Gazzetta n. 236 del 9 ottobre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 27 luglio 2023
Integrazione e modifiche dell'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, recante: «Interventi in Comune di Camerino». (Ordinanza speciale n. 57).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto l'art. 1, commi 988, lettera b) e 990 della legge n. 145 del 2018, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020;
Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 123 del 2019, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;
Visto l'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021;
Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022;
Visto l'art. 134 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive nn. 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. «Interventi in Comune di Camerino»;
Vista la nota prot. CGRTS-0033550-A-22/06/2023 del Comune di Camerino, con la quale e' stata richiesta l'attivazione dei poteri speciali in merito agli interventi di cui alla presente ordinanza sub Allegato 1, e nello specifico con riguardo a:
a) spostamento mediante interramento della linea dell'alta tensione Terna Valcimarra-Cappuccini sita nel quartiere residenziale di Vallicelle di Camerino;
b) demolizione, e successiva indagine archeologica, dell'edificio condominiale sito in piazza Garibaldi denominato «ARCUB», sede dell'albergo Roma e del cinema teatro Ugo Betti;
Vista la nota prot. CGRTS-0033669-A-23/06/2023 del Comune di Camerino, con la quale si integra la suddetta richiesta di attivazione dei poteri speciali;
Considerato altresi' che sussistono i presupposti di criticita' e urgenza per l'attivazione dei poteri speciali in quanto:
a) con riguardo alla linea di alta tensione Terna Valcimarra:
la richiesta di interramento risulta particolarmente critica in quanto concerne una linea che attraversa un'area su cui sorgono edifici colpiti dal sisma, i quali dunque non possono essere ricostruiti in loco se non previo interramento della linea dell'alta tensione, a causa della necessita' di rispettare la fascia di sicurezza imposta per gli interventi di demolizione e ricostruzione;
gli interventi in oggetto compromettono le altre attivita' di ricostruzione post sisma per la presenza di significative interferenze tra i diversi interventi, nonche' per le interconnessioni e interazioni funzionali tra l'interramento della linea di alta tensione di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura, che rendono necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le strutture sopra richiamate;
le procedure di interramento e spostamento della linea dell'alta tensione sono altresi' critiche in quanto necessitano di coordinamento con gli interventi di ricostruzione post sisma da realizzare nel quartiere, al fine di consentire una ordinata ed efficiente gestione dei lavori;
sussistono altresi' ragioni di urgenza in ragione del fatto che la concomitanza degli interventi consentira' di concludere entrambi in tempi rapidi, garantendo alla popolazione locale il piu' pronto ripristino di condizioni normali di vita;
b) con riguardo all'albergo Roma:
la criticita' dell'intervento discende dal fatto che il Ministero della cultura, con nota prot. 8.2.2022 n. 1382, ha comunicato che da sopralluoghi effettuati da parte del suo personale si desume la possibilita' che sotto il sedime dell'edificio si riscontrino importanti reperti archeologici in ottimo stato di conservazione, per rinvenire i quali si rende necessario procedere alla demolizione dell'edificio sopra collocato con precauzioni particolari al fine di preservare i sottostanti reperti archeologici;
l'interesse pubblico alla demolizione e alla successiva indagine archeologica rende opportuna la gestione pubblica dell'intervento anche in presenza di proprieta' mista pubblico - privata dell'edificio soprastante il sedime archeologico, con prevalenza privata, motivo per cui si rende necessario derogare alla disciplina secondo cui l'intervento segue la disciplina della proprieta' prevalente;
si rende necessario estrapolare i lavori di demolizione totale dell'edificio al fine di consentire la campagna archeologica di interesse pubblico senza che questa gravi sul contributo di ricostruzione di cui gode l'immobile in quanto danneggiato dal sisma;
sussistono altresi' ragioni di urgenza per accertare in tempi brevi l'effettiva presenza di reperti archeologici di rilievo, al fine di consentire ai proprietari privati di appurare se sara' possibile ricostruire in loco o sara' necessario chiedere la delocalizzazione degli edifici in via di demolizione;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Camerino e dalla struttura del sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub-Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Considerato che gli interventi oggetto della presente ordinanza assumono un ruolo strategico al fine di consentire la ripresa di condizioni normali di vita del contesto territoriale del Comune di Camerino;
Considerata la nota di Terna prot. CGRTS-0037473-A-21/07/2023 in cui si evidenzia che la progettazione della linea di alta tensione Terna Valcimarra consentira' alla predetta societa' di avviare in seguito anche un secondo intervento che interessa l'area, l'interramento della linea di alta tensione Valcimarra-Cappuccini;
Considerato che i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un prolungato disagio nella popolazione locale, creando disfunzioni continue, aggravando le condizioni di vita quotidiana e favorendo lo spopolamento del territorio, nonche' la crisi delle attivita' economiche e produttive, gia' incrementata dalla pandemia;
Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di ripristinare condizioni di vita ordinaria;
Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli interventi sopra richiamati, da coordinare con gli interventi gia' in atto in Comune di Camerino, come da ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. «Interventi in Comune di Camerino»;
Ritenuto pertanto di approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Camerino, come meglio dettagliati da Allegato n. 1 alla presente ordinanza, inserendoli nella predetta ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. «Interventi in Comune di Camerino» ed assoggettandoli alle relative disposizioni, ove non modificate o integrate dalla presente ordinanza;
Considerato che l'intervento relativo alla linea di alta tensione risulta stimato per importo pari a euro 2.030.000,00 in base al prezziario in uso a Terna S.p.a. quale gestore della Rete di trasmissione nazionale in forza di concessione esclusiva degli interventi di interramento degli elettrodotti, valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR e dal Comune di Camerino, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in sede di conferenza speciale dei servizi;
Considerato che l'intervento relativo all'albergo Roma risulta stimato per importo pari a 1.800.000,00 euro, di cui 985.504,24 euro per la demolizione, 220.000,00 euro per campagna archeologica e 594.495,76 euro per spese tecniche ed amministrative, valutato in base alla stima di progetto presentata dal condominio al Comune di Camerino e condiviso dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR e dal Comune di Camerino, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in sede di conferenza speciale dei servizi;
Considerato che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di euro 3.830.000,00, non inserito nell'ordinanza n. 109 del 2020 e, quindi, integralmente a valere sulla presente ordinanza;
Considerato che l'USR Regione Marche ha manifestato la disponibilita' a curare l'attuazione dei due interventi in oggetto, per i quali e' dotato di esperienza pregressa, valutata in base al volume di appalti portati a termine e quelli attualmente in corso, nonche' di adeguata dotazione di risorse umane in ordine ai profili professionali a disposizione dell'ente;
Considerato che il Comune di Camerino concorda con l'individuazione dell'USR Regione Marche come soggetto attuatore;
Considerata la delibera 26 giugno 2023 del condominio «ARCUB» ove e' sito l'albergo Roma, acquisita al prot. Comune di Camerino in pari data al n. prot. 14542 che acconsente a che la gestione dell'intervento relativo sia affidata al soggetto pubblico individuato dalla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere all'USR Regione Marche la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualita' di soggetto attuatore;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 25 luglio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 4
del 6 maggio 2021

