Gazzetta n. 236 del 9 ottobre 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105
Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2023), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 15), recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di intercettazioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdeciese 630 del codice penale, ovvero commessi con finalita' di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: «indica» e' sostituita dalle seguenti: «espone con autonoma valutazione» e dopo la parola: «necessaria» sono inserite le seguenti: «, in concreto,».
2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non e' trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali e' apposta l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non e' utile alle indagini"»;
b) al comma 2-bis, le parole: «affinche' nei verbali» sono sostituite dalle seguenti: «affinche' i verbali siano redatti in conformita' a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi» e le parole: «dati personali definiti sensibili dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori».
2-quater. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1» sono soppresse.
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attivita'
amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203:
«Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 267 del codice di procedura penale,
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto
motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo
svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di
criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del
telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi.
Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica
l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si
tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti
disposta in un procedimento relativo a un delitto di
criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e'
consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei
luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa.
2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle
operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo'
essere prorogata dal giudice con decreto motivato per
periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i
presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla
proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal
caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
267 del codice di procedura penale.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico
ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono
farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.».
- Si riporta il testo degli articoli 416-bis,
452-quaterdecies e 630 del codice penale:
«Art. 416-bis. (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che
ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attivita' economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare
il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.»
«Art. 452-quaterdecies. (Attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di
conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e
attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative
organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o
comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione
di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
puo' subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che
servirono a commettere il reato o che costituiscono il
prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a
persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile,
il giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta
persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.»
«Art. 630. (Sequestro di persona a scopo di
estorsione). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di
conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come
prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da
venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale
conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata,
il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si
applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la
liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del
prezzo della liberazione, si applicano le pene previste
dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore,
in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena
e' della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi
dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal
comma precedente, per evitare che l'attivita' delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena
dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da
dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un
terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena
prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da
venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo
comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta
anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da
applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere
inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo
comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente
possono essere superati allorche' ricorrono le circostanze
attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 267, 268 e 270 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 267. (Presupposti e forme del provvedimento) -
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le
indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data
con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e
l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini
della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che
rendono necessaria , in concreto, tale modalita' per lo
svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per
delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o
degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica
amministrazione per i quali e' prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo,
anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e'
consentita l'attivazione del microfono.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si
applica l'articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone
l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al
giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non
puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono
essere utilizzati.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico
ministero puo' disporre, con decreto motivato,
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica,
oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le
ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il
provvedimento del giudice. Il decreto e' trasmesso al
giudice che decide sulla convalida nei termini, con le
modalita' e gli effetti indicati al comma 2.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle
operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici
giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto
motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni
personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria.
5. In apposito registro riservato gestito, anche con
modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la
sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono
annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che
dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le
intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e
il termine delle operazioni.»
«Art. 268. (Esecuzione delle operazioni). - 1. Le
comunicazioni intercettate sono registrate e delle
operazioni e' redatto verbale.
2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente,
soltanto il con-tenuto delle comunicazioni intercettate
rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della
persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante
ai fini delle indagini non e' trascritto neppure
sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei
verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei
quali e' apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione
omessa non e' utile alle indagini'.
2-bis. Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila
affinche' i verbali siano redatti in conformita' a quanto
previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate
espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle
che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita
privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti
ai fini delle indagini.
2-ter.
3. Le operazioni possono essere compiute
esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella
procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti
risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali
ragioni di urgenza, il pubblico ministero puo' disporre,
con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni
mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di
comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico
ministero puo' disporre che le operazioni siano compiute
anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le
operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile,
riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti,
l'ufficiale di polizia giudiziaria puo' avvalersi di
persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
trasmessi al pubblico ministero per la conservazione
nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro
cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono
depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma
1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per
il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il
giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio
per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
6. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato
avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e
5, per via telematica hanno facolta' di esaminare gli atti
e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione
dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche indicati dalle parti, che non appaiano
irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio
delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata
l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie
particolari di dati personali, sempre che non ne sia
dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i
difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice, anche nel corso delle attivita' di
formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi
dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle
registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le
forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite
nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il
consenso delle parti, puo' disporre l'utilizzazione delle
trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni
contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso
delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le
disposizioni di cui al primo periodo.
8. I difensori possono estrarre copia delle
trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della
registrazione su idoneo supporto. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo
supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista dal comma 7.»
«Art. 270. (Utilizzazione in altri procedimenti). - 1.
I risultati delle intercettazioni non possono essere
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono
stati disposti, salvo che risultino rilevanti e
indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e'
obbligatorio l'arresto in flagranza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i
risultati delle intercettazioni tra presenti operate con
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
possono essere utilizzati anche per la prova di reati
diversi da quelli per i quali e' stato emesso il decreto di
autorizzazione qualora risultino indispensabili per
l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266,
comma 2-bis.
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1,
i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono
depositati presso l'autorita' competente per il diverso
procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo
268, commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti
hanno altresi' facolta' di esaminare i verbali e le
registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in
cui le intercettazioni furono autorizzate.».
 
Art. 2
Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le
intercettazioni ((nonche' modifica alla disciplina in materia di
registrazione delle spese per intercettazioni))
.

