Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 9 agosto 2023 |
Criteri e modalita' di attuazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2023, n. 3), recante: «"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di "Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"»; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013 (per brevita', regolamento de minimis); Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 13 del 13 febbraio 2023 (per brevita', ABER); Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 13 del 13 febbraio 2023 (per brevita', FIBER); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 61 del 14 agosto 2014 (per brevita', GBER); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 2, che prevede che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca; Vista la decisione C (2019) 7076 della Commissione europea in data 30 settembre 2019, relativa al caso SA.52895 (2019/N), con la quale la Commissione ha confermato che il metodo di calcolo utilizzato per il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, riflette le condizioni di mercato e non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N), con la quale la Commissione ha autorizzato la proroga e le modifiche al metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato alle imprese attive nei settori agricolo, agroalimentare e ittico; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 1, comma 428, con cui e' stabilito che «Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttivita' nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonche' per l'utilizzo di sottoprodotti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»; Visto l'art. 1, comma 429, della predetta legge n. 197 del 2022 con cui e' stabilito che «Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428 puo' essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonche' per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o piu' fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla societa' che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 428 del presente articolo possono essere altresi' concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; Visto l'art. 1, comma 430 della citata legge n. 197 del 2022 con cui e' stabilito che «Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 428, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa una o piu' convenzioni per lo svolgimento di attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attivita' a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attivita' svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. prestano le citate attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo»; Visto l'art. 1, comma 431 della legge n. 197 del 2022 che autorizza, per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a 430, l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 428; Visto l'art. 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023»; Vista la nota del 12 gennaio 2023, n. 15022, con la quale e' stata chiesta al Ministero dell'economia e delle finanze l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale e il riscontro del 20 gennaio 2023, n. 11630, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia all'apertura del conto corrente infruttifero n. 25105, intestato «MASAF-FO. INN. AGR. L 197-22 C431», presso la Tesoreria centrale dello Stato; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 relativo alla «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»; Considerato altresi' che l'art. 1, comma 430, della menzionata legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 428 del medesimo art. 1 sono definiti con uno o piu' decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 luglio 2023;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di accesso agli interventi a valere sul Fondo di cui all'art. 1, commi 428 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttivita' nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonche' per l'utilizzo di sottoprodotti. 2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono destinati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 3. Ai sensi dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per gli interventi in favore delle imprese di cui all'art. 3, con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell'ambito della dotazione di cui al comma 2, risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per l'anno 2025. 4. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare «ISMEA», di seguito indicato anche come soggetto gestore, e' individuato quale soggetto al quale sono demandate le attivita' di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo relative agli interventi di cui al presente decreto, trasferendosi, a tal fine la corrispondente dotazione annuale, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 13. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «ABER»: regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; b) «Banca»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi dell'art. 153, comma 3, del TUB; c) «costo ammissibile»: valore complessivo degli acquisti dei beni di cui all'art. 5 facenti parte dell'Investimento per innovazione tecnologica, al netto dell'IVA; d) «FIBER»: regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; e) «Finanziamento bancario»: finanziamento concesso da una banca o da un intermediario finanziario, di durata non superiore ad anni 15, destinato al costo ammissibile non coperto dal contributo a fondo perduto di cui all'art. 4 del presente decreto; f) «GBER»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; g) «Investimento in innovazione tecnologica»: l'investimento di cui all'art. 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, finalizzato all'incremento della produttivita' nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonche' per l'utilizzo di sottoprodotti; h) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; i) «PMI agricole e della pesca»: micro, piccole e medie imprese, in conformita' a quanto previsto dall'allegato I del regolamento ABER e dall'allegato I del regolamento FIBER, in qualsiasi forma costituite; j) «PMI agromeccaniche»: micro, piccole e medie imprese, in conformita' a quanto previsto dall'allegato I del regolamento GBER, che forniscono servizi agromeccanici e tecnologici e che svolgono, presso e in favore di terze PMI agricole, della pesca o dell'acquacoltura, come sopra richiamate, lavorazioni meccaniche, con mezzi meccanici propri; k) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». |
| Art. 3
Beneficiari dell'intervento
Possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che: a) risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di «impresa agricola» ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di «impresa ittica» ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di «impresa agromeccanica», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; b) risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; c) hanno sede operativa nel territorio nazionale; d) non risultano imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento GBER; e) effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Per il settore pesca il limite minimo degli investimenti e' stabilito in 10.000 euro; f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. 2. Gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda. 3. Non possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. |
