Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 26 luglio 2023 |
Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante: «Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata». (Ordinanza n. 148). |
|
|
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e, in particolare, l'art. 9-duodetricies; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata»; Considerato che il programma di sviluppo ex art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123/2019, approvato l'ordinanza n. 128/2022, punta ad una valorizzazione delle risorse territoriali dell'area cratere come volano del turismo dei cammini, un turismo lento, attento all'ambiente e alle identita' locali, che garantisce destagionalizzazione dei flussi, con ricadute economiche capillari nei settori economici maggiormente diffusi nei comuni colpiti dal sisma, come prodotti enogastronomici, artigianali e culturali; Considerata la strategicita' di delineare un'azione di raccordo e di valorizzazione unitaria dell'Appennino centrale, in grado di sviluppare il territorio in maniera sinergica, anche rispetto alle sub-misure B2 dedicate al settore turismo, cultura e sport e, piu' in generale, dell'insieme delle progettualita' approvate nel programma Next Appennino; Considerata la programmazione dei prossimi eventi di rilevanza internazionale, quali il Giubileo universale della Chiesa cattolica del 2025, le cui celebrazioni, da una parte, renderanno Assisi e tutta l'Umbria mete privilegiate di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo e, dall'altra, costituiranno un'occasione di fondamentale rilancio delle comunita' locali, all'insegna dei valori francescani; nonche' la ricorrenza il 3 ottobre 2026 dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi (Patrono d'Italia), simboli dell'identita' nazionale ed evocativi della storia culturale e religiosa dei comuni colpiti dal sisma del 2016; Considerato che, alla data odierna, molti edifici e i luoghi connessi alla cultura francescana, risultano danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che, pertanto, in vista delle celebrazioni del 2025 e del 2026, e' necessario implementare - anche con una visione sinergica e unitaria - gli interventi di ogni natura al fine di garantire la loro ricostruzione, il loro recupero e il loro ripristino; Ritenuta, altresi', la necessita' che il Commissario straordinario si faccia promotore di interventi caratterizzati da una strategia di valorizzazione sinergica e promozione unitaria del territorio, del turismo, della cultura e dello sport; Ritenuta, pertanto, la necessita' di riservare al Commissario straordinario una quota del finanziamento del programma di sviluppo approvato con l'ordinanza n. 128/2022, nell'ottica di delineare una strategia di valorizzazione sinergica e promozione unitaria del territorio, del turismo, della cultura e dello sport; Ritenuto di operare la riserva in pre-deduzione dall'importo totale disponibile, cosi' da non incidere integralmente sulla quota di una singola regione, bensi' in proporzione su tutte le regioni sulla base della concordata suddivisione; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Acquisita l'intesa in data 25 luglio 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022
1. All'art. 2, comma 2, dopo le parole «al bilancio dello Stato» e prima del punto, sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito in dettaglio al successivo art. 9». 2. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, originariamente indicato al 20 dicembre 2022, poi oggetto di successivi rinvii, e' nuovamente fissato al 30 settembre 2023. 3. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, le parole «nei limiti massimi di 50 milioni.», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro 50.000.000,00, con riserva di una somma di euro 3.000.000,00 in favore del Commissario straordinario che potra' assegnarla ai fini di cui alla presente ordinanza e dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, nell'ottica di delineare una strategia di valorizzazione sinergica e promozione unitaria del territorio, del turismo, della cultura e dello sport». |
| Art. 2
Efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 26 luglio 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2300 |
|
|
|