1. Al fine di assicurare i piu' elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicita' e capacita' di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attivita' di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello di sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi.
3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, ((che assicurino)) l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed e' disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.
4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono ((l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni)) di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attivita' di intercettazione e sui relativi dati, nonche' sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi ((restando)) il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.
5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1°marzo 2024, e' disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalita', dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle ((norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)).
6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, ((sono autorizzati)) la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalita' e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.
7. Le attivita' di cui all'articolo 89-bis delle ((norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,)) sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.
8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante ((le infrastrutture digitali di cui)) al comma 1.
9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri e' espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento puo' essere comunque adottato.
((9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280».))
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di ((50 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:
a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 269 del codice di
procedura penale:
«Art. 269. (Conservazione della documentazione). - 1. I
verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse
relativo, sono conservati integralmente in apposito
archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la
sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio
che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono
coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle
comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui
all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso
delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini
preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al
deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o
nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per
l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' consentito
l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o
comunicazioni registrate.
[1-bis.]
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3,
le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non
piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati,
quando la documentazione non e' necessaria per il
procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela
della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o
convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera
di consiglio a norma dell'articolo 127.
3. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene
eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e'
redatto verbale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 89-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale:
«Art. 89-bis. (Archivio delle intercettazioni). - 1.
Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma
1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza
del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali,
gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui
afferiscono.
2. L'archivio e' gestito con modalita' tali da
assicurare la segretezza della documentazione relativa alle
intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a
quelle irrilevanti o di cui e' vietata l'utilizzazione
ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali
come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il
Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare
riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni
necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi
custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto
stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi
ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi
compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati
all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se
necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in
apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in
esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti
specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le
registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio
e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti
quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454
del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in apposito
registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono
indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in
copia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 168-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia (Testo A)), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 168-bis. (Decreto di pagamento delle spese di
cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle
prestazioni medesime). - 1. La liquidazione delle spese
relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle
funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e'
effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del
pubblico ministero che ha richiesto o eseguito
l'autorizzazione a disporre le operazioni di
intercettazione.
2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine
o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di
pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e'
comunicato alle parti e al beneficiario in conformita' a
quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168,
comma 3.
3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 170.
3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni
di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio
delle notizie di cui all'articolo 280.».
 
((Art. 2 - bis

Disposizioni urgenti in materia di contrasto
della criminalita' informatica e di cybersicurezza

