2023, per un importo complessivo di euro 1.412.635.876, per un ammontare totale di finanziamento statale, comunque stimato, di euro 1.794.897.994,29, disponibile per l'anno accademico 2022/2023; - che gli oneri calcolati in via previsionale dei contratti a finanziamento statale delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti (ossia quelli dal II al V anno dell'anno accademico 2022/2023), sommati agli ulteriori costi presunti (quali sospensioni, posti intaccati, ecc.), risultano pari complessivamente a euro 1.011.191.300,00 che, sottratti alla disponibilita' complessiva per l'anno accademico 2022/2023 stimata in 1.794.897.994,29 porta ad una stima della disponibilita' residua per l'anno accademico 2022/2023 pari a 783.706.694,29 da poter eventualmente impiegare per il finanziamento dei contratti del I anno dell'anno accademico 2022/2023; Vista la nota n. 200230 del 17 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello complessivo di finanziamento per l'anno accademico 2022/2023, gia' comunicato con nota n. 23205 del 9 febbraio 2023, nonche' degli ulteriori elementi informativi forniti dal Ministero dell'universita' e della ricerca con la nota sopra citata del 7 luglio 2023, ha rappresentato, tra l'altro, che: in sede di determinazione del numero di medici specialisti ammissibili alla formazione e' necessario valutare non soltanto la sostenibilita' finanziaria sul singolo anno accademico di riferimento (tenuto conto dei medici gia' in formazione), ma anche la sostenibilita' prospettica, allo scopo di non compromettere gli ammissibili negli anni successivi; la legislazione vigente prevede un finanziamento stabile a regime, a decorrere dall'anno 2026, che consente di ammettere alla formazione specialistica stabilmente 12.000 medici/anno, nell'ipotesi che il 55% dei medici ammessi frequenti corsi da 5 anni; si puo' considerare ammissibile nell'anno accademico 2022/2023, un numero di medici non superiore a 15.000 unita', ipotizzando che frequenti il 5° anno di formazione il 57% degli specializzandi iscritti al 4° anno nell'anno accademico precedente; negli anni successivi la sostenibilita' di un numero di accessi di 12.000 medici/anno dipende dalla effettiva sussistenza delle economie derivanti dall'anno accademico 2021/2022; Vista la nota n. 13663 del 21 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca, nel rettificare la nota n. 12397 del 7 luglio 2023, ha rappresentato, tra l'altro, che: - le risorse residue derivanti dall'anno accademico 2021/2022 e riportabili all'anno 2023 sono stimate nel valore di euro 380.528.118,01; - tale somma si aggiunge all'importo complessivo indicato nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 23205 del 9 febbraio 2023, per un importo complessivo di euro 1.412.635.876, per un ammontare totale di finanziamento statale, comunque stimato, di euro 1.793.163.994,29, disponibile per l'anno accademico 2022/2023; - che gli oneri calcolati in via previsionale dei contratti a finanziamento statale delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti (ossia quelli dal II al V anno dell'anno accademico 2022/2023), sommati agli ulteriori costi presunti (quali sospensioni, posti intaccati, ecc.), risultano pari complessivamente a euro 1.012.075.300,00 che, sottratti alla disponibilita' complessiva per l'anno accademico 2022/2023 stimata in 1.793.163.994,29, porta ad una stima della disponibilita' residua per l'anno accademico 2022/2023 pari a 781.088.694,29 da poter eventualmente impiegare per il finanziamento dei contratti del I anno dell'anno accademico 2022/2023; Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR), concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020/2023, che risulta essere per l'anno accademico 2022/2023 pari a complessive 12.124 unita'; Vista la nota prot. n. 16975 del 21 marzo 2023 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Coordinamento tecnico della Commissione salute, di conoscere se le regioni e le province autonome intendessero confermare il fabbisogno di medici specialisti da formare per l'Anno accademico 2022/2023 gia' definito con il citato Accordo del 3 giugno 2021, pari a 12.124 unita' ovvero se intendessero procedere ad una rivalutazione del fabbisogno precedentemente espresso per l'anno 2022/2023, anche con riferimento alla assegnazione per singola tipologia di specializzazione. Vista la nota prot. n. 247585 del 9 maggio 2023, con la quale la Regione Veneto in qualita' di Coordinamento del tavolo tecnico interregionale della Commissione Salute - area risorse umane formazione e fabbisogni formativi - ha comunicato la rivalutazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per l'anno accademico 2022/2023; Considerato che, a seguito della rimodulazione delle regioni e province autonome, e' risultato un fabbisogno complessivo di medici da formare per l'anno accademico 2022/2023 pari a 14.579 unita', ossia 2.455 unita' in piu' rispetto al fabbisogno determinato con l'Accordo Stato regioni del 3 giugno 2021 per il medesimo anno accademico; Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Rivalutazione del fabbisogno di medici specialisti per l'anno accademico 2022/2023, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999», rep. atti n. 168/CSR del 26 luglio 2023, cosi' come riportata nelle tabelle 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante; Ritenuto opportuno assegnare complessivamente per l'anno accademico 2022/2023 i predetti 14.579 contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato; Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 645 del 15 maggio 2023 con il quale e' stato bandito il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2022/2023 che, all'art. 2, prevede che «Con uno o piu' provvedimenti successivi e integrativi del presento atto ... sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il decreto del Ministero della salute di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2022/2023 ...» la cui prova di ammissione a livello nazionale si e' svolta il 14 luglio;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 2022/2023, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 luglio 2023 (rep. atti n. 168/CSR) richiamato nelle premesse, il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato e' rideterminato in 14.579 unita' per il primo anno di corso ed e' fissato, per ciascuna tipologia di specializzazione, secondo quanto indicato nella allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto. 2. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli Atenei, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute. |
| Tabella 1
Contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato anno accademico 2022/2023
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle universita' possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato. 2. Le regioni e le province autonome, nel cui territorio non insistano atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale. |
| Art. 3
1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola, nonche', ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel personale medico, dipendente a tempo determinato di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o di un Istituto zooprofilattico sperimentale di cui al comma 422 e seguenti della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il personale medico di cui al presente comma perde il diritto alla frequenza della scuola di specializzazione nel caso di cessazione - durante il corso di specializzazione medesimo - del rapporto di lavoro a suo tempo instaurato con uno dei sopraindicati enti. 2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente. |
| Art. 4
1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico scientifica tra le Universita' italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 settembre 2023
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2590 |
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