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021 sono aggiunti i seguenti numeri:
7) spostamento mediante interramento della linea dell'alta tensione Terna Valcimarra site nel quartiere residenziale di Vallicelle di Camerino, per l'importo stimato di euro 2.030.000,00;
8) demolizione, e successiva indagine archeologica, dell'edificio condominiale sito in piazza Garibaldi denominato «ARCUB», sede dell'albergo Roma e del cinema teatro Ugo Betti, per un importo stimato in euro 1.800.000,00.
2. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono indicati con relativa stima previsionale in base a valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR e dal Comune di Camerino, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in sede di conferenza speciale dei servizi.
3. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessita' e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Camerino:
a) con riguardo alle linee di alta tensione di cui al n. 7) sub art. 1:
la richiesta di interramento risulta particolarmente critica in quanto concerne linee che attraversano un'area su cui sorgono edifici colpiti dal sisma, i quali dunque non potrebbero essere ricostruiti in loco, se non previo interramento della linea dell'alta tensione, a causa della necessita' di rispettare la fascia di sicurezza imposta per gli interventi di demolizione e ricostruzione;
gli interventi in oggetto compromettono le altre attivita' di ricostruzione post sisma per la presenza di significative interferenze tra i diversi interventi, nonche' per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione delle infrastrutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura, che rendono necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le strutture sopra richiamate;
le procedure di interramento e spostamento delle linee dell'alta tensione sono altresi' critiche in quanto necessitano di coordinamento con gli interventi di ricostruzione post sisma da realizzare nel quartiere, al fine di consentire una ordinata ed efficiente gestione dei lavori;
sussistono altresi' ragioni di urgenza in ragione del fatto che la concomitanza degli interventi consentira' di concludere entrambi in tempi rapidi, garantendo alla popolazione locale il piu' pronto ripristino di condizioni ordinarie di vita;
b) con riguardo all'albergo Roma di cui al n. 8) sub art. 1:
la criticita' dell'intervento discende dal fatto che il Ministero della cultura, con nota prot. 8.02.2022 n. 1382, ha comunicato che da sopralluoghi effettuati da parte del suo personale si evince la possibilita' che sotto il sedime dell'edificio si riscontrino importanti reperti archeologici in ottimo stato di conservazione, per rinvenire i quali si rende necessario procedere alla demolizione dell'edificio sopra collocato con precauzioni particolari al fine di preservare i sottostanti reperti archeologici;
l'interesse pubblico alla demolizione e alla successiva indagine archeologica rende opportuna la gestione pubblica dell'intervento anche in presenza di proprieta' dell'edificio soprastante il sedime archeologico mista pubblico - privata, con prevalenza privata, motivo per cui si rende necessario derogare alla disciplina secondo cui l'intervento segue la disciplina della proprieta' prevalente;
si rende necessario estrapolare i lavori di demolizione totale dell'edificio, a proprieta' mista pubblico-privata, al fine di consentire la campagna archeologica di interesse pubblico senza che questa gravi sul contributo di ricostruzione di cui gode l'immobile in quanto danneggiato dal sisma;
sussistono altresi' ragioni di urgenza per accertare in tempi brevi l'effettiva presenza di reperti archeologici di rilievo, al fine di consentire ai proprietari privati di appurare se sara' possibile ricostruire in loco o sara' necessario chiedere la delocalizzazione degli edifici in via di demolizione.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune e dal sub Commissario incaricato, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Modifiche all'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 4
del 6 maggio 2021

