Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2023 (vai al sommario) |
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LEGGE 22 settembre 2023, n. 139 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. |
| ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO 1
ESPROPRIAZIONE
Le parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui: 1. L'articolo 2.6 (Espropriazione) regola due fattispecie. La prima e' l'espropriazione diretta, in cui un investimento disciplinato e' nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprieta' o una vera e propria confisca. La seconda e' l'espropriazione indiretta, in cui una parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore contemplato si vede sostanzialmente privato delle facolta' essenziali connesse al diritto di proprieta' in relazione all'investimento disciplinato, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbia luogo una vera e propria confisca o il trasferimento formale della proprieta'. 2. Per stabilire se una misura o una serie di misure adottate da una parte in una determinata situazione configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali: a) l'impatto economico della misura o della serie di misure e la sua durata, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una parte incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per se' a dimostrare che si e' verificata un'espropriazione indiretta; b) il grado in cui la misura o la serie di misure interferisce con la facolta' di usare, godere o disporre dell'investimento; e c) le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa. Si precisa che, ad eccezione dei rari casi in cui l'impatto di una misura o di una serie di misure sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, una misura o una serie di misure non discriminatorie, concepite ed applicate per tutelare obiettivi legittimi di politica pubblica come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, non costituisce un'espropriazione indiretta. |
| ALLEGATO 2
ESPROPRIAZIONE DI TERRENI
1. Fatto salvo l'articolo 2.6 (Espropriazione), qualora Singapore sia la parte che espropria, qualsiasi misura di espropriazione di terreni, secondo le definizioni di cui al capo 152 del Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione dei terreni)1 e' accompagnata dal pagamento di un indennizzo pari al prezzo di mercato in conformita' della normativa sopra citata. ______ 1 Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione di terreni) (Capo 152), alla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Ai fini del presente accordo, qualunque misura di espropriazione a norma del Land Acquisition Act (Capo 152) deve perseguire un interesse pubblico o essere connessa ad un obiettivo di interesse pubblico. |
| ALLEGATO 3
ESPROPRIAZIONE E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
Si precisa che una misura che revochi, limiti o crei diritti di proprieta' intellettuale non costituisce un'espropriazione se e in quanto compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprieta' intellettuale) dell'ALS/UE-S. Inoltre, anche qualora si determini che la misura non e' compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprieta' intellettuale) dell'ALS/UE-S, cio' non e' sufficiente a dimostrare che si e' verificata un'espropriazione. |
| ALLEGATO 4
DEBITO PUBBLICO
1. Non puo' essere presentata alcuna domanda volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte viola uno degli obblighi di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) ne', qualora tale domanda sia gia' stata presentata, quest'ultima puo' avere seguito a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) se tale ristrutturazione, al momento della presentazione della domanda, e' gia' una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente a tale presentazione, salvo il caso in cui la domanda sia tesa a stabilire che la ristrutturazione viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale)1 . ______ 1 Ai fini del presente allegato, il semplice fatto che il trattamento pertinente introduca differenze tra investitori o investimenti basate su legittimi obiettivi di politica pubblica nel quadro di una crisi del debito o di una minaccia di crisi del debito non costituisce una violazione dell'articolo 2.3 (Trattamento nazionale).
2. In deroga alle disposizioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore non puo' presentare una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) volta a determinare che la ristrutturazione del debito di una parte viola un obbligo di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), escluso l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3.3 (Consultazioni). 3. Ai fini del presente allegato si intende per: "ristrutturazione negoziata", la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una parte effettuati mediante i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile, o ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 75% del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione; "legge applicabile" di uno strumento di debito, il quadro giuridico e regolamentare applicabile a tale strumento di debito nell'ambito di una giurisdizione. 4. Si precisa che il "debito di una parte" comprende, nel caso dell'Unione europea, il debito del governo di uno Stato membro dell'Unione o il debito di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale, regionale o locale. |
| ALLEGATO 5
ACCORDI RICHIAMATI ALL'ARTICOLO 4.12
Gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore sono i seguenti: 1. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Bulgaria sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 15 settembre 2003; 2. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e l'Unione economica belgo lussemburghese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Bruxelles il 17 novembre 1978; 3. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica ceca sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore l'8 aprile 1995; 4. Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Singapore relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 3 ottobre 1973; 5. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica francese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Parigi l'8 settembre 1975; 6. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 7 luglio 1998; 7. Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica di Ungheria sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 17 aprile 1997; 8. Accordo di cooperazione economica tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Singapore, concluso a Singapore il 16 maggio 1972; 9. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Varsavia il 3 giugno 1993; 10. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 25 gennaio 1999; 11. Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica slovacca sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 13 ottobre 2006; e 12. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 22 luglio 1975. |
| Allegato 6
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 7
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 8
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 9
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 10
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 11
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Intesa 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Intesa 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4.15 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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