Gazzetta n. 236 del 9 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 27 luglio 2023 |
Modifiche all'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022, recante: «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta». (Ordinanza speciale n. 58). |
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Il Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Vista l'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta»; Visto il testo unico della ricostruzione privata e, in particolare, la Sezione III - Delocalizzazioni degli edifici ad uso abitativo e produttivo; Considerato che l'art. 8 della citata ordinanza n. 41 del 2022 prevede, per gli immobili privati siti nel quartiere La Madonnetta che «Ai fini dell'acquisto di immobili puo' essere riconosciuto ai privati il costo convenzionale determinato come costo massimo in base alle disposizioni vigenti, pari al costo parametrico L4 maggiorato del 30%, che rappresenta il costo massimo riconoscibile. L'immobile esistente da acquistare deve essere agibile e non abusivo. Il costo dell'acquisto dell'area di atterraggio e' a valere sul contributo spettante. Il costo della dichiarazione di idoneita' statica, cosi' come le spese notarili e catastali, sono inclusi nella gia' menzionata maggiorazione del 30% del costo convenzione. E' esclusa qualsiasi altra forma di indennizzo o monetizzazione, in quanto non previsto dalla legislazione vigente»; Considerato che per uno degli immobili da delocalizzare e' stata individuata un'area sulla quale insiste un edificio collabente e che pertanto al fine di consentire la delocalizzazione sulla predetta area e' necessario il previo acquisto dell'immobile collabente e la sua demolizione a valere sul contributo gia' previsto; Preso atto di quanto riportato nella scheda AeDES circa l'inagibilita' dell'edificio e della manifestazione di volonta' presentata dal proprietario dell'edificio collabente per l'intervento edilizio di demolizione e relativo accesso al contributo; Ritenuto necessario riconfigurare l'assetto dell'area dove verra' edificato l'immobile soggetto a delocalizzazione con la specifica della eventuale differente destinazione riconoscendosi, altresi', a tale intervento valore di variante urbanistica in deroga alle procedure di cui all' art. 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 3272001, richiamando espressamente la previsione contenuta all'art. 11, comma 16 dell'OS n. 41 del 2022; Preso atto della manifestazione di interesse presentata dal proprietario del collabente; Considerata l'opportunita' di consentire la delocalizzazione nell'area di sedime occupata dal collabente previo acquisto da parte del proprietario del collabente e demolizione a valere sul contributo gia' richiesto dal proprietario del medesimo collabente in applicazione del principio di riduzione di consumo di suolo e atteso che tale soluzione consente di realizzare la riduzione del carico urbanistico nell'area perimetrata; Considerato, conseguentemente, di Inserire all'art. 9 dell'ordinanza n. 41 del 2022 dopo il comma 1 le seguenti previsioni: «1-bis. In deroga all'art. 30 del T.U della ricostruzione privata, al fine di pervenire ad un ridotto consumo di suolo e alla riduzione del carico urbanistico del quartiere La Madonnetta, e' consentita ai fini della delocalizzazione, l'individuazione di un'area su cui insiste un edificio collabente previo acquisto del medesimo edificio e acquisizione del connesso contributo alla demolizione. Ai fini dell'acquisto dell'immobile puo' essere riconosciuto il costo convenzionale determinato come costo massimo in base alle disposizioni vigenti, pari al costo parametrico L4 maggiorato del 30%, che rappresenta il costo massimo riconoscibile. L'acquirente ha l'obbligo di provvedere alla demolizione del collabente entro 6 mesi dall'acquisto. Il costo dell'acquisto dell'area di atterraggio e' a valere sul contributo spettante; 1-ter. Ai fini della concreta e immediata attuazione dell'intervento di cui al comma 1-bis si applica il disposto di cui all'art. 11, comma 16 e pertanto, in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonche' in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la demolizione del collabente e l'edificazione dell'immobile da realizzare oggetto di delocalizzazione sull'area individuata di cui al comma 1-bis costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e costituiscono integrazione al PSR.»; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Acquisita l'intesa in data 25 luglio 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'ordinanza speciale n. 41 del 22 dicembre 2022
1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 41 del 2022 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. In deroga all'art. 30 del T.U della ricostruzione privata, al fine di pervenire ad un ridotto consumo di suolo e alla riduzione del carico urbanistico del quartiere La Madonnetta, e' consentita ai fini della delocalizzazione, l'individuazione di un'area su cui insiste un edificio collabente previo acquisto del medesimo edificio e acquisizione del connesso contributo alla demolizione. Ai fini dell'acquisto dell'immobile puo' essere riconosciuto il costo convenzionale determinato come costo massimo in base alle disposizioni vigenti, pari al costo parametrico L4 maggiorato del 30%, che rappresenta il costo massimo riconoscibile. L'acquirente ha l'obbligo di provvedere alla demolizione del collabente entro sei mesi dall'acquisto. Il costo dell'acquisto dell'area di atterraggio e' a valere sul contributo spettante. 1-ter. Ai fini della concreta e immediata attuazione dell'intervento di ci al comma 1-bis si applica il disposto di cui all'art. 11, comma 16 e pertanto, in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonche' in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la demolizione del collabente e l'edificazione dell'immobile da realizzare oggetto di delocalizzazione sull'area individuata di cui al comma 1-bis costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e costituiscono integrazione al PSR.». |
| Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. La presente ordinanza non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. |
| Art. 3
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 27 luglio 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2422 |
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