1. Il comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021 e' modificato come segue: «In ragione della unitarieta' degli interventi, sono individuati quali soggetti attuatori il Comune di Camerino per gli interventi di cui all'art. 1, dal n. 1 al n. 6 e l'USR Regione Marche per gli interventi nn. 7 e 8».
2. Dopo il comma 2 e' introdotto il seguente comma 2-bis: «Ai fini del comma 1, l'USR Regione Marche e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1, n. 7) e 8), ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacita' operativa, nonche' la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto».
 
Art. 3

Modifiche all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 4
del 6 maggio 2021

1. All'art. 6, comma 1, lettera b) dell'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021 sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' di demolizione dell'albergo Roma e del cinema teatro Ugo Betti e connesse indagini archeologiche, per un importo stimato in euro 1.800.000,00 e di spostamento mediante interramento della linea dell'alta tensione Terna Valcimarra sita nel quartiere residenziale di Vallicelle, per un importo stimato pari a euro 2.030.000,00, fermo restando il rispetto del principio di rotazione».
2. All'art. 6, comma 6 dell'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021 le parole «Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza,» sono sostituite dalle seguenti parole: «Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, di indagine archeologica e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, nonche' gli affidamenti relativi alle opere di demolizione».
 
Art. 4

Modifiche all'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 4
del 6 maggio 2021

1. L'art. 9, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021 e' modificato come segue: «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 21.636.200,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, numeri 1), 2), 3), della presente ordinanza, di importo pari a euro 12.175.000,00, trova copertura quanto ad euro 11.028.466,72 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi come da importo stimato quantificata complessivamente in euro 1.146.533,28 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, numeri 4), 5), 6), 7) e 8) di importo stimato pari a euro 9.461.200,00, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'».
 
Art. 5

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 27 luglio 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2315

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Avvertenza:

L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/