1. Per la medesima finalita', di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i piu' elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicita' dei sistemi informativi, nonche' a fini di contrasto della criminalita' informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e' inserito il seguente: «4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale».
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) e' inserita la seguente:
«n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124».
3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»;
b) all'articolo 371-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo»;
c) all'articolo 724, comma 9, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis»;
d) all'articolo 727, comma 8, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».
4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita', anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali»;
2) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
«b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita', anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali»;
b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis».
5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».
6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 7 e 17 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti
in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 7. (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e,
in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre
amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del
Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in
materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la
sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo
della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e
delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il
conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea,
riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza
strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici
attinenti alla gestione delle informazioni classificate
restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge
n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima
legge n. 124 del 2007;
b) predispone la strategia nazionale di
cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui
all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente e punto di
contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi, per le finalita' di cui al decreto
legislativo NIS, a tutela dell'unita' giuridica
dell'ordinamento, ed e' competente all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dal medesimo decreto;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di
certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al
Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento
vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello
svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e
del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero
della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi
di valutazione della conformita' per i sistemi di
rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6,
lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il
Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al
rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
f) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti
al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle
relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,
di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi
provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite
al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai
sensi del decreto-legge perimetro, le attivita' di
ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative
all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto,
fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2020, n. 131;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle
comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo
di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al
decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti
attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del
decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve
quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal
decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti
attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei
ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del
decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza
del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8,
alle attivita' necessarie per l'attuazione e il controllo
dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia
digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo
33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia
digitale;
m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la
crittografia come strumento di cybersicurezza, anche
attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della
strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia
attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento
dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia,
valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonche'
la ricerca e il conseguimento di nuove capacita'
crittografiche nazionali;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi
cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui
all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per
prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica
e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT
Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A
tale fine, promuove iniziative di partenariato
pubblico-privato per rendere effettive tali capacita';
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo
periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta
all'analisi e al supporto per il contenimento e il
ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con
la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi
informatici. La mancata collaborazione di cui al primo
periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del
decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto
legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea,
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
gli organi dello Stato preposti alla prevenzione,
all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di
informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e
internazionali che riguardano la simulazione di eventi di
natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del
Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento
di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel
dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli
orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A
tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle
iniziative legislative o regolamentari concernenti la
cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, la
cooperazione internazionale nella materia della
cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti
organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle
competenti sedi istituzionali le tematiche di
cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la
legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il
raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni
nazionali unitarie e coerenti con le politiche di
cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del
sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del
sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali
fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare
specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla
ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo
dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello
sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la
realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche
mediante il coinvolgimento del settore privato e
industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri
Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di
cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione
italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e
internazionali, anche mediante il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della
cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il
necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la
legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza
e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli
aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione
con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione
della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine
di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in
materia;
v) promuove la formazione, la crescita
tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse
umane nel campo della cybersicurezza, in particolare
favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari
in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di
studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di
apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
delle strutture formative e delle capacita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e
modalita' da definire con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione
specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti,
riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo'
costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato
sul territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi,
fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri;
aa) e' designata quale Centro nazionale di
coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z)
e aa), presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di
consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico,
presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o
da un dirigente da lui delegato, e composto da personale
della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti
dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e
delle associazioni del settore della sicurezza, designati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
composizione e l'organizzazione del Comitato
tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita'
e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
comma 1. Per la partecipazione al Comitato
tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza,
compensi o rimborsi di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, il
rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
di direzione del Centro europeo di competenza per la
cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2021/887.
3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e assume la
denominazione di: «CSIRT Italia».
4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale,
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la
protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita'
di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano
violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante
possono stipulare appositi protocolli d'intenti che
definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
«Art. 17. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Per
lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento
delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui
all'articolo 7, l'Agenzia puo' provvedere, oltre che con
proprio personale, con l'ausilio dell'organo centrale del
Ministero dell'interno per la sicurezza e per la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
2. Per lo svolgimento delle funzioni relative
all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei
provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge
perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle
funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di
irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonche'
delle funzioni relative all'attuazione e al controllo
dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia,
nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle
notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 331 del codice di procedura penale.
4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,
l'Agenzia tra-smette al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni
rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i termini e le modalita':
a) per assicurare la prima operativita' dell'Agenzia,
mediante l'individuazione di appositi spazi, in via
transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo
opportune intese con le amministrazioni interessate, per
l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;
b) mediante opportune intese con le amministrazioni
interessate, nel rispetto delle specifiche norme
riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, per il
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonche'
per il trasferimento dei beni strumentali e della
documentazione, anche di natura classificata, per
l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la
corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da
parte delle amministrazioni cedenti.
5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel
decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni
trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e
perenti, e' esercitata dalle amministrazioni cedenti. A
decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo
all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi
alle funzioni trasferite.
6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID all'Agenzia,
i decreti di cui al comma 5 definiscono, altresi', i
raccordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che
restano di competenza dell'AgID. Nelle more dell'adozione
dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui
all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' adottato dall'AgID,
d'intesa con la competente struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
7. Al fine di assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino
all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi
3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa
che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle
risorse destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito un
apposito capitolo nel bilancio del DIS. Entro 90 giorni
dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11,
commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri da'
informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del
presente comma.
8. Al fine di assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore
generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della
dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo
12, comma 4:
a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato
nell'ambito delle attivita' relative allo svolgimento delle
funzioni oggetto di trasferimento, con modalita' da
definire mediante intese con lo stesso Dipartimento;
b) l'Agenzia si avvale, altresi', di unita' di
personale appartenenti al Ministero dello sviluppo
economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre
pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti, per
un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta
per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione
dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo
modalita' individuate mediante intese con le rispettive
amministrazioni di appartenenza.
8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale
altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di
personale, nel limite di cinquanta unita', appartenente
alle pubbliche amministrazioni, alle autorita' indipendenti
e alle societa' a controllo pubblico, messo a disposizione
dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo
modalita' individuate d'intesa con i soggetti pubblici e
privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico
dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si
applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo
periodo, fatta eccezione per il personale proveniente dalle
societa' a controllo pubblico, puo' essere inquadrato, con
provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo
5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n.
223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma
2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo
primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento
si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalita'
e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia,
adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di
valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita' di
servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di
professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al
personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto
del presente comma si applicano le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in
materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il
personale di cui al comma 8, lettera b), gia' inserito nel
ruolo del personale dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato
secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del
presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai
sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti
retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del
presente comma e' computato nel numero dei posti previsti
per la prima operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo
12, comma 4.
8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8
restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1,
prevede apposite modalita' selettive per l'inquadramento,
nella misura massima del 50 per cento della dotazione
organica complessiva, del personale di cui al comma 8 del
presente articolo e del personale di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera b), ove gia' appartenente alla pubblica
amministrazione, nel contingente di personale addetto
all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano
conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti
durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonche'
delle competenze possedute e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per le specifiche
posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera a), e'
inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di
cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 12,
comma 1. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure
selettive di cui al presente comma, relative al personale
di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo scadere dei
sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il
30 giugno 2022.
10. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto:
a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma
1, e' trasmessa entro il 30 novembre 2022;
b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione
che da' conto dello stato di attuazione, al 30 settembre
2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche
al fine di formulare eventuali proposte in materia.
10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari e del
COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi
schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' comunque procedere all'adozione