| Art. 4
Agevolazioni concedibili
1. Per gli investimenti in innovazione tecnologica, e' concesso un contributo a fondo perduto, distinguendo come segue: a) quando il beneficiario e' una PMI agricola o della pesca, il contributo concedibile e' quantificato applicando al massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, lettere a) o b), le percentuali di cui alla seguente tabella:
=================================================== |Importo ammissibile per| | | cui si chiede il | Percentuale massima di | | contributo (euro) | contributo | +=======================+=========================+ |fino a 100.000 | 75% | +-----------------------+-------------------------+ |da 100.001 a 200.000 | 65% | +-----------------------+-------------------------+ |da 200.001 a 300.000 | 55% | +-----------------------+-------------------------+ |da 300.001 a 500.000 | 45% | +-----------------------+-------------------------+
b) quando il beneficiario e' una PMI agromeccanica ovvero una PMI agricola che svolge un'attivita' agricola che non rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 14 e 17 dell'ABER, il contributo concedibile e' quantificato applicando al massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, lettera c), le percentuali di cui alla seguente tabella:
=================================================== |Importo ammissibile per| | | cui si chiede il | Percentuale massima di | | contributo (euro) | contributo | +=======================+=========================+ |fino a 100.000 | 100% | +-----------------------+-------------------------+ |da 100.001 a 200.000 | 90% | +-----------------------+-------------------------+ |da 200.001 a 300.000 | 80% | +-----------------------+-------------------------+ |da 300.000 a 500.000 | 70% | +-----------------------+-------------------------+
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le sole PMI agricole e della pesca possono fruire della garanzia di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, fino all'80% del valore nominale del finanziamento bancario. Per il rilascio delle predette garanzie, nei limiti del 25% del massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, possono essere concessi contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia, quantificate attraverso il metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato approvato con decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N). 3. I contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni delle garanzie di cui al precedente comma sono posti a carico del Fondo. 4. Alle agevolazioni di cui ai commi precedenti, si applicano i massimali di aiuto previsti dalla normativa europea di riferimento, come di seguito riportati: a) per le PMI agricole, operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ovvero nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti rispettivamente dagli articoli 14 e 17 del regolamento ABER, che stabiliscono un'intensita' massima di aiuto pari al 65% dei costi ammissibili, elevabile all'80% per investimenti da parte di giovani agricoltori; b) per le PMI della pesca, operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dagli articoli 27, 28, 30 paragrafo 2 lettere d) o e), 33 o 46 del regolamento FIBER, che stabiliscono un'intensita' massima di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili; c) per le PMI agricole che svolgono un'attivita' agricola che non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni normative richiamate alla lettera a) del presente comma e per le PMI agromeccaniche, gli aiuti sono concessi entro i limiti previsti dal regolamento de minimis. 5. In nessun caso, la copertura fornita dal contributo a fondo perduto di cui al comma 1 e dal finanziamento bancario puo' superare il 95% del costo ammissibile. |
| Art. 5
Beni agevolabili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto di: a) macchine, strumenti e attrezzature per l'agricoltura. In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti, che soddisfino uno dei seguenti requisiti: i) presenza o compatibilita' con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalita' task controller; ii) presenza di un sistema di interconnessione leggera che sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485); iii) presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica (rif. circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355); iv) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; v) presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela; vi) presenza di un sistema di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso sensing delle condizioni irrigue del terreno o della coltura e utilizzo di algoritmi di supporto alle decisioni che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare il consumo di risorse idriche. b) macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia. In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna) che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i) motorizzazione elettrica (cosiddette «macchine a zero emissioni»), e ii) destinazione ad attivita' agricole o zootecniche. c) macchine per la zootecnia. In particolare, macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualita' del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/ attrezzature e' necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: i) sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485), o i) sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori. d) trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: i) presenza di un sistema ISOBUS o equivalente, per garantire la necessaria interoperabilita' con le attrezzature portate (per esempio, display di bordo ISOBUS con funzionalita' Task controller); ii) presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni e quindi anche una maggiore efficienza in termini di consumi (circolare MISE n. 177355); iii) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485). e) investimenti per la pesca e l'acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, collegati ai seguenti interventi: i) attrezzature di bordo volte alla riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonche' ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; ii) attrezzi da pesca innovativi e selettivi; iii) strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualita' dei prodotti della pesca; iv) macchinari, strumenti e attrezzature per l'acquacoltura utili alla riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonche' l'uso piu' efficiente delle risorse utilizzate nel processo; v) macchinari, strumenti e attrezzature volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualita' delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualita' delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l'efficienza energetica e favoriscano l'utilizzo delle fonti rinnovabili. 2. I beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. 3. In caso di investimenti rientrati nella categoria di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), la domanda di sostegno dovra' identificare in maniera univoca il veicolo sostituito. Il beneficiario deve dimostrare il possesso del certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente. |
