Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 27 luglio 2023 |
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, intitolata: «Testo unico della ricostruzione privata». (Ordinanza n. 150). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Considerata la condivisa necessita' di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticita', attraverso il riordino sistematico ed organico in un Testo unico; Dato atto che con un complesso lavoro che si e' svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata, dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione; Considerato che il Testo unico della ricostruzione privata costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attivita' e percio' soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione; Ritenuto opportuno, ai fini della maggiore chiarezza interpretativa e operativa, apportare modifiche ed integrazioni agli articoli 44, 37 e agli allegati n. 4 tabella 7 e n. 5 tabella 7 del Testo unico della ricostruzione privata, con riferimento agli edifici rurali e ai cantieri disagiati con relativo incremento dei costi parametrici; Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si e' ritenuto opportuno, nella continuita' con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni ed integrazioni ad alcune disposizioni del Testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Acquisita l'intesa in data 25 luglio 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1 Modifiche ed integrazioni dell'art. 44 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di edifici rurali
1. All'art. 44 del Testo unico della ricostruzione privata e' apportata la seguente modifica ed integrazione: a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Capo III, Sezione III della Parte II del presente Testo unico. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli edifici ad uso produttivo con valore tipologico e architettonico caratteristico della zona rurale, ai fini del recupero e della tutela del patrimonio tradizionale e storico, laddove vengano effettuati interventi conformi a quelli preesistenti quanto a caratteristiche tipologiche, collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza, accessibilita' e per il rispetto delle prescrizioni nazionali ed europee che ne condizionano l'utilizzo a specifici fini produttivi. Nel caso in cui l'edificio rurale, di cui al precedente periodo, sia caratterizzato dalla contestuale presenza di unita' immobiliari adibite ad attivita' produttiva e unita' immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico, il costo ammissibile a contributo e' pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, il cui costo convenzionale e' riconosciuto nel limite del 65%, e il costo dell'intervento, a condizione che venga garantita l'agibilita' strutturale e il ripristino delle finiture esterne. Qualora, inoltre, l'unita' immobiliare adibita ad attivita' produttiva, situata all'interno dell'edificio rurale, di cui al secondo periodo del presente comma, sia priva di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superficie della stessa, il costo parametrico e' ridotto del 30%. Nel caso di edifici produttivi con valore tipologico e architettonico caratteristico della zona rurale, che effettuino interventi non conformi a quelli preesistenti, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici e' effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Capo III, Sezione III della Parte II del presente Testo unico, laddove sia dimostrata l'utilizzabilita' a fini abitativi, alla data degli eventi sismici, di almeno un'unita' immobiliare in essi ricompresa.» Ai fini della determinazione del costo convenzionale degli edifici rurali di cui ai precedenti periodi, trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previsto dalla tabella 6 degli allegati 4 e 5 al presente Testo unico. |
| Art. 2 Modifiche ed integrazioni dell'art. 37, degli allegati n. 4 tabella 7 e n. 5 tabella 7 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di cantiere disagiato
1. All'art. 37 del Testo unico della ricostruzione privata e' apportata la seguente modifica ed integrazione: a) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: «3. Per l'intervento di riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'allegato 7 del presente Testo unico, e' previsto un incremento del costo parametrico pari al 10%, in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensita' macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro. 4. L'incremento di cui al precedente comma 3 non e' cumulabile con l'incremento di cui al precedente comma 1, lettera a)». 2. All'allegato n. 4 tabella 7 del Testo unico della ricostruzione privata e' aggiunta la seguente modifica ed integrazione: a) Dopo la lettera h) e' inserita la seguente lettera i): i) «del 10% per interventi su edifici ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'allegato 7 del presente Testo unico, in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensita' macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro». 3. All'allegato n. 5 tabella 7 del Testo unico della ricostruzione privata sono aggiunte le seguenti modifiche ed integrazioni: a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilita' di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00»; b) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente lettera: n) «del 10% per interventi su edifici ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'allegato 7 del presente Testo unico, in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensita' macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro»; c) il primo periodo successivo all'elenco puntato letterale e' sostituito dal seguente: «Gli incrementi di cui alle lettere j), k) ed l) non sono cumulabili con gli incrementi di cui al Capo I della Parte III e l'incremento per l'ubicazione disagiata del cantiere di cui alla lettera c) non e' cumulabile con quello di cui alla lettera n)». |
| Art. 3
Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata
1. Il Commissario straordinario e' delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel Testo unico, allegato all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione, garantendo il tempestivo aggiornamento e la pubblicita' del Testo unico. |
| Art. 4
Dichiarazione di efficacia
1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). Roma, 27 luglio 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2298 |
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