dei relativi provvedimenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 54-ter, 371-bis e
724 del codice di procedura penale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 54-ter. (Contrasti tra pubblici ministeri in
materia di criminalita' organizzata). - 1. Quando il
contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda
taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al
procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi
provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la
corte di appello, questi informa il procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.»
«Art. 371-bis. (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti
indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e
antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
investigativa antimafia e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi'
dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti
dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo
il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire
la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria
nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la
completezza e tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria
flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e
contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo,
anche internazionale;
[d-e)];
f) impartisce ai procuratori distrettuali
specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o
risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le
quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di
indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati
al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma
3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte
al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento
e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attivita' di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei
doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento
delle indagini;
3)
4. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto
sul luogo le necessarie informazioni personalmente o
tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari,
il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.
4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al
comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e
635-quin-quies del codice penale nonche', quando i fatti
sono commessi in danno di un sistema informatico o
telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 617- quater, 617-quinquies e 617-sexies
del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni
dei commi 3 e 4 del presente articolo.»
«Art. 724. (Procedimento di esecuzione). - 1. Le
richieste di assistenza giudiziaria per le attivita' di
acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di
confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo
nel quale deve compiersi l'attivita' richiesta.
2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti
trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente
dall'autorita' straniera a norma di convenzioni
internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha
per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al
giudice ovvero attivita' che secondo la legge italiana
devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le
proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.
3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica
da' senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto
motivato.
4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti
che devono essere eseguiti in piu' distretti all'esecuzione
provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi
il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero,
quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggiore
importanza investigativa.
5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che
deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette
allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto
si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.
6. Quando e' previsto l'intervento del giudice, in
caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di
cassazione che decide secondo le forme previste dagli
articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili.
L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato
soltanto al procuratore generale presso la Corte di
cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti
all'autorita' giudiziaria designata, comunicando la
decisione al Ministero della giustizia.
7. L'esecuzione della domanda di assistenza
giudiziaria e' negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o
sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello
Stato;
b) se il fatto per cui procede l'autorita'
straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e
non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il
suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che
considerazioni relative alla razza, alla religione, al
sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni
politiche o alle condizioni personali o sociali possano
influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non
risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.
8. L'esecuzione della richiesta di assistenza
giudiziaria e' sospesa quando da essa puo' derivare
pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.
9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza
ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
copia delle richieste di assistenza dell'autorita'
straniera che si riferiscono ai delitti di cui agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma
4-bis.»
«Art. 727. (Trasmissione di rogatorie ad autorita'
straniere). - 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per
comunicazioni, notificazioni e per attivita' di
acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della
giustizia il quale provvede all'inoltro all'autorita'
estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro
comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria
richiedente la data di ricezione della domanda.
2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati
membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del
diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del
Ministro della giustizia, questi puo' disporre con decreto
che non si dia corso all'inoltro della richiesta di
assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti
dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con
Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale
potere puo' essere esercitato, oltre a quanto previsto
dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranita',
la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il Ministro della giustizia comunica
tempestivamente all'autorita' richiedente l'avvenuto
inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.
4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non
e' stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro
trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il
decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria puo'
provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o
consolare italiano, informandone il Ministro.
5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria provvede
all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia
della richiesta di assistenza e' stata ricevuta dal
Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della
disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione
della domanda, da parte dell'agente diplomatico o
consolare, all'autorita' straniera.
6. Quando un accordo internazionale prevede la
trasmissione diretta della richiesta di assistenza
giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne trasmette copia
senza ritardo al Ministro della giustizia.
7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con
Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le
convenzioni internazionali prevedono la trasmissione
diretta delle domande di assistenza, l'autorita'
giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi
dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da
parte del Ministro della giustizia. Entro il termine
indicato, il Ministro della giustizia puo' esercitare il
potere di cui al comma 2.
8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza
giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi
ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater,
e 371-bis, comma 4-bis, e' trasmessa senza ritardo al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9. Quando, a norma di accordi internazionali, la
richiesta di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita
secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico dello
Stato, l'autorita' giudiziaria indica all'autorita' dello
Stato estero le modalita' e le forme stabilite dalla legge
ai fini dell'utilizzabilita' degli atti richiesti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 16
marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9. (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 452-quaterde-cies, 453, 454, 455, 460, 461,
473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel
libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi,
ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonche' ai delitti previsti dal testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche
per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano
assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi,
documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero
cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo
per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la
promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della
loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero
corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un
accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati
come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per
remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati
nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e
del Corpo della guardia di finanza competenti nelle
attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di
eversione, anche per interposta persona, compiono le
attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono
all'interno di un sistema informatico o telematico,
danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero
su informazioni, dati e programmi in esso contenuti,
attivano identita', anche digitali, domini e spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il
trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il
controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e
spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
prodromiche o strumentali;
b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli
organismi specializzati nel settore dei beni culturali,
nell'attivita' di contrasto dei delitti di cui agli
articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i
quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova,
anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui
alla lettera a)
b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo
del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunica-zione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni
di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici
commessi ai danni delle infrastrutture critiche
informatizzate individuate dalla normativa nazionale e
internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire
elementi di prova, anche per interposta per-sona, compiono
le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono
all'interno di un sistema informatico o telematico,
danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero
su informazioni, dati e programmi in esso contenuti,
attivano identita', anche digitali, domini e spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il
trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il
controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e
spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
prodromiche o strumentali.
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica
anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui
al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio
delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2
e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, secondo l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in
relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominate «attivita' antidroga», e'
specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria competente per le indagini
nonche', nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura
penale, al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo. Dell'esecuzione delle attivita' antidroga
e' data immediata e dettagliata comunicazione alla
Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario o se
richiesto dal pubblico ministero e, per le attivita'
antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi
antidroga, e' indicato il nominativo dell'ufficiale di
polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche'
quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere
informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel
corso dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che
vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1
e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di
interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme e le modalita' per il
coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai
citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere
o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero,
che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministero motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo
immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche
in ambito internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo
630 del codice penale, il pubblico ministero puo'
richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni,
denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le
modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti indicati agli articoli 51, commi
3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di
procedura penale, la comunicazione e' trasmessa al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria
che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998,
n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 (Attuazione della
decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei
provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Autorita' giudiziaria competente). - 1. Il
procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4,
comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed
esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
emesso a fini probatori, secondo le disposizioni
dell'articolo 6.
2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro e'
stato emesso a fini di confisca, il procuratore della
Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste
al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede
secondo le disposizioni dell'articolo 6.
3. Copia delle richieste e' trasmessa senza ritardo
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse
si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma
4-bis, del codice di procedura penale e al procuratore
generale presso la corte di appello se esse si riferiscono
ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
4. Quando il provvedimento di blocco o di sequestro
ha per oggetto beni o prove che si trovano in piu'
circondari di tribunale, provvede il procuratore della
Repubblica del luogo in cui si trova il maggior numero di
beni o prove ovvero, a parita' di numero, l'autorita'
giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di
blocco o di sequestro.
5. Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un
provvedimento di blocco o di sequestro, ovvero una
richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del
predetto provvedimento, rileva che esso deve essere
eseguito da altro procuratore della Repubblica, ai sensi
dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente gli atti al
medesimo, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato
di emissione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 21 giugno 2017, n. 108 (Norme di attuazione
della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo
di indagine penale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Attribuzioni del pubblico ministero). - 1.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti
gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al
riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di
trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso
termine indicato dall'autorita' di emissione, e comunque
non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell'ordine di
indagine il procuratore della Repubblica informa il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini
del coordinamento investigativo se si tratta di indagini
relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura
penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine
ricevuto e' trasmessa al Ministero della giustizia.
2. All'esecuzione si provvede entro i successivi
novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste
dall'autorita' di emissione che non siano contrarie ai
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il
compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 e' in
ogni caso regolato dalla legge italiana.
3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel
piu' breve termine indicato dall'autorita' di emissione
quando sussistono ragioni di urgenza o di necessita'.
4. Il decreto di riconoscimento e' comunicato a cura
della segreteria del pubblico ministero al difensore della
persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito
ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge
italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge
italiana prevede soltanto il diritto del difensore di
assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il
decreto di riconoscimento e' comunicato al momento in cui
l'atto e' compiuto o immediatamente dopo.
5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto
atti che devono essere eseguiti in piu' distretti,
all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del
distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di
atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto
deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.
6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto
l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al
riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette
allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione
all'autorita' di emissione; in caso di contrasto si
applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di
procedura penale.
7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di
indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad
integrazione o completamento di uno precedente spettano al
procuratore della Repubblica che ha provveduto per
quest'ultimo.
8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il
difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto
di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico
ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma
1, del codice di procedura penale.».
 
