Gazzetta n. 236 del 9 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 27 luglio 2023 |
Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante: «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021» e all'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante: «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli». (Ordinanza speciale n. 56). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto l'art. 1, commi 988, lett. b) e 990 della legge 145 del 2018, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020; Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 123 del 2019, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2020; Visto l'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021; Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022; Visto l'art. 1, commi 738 e 990, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui sono stati prorogati rispettivamente il termine dello stato di emergenza e quello della gestione straordinaria, di cui rispettivamente, all'art. 1, comma 4 e comma 4-bis del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76" recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021; Visto il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»; Considerato che a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 l'edificio, di proprieta' dell'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia che ospitava il Distaccamento di polizia stradale di Amatrice e' risultato gravemente danneggiato e, conseguentemente, demolito; Considerata l'importanza di garantire nel territorio di Amatrice il mantenimento del presidio di sicurezza pubblica rappresentato dal Distaccamento di polizia stradale; Considerato che, a seguito di incontri e interlocuzioni tra Comune di Amatrice e Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, e' stata raggiunta una intesa volta alla realizzazione di una struttura definitiva per le esigenze del Distaccamento di polizia stradale di Amatrice in area delocalizzata; Considerato che con l'intesa di cui sopra e' stata individuata come possibile area ove realizzare l'immobile, che ospitera' il Distaccamento di polizia stradale di Amatrice, il lotto di terreno riportato al Catasto Fg. 59, mappale 826, ex Cassa per il Mezzogiorno, acquisito al patrimonio disponibile del Comune di Amatrice con delibera di Giunta comunale 30 luglio 2019 a seguito di atto pubblico rep. 517; Considerato che sull'area comunale insiste un edificio gravemente lesionato dagli eventi sismici del 2016 (giusto verbale di sopralluogo del 20 settembre 2022), che deve essere demolito; Vista la nota del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale prot n. 5579 del 20 gennaio 2022 che conferma la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della nuova struttura definitiva del Distaccamento di polizia stradale di Amatrice; Vista la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi speciale n. 9 del 9 marzo 2022 per l'acquisizione dell'intesa circa l'ubicazione e le modalita' di realizzazione dell'intervento «Demolizione e ricostruzione Caserma dei carabinieri di Amatrice (RI)» CUP: G73I18000160001, in cui anche trattato il tema della struttura definitiva del Distaccamento di polizia stradale di Amatrice; Visto il verbale n. 1 della seduta del 18 febbraio 2022 della Conferenza di servizi speciale allegato alla determinazione di cui sopra; Considerato che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale ha dato conferma che i fondi disponibili per la ricostruzione non prevedono la tipologia di spesa legata all'acquisto di terreni o manufatti e che e' necessario avere l'area del lotto individuato per la ricostruzione in delocalizzazione libero da manufatti; Considerata l'ipotesi di fattibilita' sull'inserimento della citata nuova sede sul lotto proposto dal Comune Amatrice, acquisita dallo stesso con nota del Ministero dell'interno del 4 aprile 2022 - prot. n. 34151, assentita dal Compartimento stradale di Roma (prot. n. 22/5864 - rep 140°.10 del 29 marzo 2022); Vista la delibera di consiglio comunale n. 22 del 03.05.2023 del Comune di Amatrice, con cui lo stesso si impegna a cedere gratuitamente, al Demanio dello Stato l'area riportata al Catasto Fg. 59, mappale 826, ex Cassa per il Mezzogiorno, giusta delibera di Giunta regionale n. 517 del 30 luglio 2019, con la quale e' stato trasferito il bene al Comune di Amatrice; Considerato che e' necessario operare la demolizione dell'immobile comunale insistente sulla stessa particella, gravemente lesionato dagli eventi sismici del 2016, al fine di poter consegnare l'area libera da ingombri e manufatti; Considerato che il costo dell'intervento e' stato stimato in via preliminare in euro 90.000,00, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto nel livello per cui definito l'appalto; Considerato che la celere realizzazione dell'intervento e' determinante