Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 ottobre 2023
Misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le prefetture.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a norma del quale, con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia e ai connessi adempimenti;
Visto l'art. 14, comma 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, a norma del quale, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, con il decreto del Ministro dell'interno di cui al suddetto comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 76 del 2020, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della cennata legge n. 41 del 2023, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Dato atto che, attraverso l'adozione di tale decreto, si vuole migliorare l'efficacia del sistema dei controlli e assicurarne l'omogeneita' sull'intero territorio nazionale, garantendo il regolare e tempestivo svolgimento delle procedure amministrative;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, «Regolamento recante disposizioni concernenti le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
Visto l'art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante «Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto l'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 21 marzo 2017, concernente l'attivita' dei Gruppi interforze costituiti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
Visto l'art. 1, comma 385, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», relativo alla istituzione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno del Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonche' per il supporto specialistico all'attivita' di prevenzione amministrativa dei Prefetti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa, in data 15 dicembre 2020, recante «Definizione della composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
Dato atto che la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo condivide l'esigenza di definire uno stabile modello di collaborazione che possa concorrere ad accrescere l'efficacia dell'azione di accertamento amministrativa e giudiziaria, nel rigoroso rispetto delle rispettive attribuzioni e fatti salvi i limiti discendenti dal segreto investigativo;

Decreta:

Art. 1

Composizione del Gruppo interforze antimafia

1. Ferma restando la composizione del Gruppo interforze antimafia costituito presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, indicata dall'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 21 marzo 2017, il personale designato appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Direzione investigativa antimafia deve essere dedicato prioritariamente allo svolgimento di tale funzione, svolgendo attivita' di raccordo e scambio informativo con la struttura di appartenenza.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere selezionato tenendo conto dell'elevato tasso di specializzazione richiesto per l'esercizio della funzione di prevenzione antimafia.
 
Art. 2

Funzionamento del Gruppo interforze antimafia

1. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione di contrasto alle infiltrazioni mafiose, le riunioni del Gruppo interforze antimafia devono essere convocate con cadenza quindicinale o mensile, in relazione alle esigenze rilevate presso ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. Qualora se ne ravvisi l'opportunita' in considerazione della natura delle verifiche in corso, alla riunione del Gruppo interforze antimafia possono essere chiamati a partecipare i soli rappresentanti delle Forze di polizia.
3. Nello svolgimento degli accertamenti deve essere assicurata una razionale distribuzione dei compiti che valorizzi le specifiche competenze delle singole componenti del gruppo, evitando duplicazioni.
4. Ferma restando la competenza al rilascio della documentazione antimafia stabilita dagli articoli 87 e 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nello svolgimento degli approfondimenti istruttori, il Gruppo interforze antimafia deve tempestivamente raccordarsi per l'acquisizione di tutte le informazioni utili con quello operante presso la Prefettura del luogo ove i soggetti da verificare hanno la loro principale attivita' e con quello del luogo ove l'intervento deve essere realizzato.
 
Art. 3

Priorita' nell'attivita' di monitoraggio

1. Nello svolgimento dell'attivita' di approfondimento istruttorio preordinata al rilascio della documentazione antimafia, il Gruppo interforze antimafia deve realizzare un mirato controllo del contesto territoriale ove gli operatori economici individuati sulla base di indicatori di rischio o di precedenti attivita' investigative svolgono la propria attivita'.
2. Al fine di coniugare accuratezza e tempestivita' del controllo, e' necessario che vengano individuati in seno al Gruppo interforze antimafia specifici criteri di priorita' cui ispirare gli accertamenti, incentrando le verifiche sulle imprese che effettuano le attivita' piu' sensibili per gli interessi delle organizzazioni criminali.
3. Deve essere riservata una particolare attenzione alle modalita' di assunzione della manodopera e ai relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal Contratto collettivo nazionale di categoria.
4. Al fine di consentire al Prefetto di rendere il parere richiesto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, in materia di subappalto, il Gruppo interforze antimafia fornisce una documentata relazione in ordine al rischio di infiltrazioni criminali.
 
Art. 4

Attivita' di accesso del Gruppo interforze antimafia

1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose, il Prefetto si avvale del Gruppo interforze antimafia disponendo accessi e accertamenti nei cantieri e presso gli uffici delle imprese sottoposte a controllo.
2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare possibili interferenze con le eventuali attivita' investigative in corso, deve essere acquisita apposita intesa con le autorita' giudiziarie interessate sul piano degli accessi elaborato dal Prefetto.
 
Art. 5

Flussi informativi

1. Durante l'intero ciclo di realizzazione degli interventi, deve essere assicurato il raccordo e il coordinamento del Gruppo interforze antimafia presso le Prefetture con il Gruppo interforze centrale presso il Dipartimento di pubblica sicurezza, al fine di garantire la necessaria condivisione del patrimonio informativo funzionale alla completezza degli accertamenti e alla loro tempestivita'.
2. La Direzione investigativa antimafia, ferma restando la propria competenza per gli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse dall'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia, condivide in seno al Gruppo interforze antimafia presso le Prefetture eventuali esiti investigativi di potenziale interesse, fatti salvi i limiti discendenti dal segreto investigativo.
3. In considerazione della missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui dispone, la Direzione investigativa antimafia costituisce il punto di snodo degli accertamenti preliminari di cui all'art. 95, comma 3, del Codice antimafia, il cui esito deve essere immediatamente comunicato al Prefetto per la successiva segnalazione alla stazione appaltante.
4. Ogni qualvolta ne ravvisi l'esigenza e, comunque, con cadenza almeno quadrimestrale, il Gruppo interforze antimafia relaziona sull'attivita' svolta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di polizia convocata dal Prefetto con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia.
 
Art. 6

Collaborazione con l'Autorita' giudiziaria

1. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalita' organizzata, le Prefetture possono sottoscrivere con gli Uffici giudiziari accordi di collaborazione volti a prevedere e regolamentare un efficace circuito comunicativo, nel rigoroso rispetto delle rispettive attribuzioni e fatti salvi i limiti discendenti dal segreto investigativo.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 puo' essere, tra l'altro, previsto che:
le Prefetture segnalano le proposte di adozione di informazioni antimafia a carattere interdittivo formulate dal Gruppo interforze antimafia all'esito dell'istruttoria svolta, le relazioni conclusive degli accessi ispettivi disposti e le misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte ai sensi dell'art. 94-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011;
gli Uffici giudiziari segnalano, per i successivi approfondimenti istruttori da parte del Gruppo interforze antimafia, gli elementi informativi dei quali siano in possesso, utili ai fini della migliore valutazione delle richieste di documentazione antimafia, i provvedimenti cautelari, dispositivi del giudizio e di condanna, nonche' le proposte e gli atti applicativi delle misure di prevenzione, personali o patrimoniali.
 
Art. 7

Protocolli di legalita'

1. Per gli interventi del PNRR e del PNC inclusi negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 36 del 2023 resta fermo il modello di prevenzione antimafia definito dalle linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, imperniato sui protocolli di legalita' conformi allo schema tipo adottato con deliberazione del CIPE n. 62 del 26 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 23 del 29 gennaio 2021.
2. Fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1, eventuali protocolli d'intesa contenenti ulteriori e piu' specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale negli ambiti operativi considerati non possono estendere le misure amministrative di prevenzione a fattispecie eccedenti, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo, quelle prese in considerazione dal decreto legislativo n. 159 del 2011.
 
Art. 8

Oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2023

Il Ministro: Piantedosi