Art. 3

Modifiche in materia di procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni

1. Sino al ((30 aprile 2024)), in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita' genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, puo' delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalita' di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attivita' istruttoria ((fa parte del collegio)) chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 473-bis.1 del
codice di procedura civile.
«Art. 473-bis.1. (Composizione dell'organo
giudicante). - Salvo che la legge disponga diversamente, il
tribunale giudica in composizione collegiale e la
trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno
dei componenti del collegio.
Davanti al tribunale per i minorenni, nei
procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita'
genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari
specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore,
dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti
riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di
rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito
delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono
tenute davanti al collegio o al giudice relatore.».
 
Art. 4

Disposizioni in materia di corsi di formazione
per il personale di magistratura

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26-bis:
1) al comma 3, dopo le parole «dell'incarico direttivo», sono aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «((5. Possono)) concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non piu' di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.»;
b) alla rubrica del capo II-bis del titolo III, dopo le parole «degli incarichi direttivi» sono aggiunte le seguenti: «e semidirettivi».
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis del decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della
Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni
in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25
luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26-bis. (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per
i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di
primo e di secondo grado sono mirati allo studio della
materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle
organizzazioni complesse nonche' all'acquisizione delle
competenze riguardanti la capacita' di analisi ed
elaborazione dei dati statistici, la conoscenza,
l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei
modelli di gestione delle risorse umane e materiali
utilizzati dal Ministero della giustizia per il
funzionamento dei propri servizi.
1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno
tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere
lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le
capacita' acquisite.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato
direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai
docenti nonche' di ogni altro elemento rilevante, indica
per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine
al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi,
con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso.
3. Gli elementi di valutazione, le schede valutative
redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova
finale di cui al comma 1-bis sono comunicati al Consiglio
superiore della magistratura per le valutazioni di
competenza in ordine al conferimento dell'incarico
direttivo o semidirettivo.
4. I dati di cui al comma 3 conservano validita' per
cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi
direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti,
sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati
che abbiano partecipato al corso di formazione in data
risalente a non piu' di cinque anni prima del termine
finale per la presentazione della domanda indicato nel
bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al
corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di
tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive,
anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che
il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso
nei loro confronti una valutazione negativa circa la
conferma nelle funzioni.
5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di
cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono
riservati ai magistrati ai quali e' stata conferita
nell'anno precedente la funzione direttiva o
semidirettiva.».
- Si riporta il Capo II-bis, del TITOLO III, come
modificato dalla presente legge: «Corsi di formazione per
il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi
di primo e di secondo grado».
 
Art. 5
Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori
dirigenziali dei ((ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto
penale minorile))


1. In deroga a quanto previsto ((dall'articolo 3 del)) decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianita' di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.
2. Fino alla data indicata al comma 1, ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non in possesso dell'anzianita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2006, puo' essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.
((2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e' abrogato.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 (Ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27
luglio 2005, n. 154):
«Art. 3. (Ruoli e qualifiche) - 1. I funzionari si
ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto
penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e
dirigente medico psichiatra.
2. Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente
penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica
unitaria di dirigente generale.
3. La dotazione organica del personale e' stabilita
nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'individuazione delle funzioni, come indicate
nella tabella A, puo' essere modificata con decreto del
Presidente della Repubblica, per sopravvenute esigenze
organizzative e nel rispetto delle disposizioni concernenti
la variazione delle dotazioni organiche.
5. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera
e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di
formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di
consigliere penitenziario.»
«Art. 7. (Conferimento degli incarichi superiori) - 1.
Il conferimento degli incarichi superiori, quali previsti
nella tabella A, nel limite dei posti in organico, avviene
mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i
dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di
effettivo servizio senza demerito dall'ingresso in
carriera.
2. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo del
Dipartimento, sono determinati con cadenza triennale, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,
lettera e) della legge, le categorie dei titoli di servizio
ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi
espletati, alle responsabilita' assunte, nonche' ai
percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle
stesse, il periodo temporale di riferimento per la
valutabilita' dei titoli, nonche' il coefficiente minimo di
idoneita' all'incarico che comunque non puo' essere fissato
in misura inferiore alla meta' del punteggio complessivo
massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Non
sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni
precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare
superiore alla censura di cui all'articolo 78 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o,
nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 13,
comma 3, un punteggio inferiore a sessanta centesimi.
3. La commissione prevista dall'articolo 14, sulla
base dei criteri determinati ai sensi del comma 2,
individua i funzionari idonei al conferimento degli
incarichi superiori ed informa il direttore generale del
personale e della formazione per l'emissione del
provvedimento di conferimento dell'incarico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela
dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Modifiche all'ordinamento penitenziario) - 1.
Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 35 e' cosi' sostituito:
«Art. 35. (Diritto di reclamo) - I detenuti e gli
internati possono rivolgere istanze o reclami orali o
scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore
regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita
all'istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o
locali dei diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato»;
b) dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente:
«35-bis (Reclamo giurisdizionale) - 1. Il
procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69,
comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del
codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta
inammissibilita' della richiesta a norma dell'articolo 666,
comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di
sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso
anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di
comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6,
lettera a) e' proposto nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento.
3. In caso di accoglimento, il magistrato di
sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma
6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di
irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di
cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la
sussistenza e l'attualita' del pregiudizio, ordina
all'amministrazione di porre rimedio entro il termine
indicato dal giudice.
4. Avverso la decisione del magistrato di
sorveglianza e' ammesso reclamo al tribunale di
sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla
notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della
decisione stessa.
4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza
e' ricorribile per cassazione per violazione di legge nel
termine di quindici giorni dalla notificazione o
comunicazione dell'avviso di deposito della decisione
stessa.
5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento
non piu' soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo
difensore munito di procura speciale possono richiedere
l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso
il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli
articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la
richiesta:
a) ordina l'ottemperanza, indicando modalita' e
tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo
predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione
al provvedimento, sempre che detto programma sia
compatibile con il soddisfacimento del diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in
violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
c);
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte
le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese
quelle inerenti agli atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di
ottemperanza e' sempre ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge.»;
c) all'articolo 47, dopo il comma 3, e' aggiunto
il seguente comma:
«3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere
concesso al condannato che deve espiare una pena, anche
residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla
presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di
pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio
di cui al comma 2.»;
d) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito dal
seguente comma:
«4. L'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, al tribunale di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono
offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la
liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria
dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza
conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente
gli atti, che decide entro sessanta giorni.»;
e) all'articolo 47, comma 8, infine e' aggiunto il
seguente periodo:
«Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono
autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore
dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne da'
immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne
riferisce nella relazione di cui al comma 10.»;
f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis e' abrogato;
g) l'articolo 51-bis e' cosi' sostituito:
«51-bis. (Sopravvenienza di nuovi titoli di
privazione della liberta') - 1. Quando, durante
l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale
o della detenzione domiciliare o della detenzione
domiciliare speciale o del regime di semiliberta',
sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena
detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il
magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le
proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se
rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono
le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi
1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2
dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi
dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione
della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la
cessazione.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e'
ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.»;
h) dopo l'articolo 58-quater e' aggiunto il seguente
articolo:
«58-quinquies. (Particolari modalita' di controllo
nell'esecuzione della detenzione domiciliare) - 1. Nel
disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il
tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di
controllo anche mediante mezzi elettronici o altri
strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali
e operative degli apparati di cui le Forze di polizia
abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo'
provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.»;
i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 5, le parole: «nel corso del
trattamento» sono soppresse;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami
dei detenuti e degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere
disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo
disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta'
di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1,
numeri 4 e 5, e' valutato anche il merito dei provvedimenti
adottati;
b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di
disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo
regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato
un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.».
1-bis. (abrogato)
2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma
1, lettera h), capoverso 1, e' differita al giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della legge di
conversione del presente decreto.
 