per avviare la realizzazione del nuovo Distaccamento di polizia stradale e, conseguentemente, per contrastare il prolungato disagio nella popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonche' la crisi delle attivita' economiche e produttive, gia' incrementata dalla pandemia; Considerato che l'intervento sopra descritto e' necessario e urgente al fine agevolare il ritorno della popolazione a normali condizioni di vita, con specifico riferimento alla sicurezza pubblica; Considerato che tale situazione rende l'intervento urgente, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020; Considerato che si rende pertanto necessario modificare l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, prevedendo l'ulteriore intervento di demolizione dell'immobile comunale, gravemente lesionato dagli eventi sismici del 2016, insistente sulla area da destinare alla ricostruzione del Distaccamento di polizia stradale di Amatrice; Vista l'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli»; Considerato che l'area del centro storico di Accumoli individuata all'allegato 1 della presente ordinanza speciale e' stata inizialmente ricompresa dal Comune di Accumoli in una perimetrazione ex ordinanza 25/2017 in quanto interessata da diffusi crolli e lambita dalla zona in frana classificata con n. 1622-H4 a rischio molto elevato nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (Tav. 37, aggiornamento per decreto segretariale n. 145/022); Considerato che alla perimetrazione non e' seguita la relativa pianificazione attuativa e tuttavia la compresenza di soggetti pubblici e privati coinvolti e la complessita' del sito rendono necessaria una definizione programmatica unitaria delle azioni - tra cui la rilocalizzazione di immobili pubblici e privati - per garantire un riassetto organico delle urbanizzazioni primarie e secondarie, la compatibilita' della ricostruzione con il contesto storico, architettonico e ambientale, la coerenza con le condizioni idro-geomorfologiche, la conformazione urbanistica, anche attraverso la definizione di criteri e disposizioni regolamentari; Considerato che nell'area sono previsti i seguenti interventi: pubblici: 1) ricostruzione con delocalizzazione su proprieta' comunale all'interno della stessa area dell'edificio comunale ex caserma con destinazione nuovo Municipio - soggetto attuatore: USR Lazio - Finanziamento: ordinanza speciale n. 17/2021, euro 7.793.280,00; attualmente l'USR ha acquisito il progetto di fattibilita' tecnica ed economica; 2) ricostruzione con delocalizzazione al di fuori dell'area dell'edificio polivalente comunale (nell'ex scuola) - soggetto attuatore USR - Finanziamento: ordinanza speciale n. 17/2021, poi integrato con ordinanza speciale n. 38/2022 per un importo complessivo pari a euro 4.328.620,57; 3) nuova piazza e parcheggio interrato - soggetto attuatore USR Lazio - finanziamento: ordinanza n. 129/2022, euro 3.328.000,00; 4) ricostruzione S.P. 18 - soggetto attuatore: Dipartimento protezione civile - finanziamento: CDPC 408/2016, art. 4, «Programma degli interventi per il ripristino della viabilita'» - 1° stralcio: euro 2.181.261.81; privati: 5) ricostruzione con delocalizzazione su proprieta' comunale all'interno della stessa area della chiesa dei SS. Pietro e Lorenzo e locali canonica - soggetto attuatore: Diocesi di Rieti - finanziamento: ordinanza n. 132/2022, euro 765.000,00; 6) ricostruzione in sito di due edifici privati; 7) ricostruzione con delocalizzazione al di fuori dell'area di alcuni edifici privati secondo la procedura di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022; 8) ricostruzione con delocalizzazione al di fuori dell'area di altri edifici privati; Considerato che per gli edifici di cui al precedente punto 8, occorre disciplinare le modalita' di ricostruzione con delocalizzazione, secondo quanto dettagliato nella parte dispositiva della presente ordinanza; Considerato che in ragione risultanze emerse in fase di pianificazione a seguito dell'aggiornamento del PSR approvato dal Comune di Accumoli, avente ad oggetto la delocalizzazione di Fonte del Campo e Libertino, risulta necessario adeguare l'importo di euro 4.011.187,50 gia' previsto, all'art. 2, comma 1, lett. a, dell'ordinanza speciale n. 38/2022 con l'importo di euro 6.101.606,00; Considerato che in ragione delle risultanze emerse in fase di pianificazione circa il perfezionamento della proposta di PSR per la delocalizzazione della frazione di San Giovanni risulta necessario adeguare l'importo di euro 3.037.900,00 gia' previsto, all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'ordinanza speciale n. 38/2022 con l'importo di euro 3.418.536,00; Considerato che, per far fronte alle procedure per la ricostruzione con delocalizzazione di un'area del capoluogo di Accumoli caratterizzata da particolare complessita', risulta necessario