Gazzetta n. 236 del 9 ottobre 2023 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 25 settembre 2023 |
Modifiche al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122. (Provvedimento n. 138). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'art. 45, comma 3-octies che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facolta' per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonche' comma 3-novies, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalita' attuative e applicative di tale facolta', per le imprese del settore assicurativo di cui all'art. 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2023 con il quale lo stesso, considerato il permanere di una situazione di volatilita' dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso anche a tutto l'esercizio 2023, la facolta' di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese in base al loro valore di iscrizione, anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, nonche' ha ritenuto necessario, nell'attuale contesto, prevedere adeguati presidi patrimoniali attraverso l'obbligo di destinazione a riserva indisponibile, per qualsivoglia soggetto, ivi comprese le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di tutti gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dell'art. 45, comma 3-octies, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto unicamente del relativo onere fiscale; Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2023 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Considerato che, trattandosi di mero adeguamento ad atti di altre Autorita' direttamente applicabili o vincolanti, e' stata omessa l'analisi di impatto e la pubblica consultazione delle modifiche regolamentari ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b) del regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2023;
Adotta il seguente provvedimento:
Indice
Art. 1 (Modifiche al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022); Art. 2 (Pubblicazione); Art. 3 (Entrata in vigore).
Art. 1
Modifiche al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022
1. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, sono soppresse le parole: «dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi»; b) al comma 6, sono soppresse le parole: «e dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi». |
| Art. 2
Pubblicazione
1. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale. |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2023
Per il direttorio integrato Il Presidente Signorini |
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