| Art. 6
Cumulo
1. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al regolamento (UE) 2021/1139, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono, altresi', essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al regolamento (UE) 2021/1139, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. |
| Art. 7
Istruttoria delle domande
1. Gli interventi sono attuati con una procedura a sportello, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, previa pubblicazione di un avviso relativo all'apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative. 2. La PMI che intende accedere alle agevolazioni di cui all'art. 4 presenta la relativa domanda, utilizzando la modulistica messa a disposizione da ISMEA sul portale dedicato. 3. Le domande di accesso alle agevolazioni sono esaminate da ISMEA secondo l'ordine cronologico di presentazione e devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la sua localizzazione e l'elenco dei beni agevolabili, con l'indicazione del relativo costo al netto dell'IVA. 4. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri, elenchi o informazioni utili all'istruttoria. 5. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. |
| Art. 8
Deliberazione di ammissione alle agevolazioni
1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 7, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delibera, dandone comunicazione alla PMI richiedente l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e nel rispetto della riserva di cui al comma 3 del medesimo art. 1. 2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, i costi ammessi e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL con riferimento al contributo a fondo perduto e stabilisce i tempi per l'attuazione dell'investimento. 4. Entro dodici mesi dalla data di comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono ad ISMEA la documentazione giustificativa dell'investimento effettuato. 5. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative, a favore di ISMEA sui beni agevolati. |
| Art. 9
Modalita' di erogazione delle agevolazioni
1. L'erogazione del contributo a fondo perduto ha luogo, in un'unica soluzione, su un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto beneficiario che deve rendicontare i costi sostenuti mediante invio delle relative fatture quietanzate. 2. In alternativa, il soggetto beneficiario puo' disporre che il pagamento del contributo sia eseguito, in nome e per proprio conto, da ISMEA direttamente al fornitore. In tal caso, l'erogazione avviene a titolo di saldo, previa dimostrazione dei giustificativi di spesa per la quota di costo non coperta da contributo. 3. ISMEA, ricevuta la documentazione giustificativa dell'investimento, effettuate le verifiche di conformita', eroga il contributo a fondo perduto dandone comunicazione al soggetto beneficiario. 4. In caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello ammesso, l'importo del contributo a fondo perduto e' ricalcolato sulla base dei costi rendicontati. 5. Le erogazioni di cui al presente articolo sono a valere sulle risorse giacenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'agricoltura e della sovranita' alimentare, di cui all'art. 1, comma 431 della legge n. 197 del 2022 e alimentato dalle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 428 della legge n. 197 del 2022. |
| Art. 10
Vincoli sugli investimenti
1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' condotta dal soggetto beneficiario per un periodo minimo di cinque anni. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita' e/o qualita' sono altresi' vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo; in caso di sostituzione per deperimento o obsolescenza, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'intervento agevolato. 2. L'attivita' condotta dal soggetto beneficiario deve essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni e la sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per lo stesso periodo. 3. I periodi di vincolo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dalla data di concessione delle agevolazioni. 4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse. Alle revoche disposte ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. |
| Art. 11
Monitoraggio, ispezioni e controllo
1. ISMEA ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali. ISMEA puo' acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica dei costi. |
| Art. 12
Procedura per la dichiarazione di decadenza
1. ISMEA, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla decadenza, comunica ai beneficiari l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni ed ogni altra documentazione ritenuta idonea. 2. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze istruttorie, ISMEA, in caso di mancato accoglimento degli eventuali motivi addotti, delibera, con provvedimento motivato, la decadenza dalle agevolazioni, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari ed avviando le azioni per il recupero delle agevolazioni percepite quantificate in termini di ESL, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione, maggiorato di cinque punti percentuali, oltre agli oneri accessori, quantificati nella misura del 10% dell'agevolazione percepita. |
| Art. 13
Atto convenzionale
1. Il Ministero stipula apposita convenzione con ISMEA, relativamente alle attivita' di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo degli interventi di cui al presente decreto. Con la medesima convenzione sono, altresi', definite le modalita' di rendicontazione e relazione a carico del soggetto gestore. 2. Agli oneri derivanti dalla convenzione, per l'attuazione dei compiti demandati ai sensi del presente decreto, si provvede nei limiti della percentuale dell'1% disposta ai sensi dell'art. 1, comma 430 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. |
| Art. 14
Disposizioni finali
1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) N. 1407/2013, dell'art. 3 del regolamento ABER e dell'art. 4, comma 1, del regolamento FIBER. 2. Una sintesi delle informazioni e' trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, mediante il sistema di notifica elettronica, ai sensi dell'art. 11 dei regolamenti ABER e FIBER. 3. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it) e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 dei regolamenti ABER e FIBER viene garantito attraverso la registrazione degli aiuti nel registro degli aiuti di Stato di competenza, assicurando in tal modo che le informazioni siano organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangano disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2023
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1238 |
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