Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 27 luglio 2023 |
Approvazione della graduatoria e dei beneficiari del «Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione», sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR. (Ordinanza n. 61). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis); Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo); Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina); Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»; Considerato, in particolare, che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che: «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»; Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; Vista l'ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunita' energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunita' energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite», emanata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108; Vista l'ordinanza n. 16 del 1° febbraio 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, con cui sono state approvate correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze numeri 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 14 del 2021, registrata dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2022, con il numero 195; Vista l'ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Approvazione del Progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunita' energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunita' energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite», del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza» registrata dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2022 con il n. 1991; Vista l'ordinanza commissariale n. 36 del 12 agosto 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della Comunicazione della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dei bandi approvati con l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le ordinanze numeri 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022», registrata dalla Corte dei conti in data 15 settembre 2022 con il n. 2332; Visto il decreto commissariale n. 17/PNC del 19 settembre 2022 di pubblicazione del bando approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022 (di seguito «bando»), individuazione del responsabile del procedimento relativo alla pubblicazione del bando, ed alla presentazione delle domande, ivi inclusa la trasmissione dell'elenco di quelle ritenute ammissibili al Comitato di valutazione e costituzione del gruppo di lavoro con funzioni di supporto sia al soggetto attuatore che al responsabile del procedimento; Vista l'ordinanza commissariale n. 38 del 13 ottobre 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Modifiche alle ordinanze numeri 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022»; Visto il decreto n. 30/PNC sisma del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina dei componenti del Comitato di valutazione delle domande presentate a valere sul bando; Visto il decreto n. 31/PNC sisma del 7 dicembre 2022 recante «Modifica del decreto n. 17 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto "bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione dell'energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore e nomina del responsabile del procedimento" e nomina del coordinatore del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore»; Visto il decreto n. 34/PNC sisma del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina del responsabile del procedimento relativo alla fase di valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del Comitato di valutazione di cui all'art. 7, comma 10, del bando; Visto il decreto n. 35/PNC sisma del 2 febbraio 2023, recante «Nomina dei membri supplenti dei componenti del Comitato di valutazione relativo al bando delle sub-misure, A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR»; Visto il decreto n. 38/PNC sisma del 16 febbraio 2023 di modifica del decreto n. 30/PNC sisma del 2 dicembre 2022; Visto il decreto n. 44/PNC sisma del 15 marzo 2023 di modifica del decreto n. 35 del 2 febbraio 2023; Vista la richiesta di parere all'Avvocatura generale dello Stato, prot. CGRTS-0018053-P-17 marzo 2023; Visto il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato assunto al prot. CGRTS-0023151-A-19 aprile 2023; Visti i verbali delle riunioni del Comitato di valutazione; Considerato che in data 27 maggio 2023, prot. CGRTS n. 29407 del 29.5.2023, il Presidente del Comitato di valutazione ha trasmesso, ai fini dell'approvazione di cui al comma 11 dell'art. 7 del bando, la proposta di graduatoria e le richieste giudicate non ammissibili, allegati sub 1) e sub 2) alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale; Considerato che il secondo comma dell'art. 3 del bando prevede quanto di seguito: «I contributi sono erogati ai soggetti beneficiari in conto capitale secondo le seguenti modalita': a. a fondo perduto fino al 100% del valore complessivo del Quadro tecnico economico i. nel caso di istanza da parte di CER in via di costituzione ai sensi dell'art. 2, punto 2, o di soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2, punto 1 con impegno formale assunto da quest'ultimo, formulato in conformita' all'allegato D del presente bando, al rispetto dell'art. 7, punto 2, lettera d, e dunque alla realizzazione di sistemi di condivisione dell'energia; ii. nel caso di realizzazione di impianti di generazione di energia termica che prevedano la condivisone del calore mediante sistemi di teleriscaldamento; b. a fondo perduto al 50% del valore complessivo del Quadro tecnico economico, in caso di istanza da parte di soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2, punto 1, in assenza di impegno formale, formulato in conformita' all'allegato D del presente bando, al rispetto dell'art. 7, punto 2, lettera d, e dunque alla realizzazione di sistemi di condivisione dell'energia o di teleriscaldamento in caso di impianti di generazione di energia termica. In entrambe le modalita', in caso di accordi pubblico-privato il soggetto beneficiario potra' finanziare gli investimenti in conto capitale mediante erogazioni al privato con le modalita' coerenti con i vincoli contrattuali pattuiti». Considerato che l'art. 41 del regolamento (EU) n. 651/2014, ai paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9, consente il finanziamento delle attivita' oggetto del bando in ragione delle seguenti previsioni e limiti percentuali: «5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attivita' dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione. 6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili e' individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile; b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili e' individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile; c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non e' individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello piu' elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello piu' elevato di tutela dell'ambiente. 