((Art. 5 - bis

Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna «Dotazione organica», la cifra: «45» e' sostituita dalla seguente: «70».
2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta la tabella A allegata al decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 (Ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27
luglio 2005, n. 154), come modificata dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63:
«Art. 9. (Individuazione dei posti di funzione) - 1.
Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, i
posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti
penitenziari ed ai dirigenti con incarichi superiori,
nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici
territoriali dell'Amministrazione, sono individuati con
decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate dalla
tabella A.
2. Con lo stesso decreto, e' definita la diversa
rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello
dirigenziale non generale, tenendo conto:
a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in
carico o degli internati;
b) del personale assegnato;
c) della misura delle risorse materiali gestite;
d) della complessita' di gestione.
3. Alla rideterminazione dei posti di funzione per
sopravvenute esigenze organizzative e funzionali, si
provvede con decreto del Ministro ai sensi del comma 1, nel
rispetto dei criteri di cui al comma 2.
4. Negli uffici individuati ai sensi del comma 1, la
provvisoria sostituzione del titolare, in caso di
impedimento o assenza, e' assicurata da altro funzionario
dello stesso ruolo.
5. Nei limiti della dotazione organica, possono
essere conferiti ai dirigenti generali penitenziari, per un
contingente non superiore a cinque unita', compiti di
studio, di consulenza e di ricerca, attivita' valutativa,
comprese quelle di controllo interno ed ispettivo di
particolare interesse per il Ministero. Gli stessi compiti
possono essere conferiti ai restanti funzionari, nei limiti
delle dotazioni organiche, per un contingente non superiore
a quindici unita'. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025), convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112:
«Art. 14. (Amministrazione penitenziaria) - 1. A
decorrere dal 1° settembre 2023, nelle more dell'adozione
del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento
degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma
5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al
personale della carriera dirigenziale penitenziaria in
servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunita' del Ministero della giustizia, al fine di
riconoscere la specificita' delle funzioni in relazione
alle responsabilita' e peculiarita' connesse allo
svolgimento dell'incarico di direzione conferito, e'
corrisposta un'indennita' annua lorda aggiuntiva rispetto
agli attuali istituti retributivi, determinata nelle
seguenti misure:
a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e
per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con
posto di funzione di direzione di primo livello con
incarico superiore: euro 13.565;
b) - d) (omissis).
2. - 11. (omissis)».
 
Art. 6

Modifiche ((agli articoli 32-quater, 423-bis
e 423-ter))
del codice penale

1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, ((le parole: «o foreste» sono sostituite dalle seguenti: «, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale» e)) le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»;
b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»;
c) dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: «La pena prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso al fine di trarne profitto per se' o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».
((1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni».
1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: «423-bis, primo comma,» sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 32-quater, 423-bis
e 423-ter del codice penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna
consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione) - Ogni condanna per i delitti previsti
dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,
452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,
452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero
1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di
un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad
essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.»
«Art. 423-bis. (Incendio boschivo) - Chiunque, al di
fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di
controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su
boschi, selve , foreste o zone di interfaccia urbano-rurale
ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento,
propri o altrui, e' punito con la reclusione da sei a dieci
anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per
colpa, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o
danno su aree o specie animali o vegetali protette o su
animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno
grave, esteso e persistente all'ambiente.
La pena prevista dal primo comma e' aumentata da un
terzo alla meta' quando il fatto e' commesso al fine di
trarne profitto per se' o per altri o con abuso dei poteri
o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di
incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della
prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi
boschivi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite
dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si
adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga
portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove
possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite
da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella ricostruzione del fatto,
nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»
«Art. 423-ter. (Pene accessorie) Fermo quanto
previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la
condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due
anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo
comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di
impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od
enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica.
La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis,
primo comma, importa altresi' l'interdizione da cinque a
dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento
di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi
boschivi nonche' l'interdizione dai pubblici uffici e
l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un
pubblico servizio, per la durata di cinque anni.».
 
