Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2023 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 2 ottobre 2023 |
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Accord». (Determina n. 121/2023). |
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IL DIRIGENTE dell'Ufficio procedure centralizzate
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale; Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (gia' conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole; Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2023 al 31 maggio 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 5, 6 e 7 luglio 2023; Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 27 settembre 2023 (Prot.n. 0118556/P-2023-AIFA-UMGR-P), con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Dabigatran Etexilato Accord» (dabigatran etexilato); Visti gli atti di ufficio;
Determina:
1. Le confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: DABIGATRAN ETEXILATO ACCORD; descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. 2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. 3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 e' data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed e' applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC). 4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. 5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e' altresi', responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 2 ottobre 2023
Il dirigente: Ammassari |
| Allegato Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.
Generico di nuova registrazione DABIGATRAN ETEXILATO ACCORD. Codice ATC - Principio attivo: B01AE07 Dabigatran etexilato Titolare: Accord Healthcare, S.L.U. Codice procedura EMEA/H/C/005639/0000 GUUE 30 giugno 2023 Indicazioni terapeutiche Confezione 001-006 e 025 Prevenzione primaria di episodi tromboembolici venosi (TEV) in pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell'anca o del ginocchio. Trattamento di TEV e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di diciotto anni di eta'. Per forme di dosaggio adeguate per l'eta', vedere paragrafo 4.2. Confezione 007-016 e 026 Prevenzione primaria di episodi tromboembolici venosi (TEV) in pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell'anca o del ginocchio. Prevenzione di ictus ed embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), con uno o piu' fattori di rischio, quali precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA); eta' ≥ 75; insufficienza cardiaca (classe NYHA ≥ II); diabete mellito; ipertensione. Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP e EP negli adulti. Trattamento di TEV e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di diciotto anni di eta'. Per forme di dosaggio adeguate per l'eta', vedere paragrafo 4.2. Confezione 017-024 e 027 Prevenzione di ictus ed embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), con uno o piu' fattori di rischio, quali precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA); eta' ≥ 75; insufficienza cardiaca (classe NYHA = II); diabete mellito; ipertensione. Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP e EP negli adulti. Trattamento di episodi tromboembolici venosi (TEV) e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di diciotto anni di eta'. Per forme di dosaggio adeguate per l'eta', vedere paragrafo 4.2. Modo di somministrazione Confezione 001-006 e 025 Questo medicinale e' per uso orale. Le capsule possono essere assunte con o senza cibo. Le capsule devono essere inghiottite intere con un bicchiere d'acqua, per facilitare il rilascio a livello gastrico. I pazienti devono essere istruiti a non aprire le capsule poiche' cio' puo' causare un aumento del rischio di sanguinamento (vedere paragrafi 5.2 e 6.6). Confezione 007-016 e 026 Questo medicinale e' per uso orale. Le capsule possono essere assunte con o senza cibo. Le capsule devono essere inghiottite intere con un bicchiere d'acqua, per facilitare il rilascio a livello gastrico. I pazienti devono essere istruiti a non aprire le capsule poiche' cio' puo' causare un aumento del rischio di sanguinamento (vedere paragrafi 5.2 e 6.6). Confezione 017-024 e 027 Questo medicinale e' per uso orale. Le capsule possono essere assunte con o senza cibo. Le capsule devono essere inghiottite intere con un bicchiere d'acqua, per facilitare il rilascio a livello gastrico. I pazienti devono essere istruiti a non aprire le capsule poiche' cio' puo' causare un aumento del rischio di sanguinamento (vedere paragrafi 5.2 e 6.6). Confezioni autorizzate: EU/1/22/1665/001 A.I.C.: 050696018 /E In base 32: 1JC3UL 75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 capsule EU/1/22/1665/002 A.I.C.: 050696020 /E In base 32: 1JC3UN 75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 capsule EU/1/22/1665/003 A.I.C.: 050696032 /E In base 32: 1JC3V0 75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 capsule EU/1/22/1665/004 A.I.C.: 050696044 /E In base 32: 1JC3VD 75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/005 A.I.C.: 050696057 /E In base 32: 1JC3VT 75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/006 A.I.C.: 050696069 /E In base 32: 1JC3W5 75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/007 A.I.C.: 050696071 /E In base 32: 1JC3W7 110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 capsule EU/1/22/1665/008 A.I.C.: 050696083 /E In base 32: 1JC3WM 110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 capsule EU/1/22/1665/009 A.I.C.: 050696095 /E In base 32: 1JC3WZ 110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 capsule EU/1/22/1665/010 A.I.C.: 050696107 /E In base 32: 1JC3XC 110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 100 capsule EU/1/22/1665/011 A.I.C.: 050696119 /E In base 32: 1JC3XR 110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 180 capsule EU/1/22/1665/012 A.I.C.: 050696121 /E In base 32: 1JC3XT 110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/013 A.I.C.: 050696133 /E In base 32: 1JC3Y5 110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/014 A.I.C.: 050696145 /E In base 32: 1JC3YK 110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/015 A.I.C.: 050696158 /E In base 32: 1JC3YY 110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 100 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/016 A.I.C.: 050696160 /E In base 32: 1JC3Z0 110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 180 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/017 A.I.C.: 050696172 /E In base 32: 1JC3ZD 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 capsule EU/1/22/1665/018 A.I.C.: 050696184 /E In base 32: 1JC3ZS 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 capsule EU/1/22/1665/019 A.I.C.: 050696196 /E In base 32: 1JC404 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 capsule EU/1/22/1665/020 A.I.C.: 050696208 /E In base 32: 1JC40J 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 180 capsule EU/1/22/1665/021 A.I.C.: 050696210 /E In base 32: 1JC40L 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/022 A.I.C.: 050696222 /E In base 32: 1JC40Y 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/023 A.I.C.: 050696234 /E In base 32: 1JC41B 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/024 A.I.C.: 050696246 /E In base 32: 1JC41Q 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 180 x 1 capsule (dose unitaria) EU/1/22/1665/025 A.I.C.: 050696259 /E In base 32: 1JC423 75 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (PP) - 60 capsule EU/1/22/1665/026 A.I.C.: 050696261 /E In base 32: 1JC425 110 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (PP) - 60 capsule EU/1/22/1665/027 A.I.C.: 050696273 /E In base 32: 1JC42K 150 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (PP) - 60 capsule Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Piano di gestione del rischio (RMP). Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio); Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornira' il materiale educazionale per ogni indicazione terapeutica, destinandolo a tutti i medici che si prevede prescrivano/usino «Dabigatran etexilato Accord». Questo materiale educazionale ha la finalita' di aumentare la consapevolezza in merito al rischio potenziale di sanguinamento durante il trattamento con «Dabigatran etexilato Accord» e di fornire indicazioni su come gestire tale rischio. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condividere con l'autorita' nazionale competente il contenuto e la forma del materiale educazionale, come pure un piano comunicazionale, prima di distribuire il materiale stesso. Il materiale educazionale deve essere pronto per la distribuzione, per tutte le indicazioni terapeutiche, prima del lancio negli stati membri. Il materiale educazionale per il medico deve contenere: riassunto delle caratteristiche del prodotto; guida per il prescrittore; schede di informazione per il paziente. La Guida per il prescrittore deve contenere i seguenti messaggi di sicurezza chiave: dettagli sulle popolazioni di pazienti potenzialmente esposte ad un maggior rischio di sanguinamento; informazioni sui medicinali che sono controindicati o che devono essere utilizzati con cautela a causa dell'aumentato rischio di sanguinamento e/o dell'aumentata esposizione a dabigatran; controindicazione per i pazienti con protesi valvolari cardiache che richiedano trattamento anticoagulante; tabelle relative ai dosaggi per le diverse forme di dosaggio (solo per TEV in pazienti pediatrici); raccomandazione per la misurazione della funzionalita' renale; raccomandazioni sulla riduzione della dose nelle popolazioni a rischio (solo per indicazioni negli adulti); gestione del sovradosaggio; utilizzo di test di coagulazione e interpretazione dei loro risultati; consegna della Scheda di informazione per il paziente a tutti i pazienti e loro sensibilizzazione sui seguenti aspetti: segni o sintomi di sanguinamento e quando e' necessario rivolgersi ad un operatore sanitario; importanza dell'aderenza al trattamento: necessita' di portare sempre con se' la Scheda di informazione per il paziente; necessita' di informare gli operatori sanitari di tutti i medicinali che si stanno assumendo; necessita' di informare gli operatori sanitari sul trattamento in corso con «Dabigatran etexilato Accord» nel caso di qualsiasi intervento chirurgico o procedura invasiva; istruzioni sulle modalita' di assunzione di «Dabigatran etexilato Accord». Inoltre, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornira' una scheda di informazione per il paziente all'interno di ogni confezione del medicinale, il cui testo e' incluso nell'Allegato III. Regime di fornitura In base all'indicazione terapeutica: prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-ortopedico, fisiatra (RRL); trattamento di episodi tromboembolici venosi (TEV) e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di diciotto anni di eta': medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni (RRL). |
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