7. L'intensita' di aiuto non supera: a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b); b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c). 8. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 9. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato». Considerato, che, a seguito di un'interlocuzione tra la Struttura commissariale sisma 2016 e la DG Competition della Commissione europea, l'Ufficio della rappresentanza permanente UE (RPUE) del Ministero degli affari esteri ha comunicato (mail del 23 maggio 2023) quanto di seguito: «abbiamo contattato i servizi della Commissione per chiarimenti circa l'applicabilita' del regolamento di esenzione nella sua attuale versione, e in particolare circa la questione dei costi ammissibili, ex art. 41 del GBER. I servizi della Commissione ci hanno confermato che, per le comunita' energetiche rinnovabili e' ipotizzabile uno scenario controfattuale pari a zero, ossia, in assenza di incentivi statali l'investimento non avrebbe luogo. Pertanto, i costi per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle Comunita' energetiche sono costi ammissibili». Ritenuto, in considerazione delle valutazioni della DG Competition della Commissione europea rimesse all'Ufficio della rappresentanza permanente UE (RPUE) del Ministero degli affari esteri ed alla Struttura commissariale, di dover riconoscere ai soggetti che abbiano presentato domanda ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 3 del bando una percentuale di finanziamento pari al 45% del valore complessivo del Quadro tecnico economico, oltre ad un'ulteriore percentuale pari al 5% al verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 9 dell'art. 41 del regolamento (EU) n. 651/2014; Considerato che l'interlocuzione tra la Struttura commissariale sisma 2016, la DG Competition della Commissione europea e l'Ufficio della rappresentanza permanente UE (RPUE) del Ministero degli affari esteri ha permesso di acquisire la seguente interpretazione della DG Competition in merito alla possibilita' di equiparazione tra piccoli e medi Comuni e PMI: «You have asked for guidance on the interpretation of Annex I of Regulation (EU) n. 651/2014, in relation to how the definition of SMEs applies in the case of municipalities acting as economic activities. This reply does not represent a formal and definite position of the european Commission but is only an informal guidance provided by the services of DG Competition to facilitate the application of the GBER. It is therefore not binding and cannot create legal certainty or legitimate expectations. Ultimately, the final assessment of whether a measure complies with the provisions of the GBER is the responsibility of the Member State. Should you have further general interpretation questions, we advise you to make use of the eState aid Wiki. First it would be necessary to interpret if, at all, municipalities acting as economic activities can in principle be considered SMEs. With reference to Annex I of Regulation (EU) n. 651/2014, as per Article I, any entity engaged in an economic activity can be considered an enterprise. The definition of enterprise therefore also applies to entities created and owned by the municipalities supported by the measure as they would engage in the economic activity of selling electricity on the market. As per Article 3, point 4, an enterprise cannot be considered an SME if 25 % or more of the capital or voting rights are directly or indirectly controlled, jointly or individually, by one or more public bodies, except in the cases set out in paragraph 2, second subparagraph, of that Article, which includes in point d autonomous local authorities with an annual budget of less than EUR 10 million and less than 5 000 inhabitants. Therefore if the economic activity is, as is the case of municipalities, 100% controlled by a public authority, then it cannot be considered an SME, unless the municipality is itself an autonomous local authority with an annual budget of less than EUR 10 million and less than 5 000 inhabitants. As per Article 2, the category of micro, small and medium-sized enterprises ('SMEs') is made up of enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million. In the present case, the number of persons employed would be limited to the number of persons employed by the entity for the purpose of carrying out the economic activity (not by the municipality) and the turnover/annual balance sheet rule would apply to the returns from the economic activity». Valutato, in considerazione delle valutazioni espresse dalla DG Competition, di poter riconoscere ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con un budget, riferito alle attivita' oggetto del presente finanziamento, inferiore ai 10 milioni di euro, che abbiano presentato domanda ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 3 del bando, un contributo in conto capitale a fondo perduto, aggiuntivo rispetto a quello dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 41, paragrafi 7 e 9, pari al 20% del valore complessivo del Quadro tecnico economico; Considerato che le determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento, integrata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, nelle riunioni tenutesi in data 30 settembre 2021, 24 novembre 2021, 15 e 22 dicembre 2021 hanno stabilito criteri di ripartizione specifici per le risorse del Piano complementare al PNRR destinate ai territori colpiti dai sismi 2009 e 