Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 26 luglio 2023 |
Domanda di contributo per edifici con danni gravi carenti della dichiarazione di manifestazione di volonta'. (Ordinanza n. 147). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito «legge speciale sisma»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visti gli articoli 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 6 del Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130, con i quali sono individuati i soggetti legittimati alla presentazione della domanda di contributo per gli interventi di cui al comma 1 dello stesso art. 6 del decreto-legge n. 189/2016; Visto l'art. 4 del Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130, in particolare il comma 2, ai sensi del quale «Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Testo unico si applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle ordinanze commissariali previgenti, di cui all'elenco contenuto nell'allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal presente Testo unico nonche' le ordinanze speciali per i comuni maggiormente colpiti di cui all'allegato 7, per le disposizioni in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito nella legge n. 120 del 2020, per quanto di competenza territoriale.»; Dato atto che con la sopra richiamata norma e' stata disposta l'abrogazione delle ordinanze commissariali elencate nell'allegato 15 del medesimo Testo unico, che non sono piu' vigenti dalla data del 1° gennaio 2023, tra le quali l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020: «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata» con la quale era stata disciplinata una procedura di monitoraggio obbligatoria per gli interventi di ricostruzione privata, con la previsione dell'obbligo di trasmissione, a pena di decadenza, preventivamente alla domanda di contributo per gli interventi con danni gravi, della dichiarazione di manifestazione di volonta' a presentare la domanda medesima; Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, con la quale e' stato differito al 31 maggio 2023 il termine per la presentazione delle manifestazioni di volonta', relativamente alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 con cui e' fissato alla data del 31 dicembre 2023 il termine per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi; Ritenuto opportuno chiarire che anche coloro che hanno presentato la manifestazione di volonta', ma non hanno presentato la domanda entro il termine del 31 maggio 2023, possono procedere alla presentazione della domanda di contributo per interventi di riparazione o ricostruzione per danni gravi entro il termine generale del 31 dicembre 2023; Visto l'art. 5 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 con cui e' stata disposta la programmazione delle modalita' di monitoraggio delle domande attraverso la nuova piattaforma digitale GE.DI.SI.; Considerata l'esigenza di precisare che, ai fini statistici e di monitoraggio, risulta opportuno che sia comunque citato il numero di protocollo su GE.DI.SI. relativo alle manifestazioni di volonta' gia' presentate; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Acquisita l'intesa in data 25 luglio 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Domanda di contributo per danni gravi in assenza di precedente manifestazione di volonta'
1. In relazione agli edifici con danni gravi per i quali non sia stata presentata la dichiarazione di manifestazione di volonta' a presentare la domanda di contributo entro il termine del 31 maggio 2023, come previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6 del Testo unico della ricostruzione possono comunque presentare la domanda di cui all'art. 55, comma 2, del Testo unico della ricostruzione entro i termini stabiliti dalla vigente normativa. 2. Ai fini statistici e del monitoraggio, coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse nel termine indicato al comma precedente devono citare nella domanda su GE.DI.SI. il numero di protocollo. |
| Art. 2
Efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 26 luglio 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2301 |
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