((Art. 6 - bis

Modifica all'articolo 30 della legge
11 febbraio 1992, n. 157

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' inserita la seguente:
«c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 30. (Sanzioni penali) - 1. Per le violazioni
delle disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da
lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582)
per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale,
intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura
fissata dall'art. 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire
1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per
chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi
nell'elenco di cui all'art. 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da
lire 2.000.000 a lire 12.000.000 (da euro 1.032 a euro
6.197) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di
orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda
da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o
detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos
marsicanus);
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire
900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi
esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi
naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di
protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivita'
sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire
1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per
chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a
lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia nei
giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098) per
chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla
tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella
lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per
chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non e' consentita o
fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita
la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a
chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di
cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale
infrazione si applica altresi' la misura della confisca dei
richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a
lire 4.000.000 (euro 2.065) per chi esercita la caccia
sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per
chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica
in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la
fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono
raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente
legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si
applicano le medesime sanzioni che sono comminate per
l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto
del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i
casi e le modalita' di sospensione e revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto
espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in
materia di armi.
4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali
stabilite dal presente articolo si applicano alle
corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi
provinciali.».
 
((Art. 6 - ter
Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e' aumentata fino al doppio».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;
b) all'articolo 25-octies.1:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;
2) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori».
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: «dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies»;
b) all'articolo 452-bis, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi»;
c) all'articolo 452-quater, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 255 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 255. (Abbandono di rifiuti) - 1. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in
violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e
2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita
rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o
sotterranee e' punito con l'ammenda da mille euro a
diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi,
la pena e' aumentata fino al doppio.
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo
232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono
riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo
232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al
doppio.
2. Il titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale della casa
costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo
231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duecentosessanta a euro
millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco,
di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo
di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o
nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui
all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.».
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 25-octies.1
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24. (Indebita percezione di erogazioni, truffa
in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione
europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico e frode nelle pubbliche forniture) - 1. In
relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1,
640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di
altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui
al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si
applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai
commi precedenti in relazione alla commissione del delitto
di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere c), d) ed e).»
«Art. 25-octies.1. (Delitti in materia di strumenti
di pagamento diversi dai contanti e trasferimento
fraudolento di valori) - 1. In relazione alla commissione
dei delitti previsti dal codice penale in materia di
strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la
sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e
per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi
aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di
denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la
sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito
amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione
alla commissione di ogni altro delitto contro la fede
pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il
patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto
strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto e' punito con la pena della
reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria
sino a 500 quote;
b) se il delitto e' punito con la pena non
inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione
pecuniaria da 300 a 800 quote.
2-bis. In relazione alla commissione del delitto di
cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica
all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai
commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».
- Si riporta il testo degli articoli 240-bis, 452-bis e
452-quater del codice penale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 240-bis. (Confisca in casi particolari) - Nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,
460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies,
518-sexies e 518-septies, nonche' dagli articoli 452-bis,
452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma,
452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
alla condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo
comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il
fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno dal
servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la
fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e
648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per
taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro,
dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non
puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulta essere
titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita'
economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il
denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego
dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria
sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di
legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che
precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano
tre o piu' sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
per interposta persona.»
«Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale) - E' punito
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una
compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero
in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'. Nel caso in cui
l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o
distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena
e' aumentata da un terzo a due terzi.»
«Art. 452-quater. (Disastro ambientale) - Fuori dai
casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente
cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione
da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro
ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di
un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema
la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione
della rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il
numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero
in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.».
 
Art. 7
Destinazione ((della quota dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche))
relativa alle scelte effettuate dai
contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della
tipologia di intervento

1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui ((all'articolo 47 della)) legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, e' utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023((,)) e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.
2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» e le modalita' di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e((, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)). Con decreto del Presidente del Consiglio ((dei ministri)), da adottarsi entro il 30 novembre 2023, e' individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 8
Modifiche agli articoli 47e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in
tema di destinazione ((della quota dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche))


1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole «scelte espresse» sono inserite le seguenti: «e la quota a diretta gestione statale e' ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalita' stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse»;
b) all'articolo 48, dopo le parole «istruzione scolastica» sono aggiunte le seguenti: «nonche' recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), ((producono effetti con riferimento)) alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.
 
Art. 9
Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza
e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione
epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 10-ter e' abrogato;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole «((,10-ter, comma 2,))» sono soppresse.
2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al secondo periodo, le parole: «e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanita' con periodicita' stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria ((del Ministero della salute))» e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto ((dall'articolo 32, primo comma,)) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.».

Riferimenti normativi

L'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile
2021, n. 96, abrogato dalla presente legge, recava:
«Isolamento e autosorveglianza»
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13. (Sanzioni) - 1. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter,
9-bis, 9-bis.1 e 10-quater, nonche' delle ordinanze di cui
all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), e' sanzionata ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui
al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo
9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7
dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si
applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da uno a dieci giorni. Dopo una violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1,
lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire
dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a
dieci giorni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 7, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e
altre disposizioni in materia sanitaria», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2022, n. 70, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13. (Raccolta di dati per la sorveglianza
integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della
situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza
dei sistemi sanitari regionali) - Omissis
7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di
sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della
situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del
SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema
sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo
il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri
indicati con specifica circolare del Ministero della salute
e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto
superiore di sanita' con periodicita' stabilita con
provvedimento della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute. Il Ministero della
salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica
l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo,
ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie
al contenimento e al contrasto della diffusione del virus
SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al
potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica, con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni.
Omissis»
 
Art. 10

Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione
del Ministero della cultura

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:
a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;
b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;
c) promozione dello spettacolo, delle attivita' cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;
d) promozione delle attivita' culturali; sostegno all'attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;
e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;
f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;
g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;
h) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
i) promozione delle imprese culturali e creative, della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
((i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.))»;
b) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.».
2.Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ((continua ad applicarsi)) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi ((del Piano nazionale di ripresa e resilienza)) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,)) nonche' della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3.Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 e' abrogato.
5.All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1°giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole «15 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023.
((5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonche' a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.))"