2016; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, nella riunione del 27 giugno 2023 ha valutato opportuno verificare i criteri di ripartizione territoriale utilizzati nei bandi emanati per l'attribuzione delle risorse del Piano complementare al PNRR destinate ai territori colpiti dai sismi 2009 e 2016; Considerato necessario, al fine di applicare un criterio di ripartizione uniforme al complesso delle risorse del Piano complementare al PNRR destinate ai territori colpiti dai sismi 2009 e 2016, attribuire le risorse oggetto del bando (pari a 68 milioni di euro) in ragione delle percentuali di riparto stabilite per i due crateri 2009 e 2016 (rispettivamente 33% e 67%) ed il 67% del cratere 2016 secondo le percentuali regionali di riparto (64% Marche; 12% Abruzzo, 12% Lazio, 12% Umbria), nonche' assicurare, per il cratere 2009, la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere secondo le indicazioni della Struttura tecnica di missione sisma 2009; Vista la nota del 19.7.2023 (prot. SMAPT n. 10402) rimessa dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 avente ad oggetto «sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale Complementare al PNRR - bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione - Proposta di ripartizione risorse cratere sisma 2009»; Vista la nota del 20.7.2023 (prot. CGRTS n. 37419) rimessa dal Sindaco de L'Aquila avente ad oggetto «Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo PNC Aree sisma 2009-2016 - bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione - Proposta di ripartizione risorse cratere sisma 2009; Considerato che l'art. 5, comma 2, del bando dispone che «Ai fini della quantificazione dei costi per i quali richiedere i contributi del presente bando dovranno essere presi a riferimento i prezzari regionali piu' aggiornati al momento di approvazione del progetto»; Considerato che, successivamente all'emanazione del bando, e' stato adottato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica lo schema di decreto ex art. 8 del decreto legislativo 199/2021, in cui all'Allegato 2 sono definiti i limiti di costo per impianti a fonti rinnovabili; Considerato che l'applicazione della previsione di cui all'art. 5, comma 2, del bando non assicura omogeneita' dei costi relativi a medesimi impianti sul territorio delle quattro regioni interessate dal bando; Valutata l'opportunita', nell'ottica del miglior perseguimento dell'interesse pubblico attraverso un'omogeneita' dei costi relativi a medesimi impianti sul territorio nazionale, di adottare tali valori limite, come parametro di riferimento da applicare agli interventi per impianti fotovoltaici al momento dell'elaborazione del progetto esecutivo; Ritenuto opportuno che la Struttura commissariale sisma 2016, previa intesa con la Struttura di missione 2009, adotti tutti gli atti necessari all'assegnazione delle risorse ai beneficiari, inclusa la quantificazione dei costi; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Acquisita l'intesa nella seduta della cabina di coordinamento integrata del 25 luglio 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, consigliere Mario Fiorentino;
Dispone:
Art. 1 Approvazione della graduatoria e dei beneficiari del «Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione», sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR. 1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del «Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione», sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR, gli Allegati sub 1) e sub 2), riportanti, rispettivamente, l'elenco degli interventi ammessi al contributo e l'elenco degli interventi non ammessi al contributo; 2. Le risorse complessive di cui al bando sono ripartite tra le Regioni in ragione delle percentuali stabilite per i due crateri 2009 e 2016 (rispettivamente 33% e 67%), considerando la quota del 67%, relativa al cratere 2016, secondo le percentuali regionali di riparto (64% Marche; 12% Abruzzo, 12% Lazio, 12% Umbria), e ripartendo la quota del 33%, relativa al cratere 2009, come di seguito: - 67% al Comune de L'Aquila; - 33% agli altri comuni del Cratere 2009; - importo attribuito al Comune de L'Aquila eccedente rispetto al contributo riconosciuto secondo le percentuali di cui al successivo punto 3 destinato agli altri comuni del Cratere 2009; 3. A seguito della anzidetta ripartizione, i beneficiari sono individuati nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna regione, e risultano destinatari di un contributo determinato in base alle seguenti percentuali: a) ai soggetti che abbiano presentato domanda ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 3: - 45% del valore degli interventi valutati ammissibili; - ulteriore 5% del valore degli interventi effettuati in zone che soddisfino le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; - ulteriore 20% del valore degli interventi effettuati da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con un budget, riferito alle attivita' oggetto del presente finanziamento, inferiore ai 10 milioni di euro; b) il 50% ai soggetti che abbiano presentato domanda ai sensi della lettera b) del secondo comma dell'art. 3. 4. Viene conseguentemente approvato l'elenco dei beneficiari Allegato sub 3), contenente altresi' il dettaglio delle CER beneficiarie partecipate da piu' enti pubblici; 5. Al momento dell'elaborazione del progetto esecutivo, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adottare i valori limite di cui all'Allegato 2 dello schema di decreto MASE ex art. 8 del decreto legislativo n. 199/2021 quale parametro di riferimento per impianti fotovoltaici. 6. Gli adempimenti successivi, inclusi ogni atto funzionale al rispetto della scadenza del 31 dicembre 2023 conseguente al GBER applicato agli interventi oggetto del bando ed alle scadenze previste dal Fondo nazionale complementare al PNRR, verranno espletati con decreto del Commissario straordinario, previa intesa con la Struttura di missione 2009. |
| Art. 2
Efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it) 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione. Roma, 27 luglio 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2421
_______ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/ |
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