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 54 del d. lgs. 30 luglio 1999, n.
300, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 54. (Ordinamento) - 1. 1. Il Ministero si
articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere
superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di
cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello
dirigenziale generale non puo' essere superiore a
trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n.
264:
«Art. 13. (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri) - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante: «Regolamento di
organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16.
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali) - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni,
l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione
percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi
prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini
della liquidazione del trattamento di fine servizio,
comunque denominato, nonche' dell'applicazione
dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con d.P.R., previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a
persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
e nelle percentuali previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2023, n. 47:
«Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari
degli interventi PNRR) - 1. Al fine di migliorare e rendere
piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di
gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle
amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i
decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresi',
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' assegnate, la
riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale
generale ovvero dell'unita' di missione di livello
dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8 del
decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite
all'unita' di missione istituita ad altra struttura di
livello dirigenziale generale individuata tra quelle gia'
esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle
attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura
dirigenziale di livello generale delle risorse umane,
finanziarie e strumentali attribuite all'unita' di
missione».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129,
Edizione straordinaria:
«Art. 29. (Soprintendenza speciale per il PNRR e
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR) - 1. Al
fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione
degli interventi del PNRR, presso il Ministero della
cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per il
PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di
tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in
sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita'
istruttoria.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza
speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad
interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita
una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di
ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per
un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e
50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre
2015, n. 208».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 31
agosto 2022, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
settembre 2022, n. 216, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. (Istituzione e finanziamento del Comitato
nazionale) - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e'
istituito il Comitato nazionale per la celebrazione
dell'ottavo centenario della morte di San Francesco
d'Assisi, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui
e' attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni
dal 2022 al 2028.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' autorizzato
nella misura di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro
per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di
euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026,
300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028.
3. (abrogato)
4. Al Comitato nazionale possono altresi' essere
destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti,
donazioni e liberalita' di ogni altro tipo».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2023, n. 127,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 14. (Tutela del patrimonio culturale nelle aree
colpite dall'alluvione) - 1. Al fine di finanziare e
avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del
patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei,
danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio
2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di
ingresso, dal 15 giugno 2023 al 15 dicembre 2023, negli
istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e' incrementato di 1 euro.
2. Per il fine di cui al comma 1 e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero della cultura, un
apposito Fondo destinato a:
a) interventi di tutela e ricostruzione del
patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei,
danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
b) attivita' di supporto tecnico e
amministrativo-contabile da attuare, nei territori
interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche
attraverso la societa' in house del Ministero della cultura
«Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e
delle attivita' delle sale cinematografiche nei territori
interessati dagli eventi di cui al comma 1.
3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e'
riassegnata, con appositi decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di
determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure
di erogazione delle risorse per le finalita' di cui al
comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di
aiuti di Stato».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 14. (Misure urgenti per la riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e per il rilancio dei musei) - 1. Per consentire al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo l'adozione delle misure di riordino finalizzate a
conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della
normativa vigente e al fine di assicurare l'unitarieta' e
la migliore gestione degli interventi necessari per la
tutela del patrimonio culturale a seguito del verificarsi
di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i
quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato
d'emergenza, all'articolo 54, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
Ministero si articola in uffici dirigenziali generali
centrali e periferici, coordinati da un segretario
generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali
presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici
dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non
puo' essere superiore a ventiquattro.»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.
A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i
poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e
gli uffici competenti su complessi di beni distinti da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o
architettonico, possono essere trasformati in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di
cui al primo periodo del presente comma, vi e' un
amministratore unico, in luogo del consiglio di
amministrazione, da affiancare al soprintendente, con
specifiche competenze gestionali e amministrative in
materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli
museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al
primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i
servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il
pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) e g),
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard
internazionali in materia di musei e di migliorare la
promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il
profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il
regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli
museali e gli istituti della cultura statali di rilevante
interesse nazionale che costituiscono uffici di livello
dirigenziale. I relativi incarichi possono essere
conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una
durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, in possesso di una
documentata esperienza di elevato livello nella gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di
istituti e luoghi della cultura o nella gestione di
strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonche' a
esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo
specifico istituto o luogo della cultura o in materie
attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nei
limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione
vigente al personale dirigenziale del Ministero della
cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22,
comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo ai sensi della
normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il
medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente
periodo, sono altresi' apportate le modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240,
necessarie all'attuazione del comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
 
Art. 11

Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, ((nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,)) i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli gia' collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Il comma 4-bis ((dell'articolo 1)) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
((3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.»
- L'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, reca:
«Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O. e
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
«Art. 5. (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni) - 1.- 8. (Omissis)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 , nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Alle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica al raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
(Omissis).»
- Si riporta il comma 489 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147 recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n.
302, S.O.:
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in
corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli
stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di
cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3 e 14.1,
comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n 26:
«Art. 14. (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - 1.-2. (Omissis)
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
(Omissis).»
«Art. 14.1. (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1.-2.
(Omissis)
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1-bis,
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
2023, n. 144. e convertito, con modificazioni, dalla legge
10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 28. (Disposizioni di modifica del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, e altre disposizioni per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche). - 1. (Omissis)
1-bis. Gli enti locali possono prevedere, nel limite
dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento
di personale dirigenziale, una riserva di posti non
superiore al 50 per cento da destinare al personale,
dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con
pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato
assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure
selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale
non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato
per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale
di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle
facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione
disponibili a legislazione vigente.
(Omissis).»
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2((, 5-bis)) e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.