dare attuazione alle previsioni di assetto dei suoli e di urbanizzazione funzionali alle delocalizzazioni, come stabilito per gli edifici in Accumoli Capoluogo stimate su base parametrica in forza di valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR Lazio e dal Comune di Accumoli, prevedendo per le urbanizzazioni nella zona di atterraggio presso l'area nuova scuola e SAE per l'importo pari a euro 980.821,00, comprensivi dei costi relativi alle procedure di esproprio; Considerato che si rende pertanto necessario modificare l'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, prevedendo le procedure per la ricostruzione con delocalizzazione egli edifici del capoluogo di Accumoli, ricompresi nell'area di cui all'allegato 1, l'ulteriore intervento relativo alle previsioni di assetto dei suoli e di urbanizzazione funzionali alle delocalizzazioni, nonche' l'adeguamento alle risultanze degli approfondimenti di pianificazione degli importi per le urbanizzazioni delle delocalizzazioni gia' finanziate; Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Acquisita l'intesa in data 25 luglio 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1 Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021», sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: dopo la lettera d) e' inserito: «e) Intervento di demolizione dell'immobile comunale ex Cassa per il Mezzogiorno, sito nell'area riportata al Catasto Fg. 59, mappale 826, per un importo stimato di euro 90.000»; nell'ultimo capoverso, l'importo «euro 58.028.279,00» e' sostituito con l'importo «euro 58.118.279,00»; 2. Al comma 1, dell'art. 3 della medesima ordinanza di cui al comma 1, sono aggiunte alla fine, le seguenti parole: «Ad eccezione dell'intervento di cui al comma 1 lettera e) per il quale e' individuato quale soggetto attuatore il Comune di Amatrice.». 3. Al comma 1, dell'art. 10 della medesima ordinanza di cui al comma 1, nel primo periodo, l'importo «euro 68.661.885,73» e' sostituito con l'importo «euro 68.751.885,73». Nel secondo periodo dello stesso comma l'importo «euro 43.288.062,73» e' sostituito con l'importo «euro 43.378.062,73». |
| Art. 2 Modifiche all'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli»
1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli», sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: alla lettera a) l'importo «euro 4.011.187,50» e' sostituito con l'importo «euro 6.101.606,00»; alla lettera b) l'importo «euro 3.037.900,00» e' sostituito con l'importo «euro 3.418.536,00»; dopo la lettera c) e' inserito: «c) Capoluogo - zona di atterraggio presso l'area nuova scuola e SAE: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilita', dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in euro 980.821,00, comprensivi dei costi relativi alle procedure di esproprio»; nell'ultimo capoverso, l'importo «euro 7.049.087,50» e' sostituito con l'importo «euro 10.500.963,00». 2. Dopo l'art. 6 della medesima ordinanza di cui al comma 1 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 6-bis (Procedure per la ricostruzione di un'area del capoluogo di Accumoli caratterizzata da particolare complessita'). - 1. Per l'area del centro storico di Accumoli oggetto di delocalizzazioni, graficamente individuata nell'allegato 1 della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del testo unico della ricostruzione privata, e' approvata una specifica integrazione al vigente Programma straordinario di ricostruzione del Comune di Accumoli approvato con decreto 5 ottobre 2022 n. V00002 del vice Commissario per la ricostruzione del Lazio, secondo la procedura di cui al presente articolo. 2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, in qualita' di soggetto attuatore e in collaborazione con il comune, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente ordinanza speciale, provvede all'affidamento del servizio per l'aggiornamento del PSR comunale avente ad oggetto la ricostruzione dell'area descritta al precedente comma 1, che deve essere elaborato coerentemente con i contenuti minimi di seguito descritti e consegnato entro il termine massimo di sessanta: a) relazione illustrativa e inquadramento territoriale delle aree e degli interventi interessati, contenente: la perimetrazione dell'area, la verifica di adeguatezza della pianificazione sovraordinata e locale rispetto alle esigenze della ricostruzione, il riconoscimento delle vulnerabilita' e dei valori del territorio, l'indicazione delle varianti urbanistiche necessarie, gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, nonche' altri elementi di rilievo programmatico per la ricostruzione pubblica e privata derivanti dall'analisi dei luoghi. Quanto sopra anche sulla base di piu' alternative progettuali; b) elaborati grafici e descrittivi rappresentativi dell'evoluzione storica e dello stato di fatto con allegata documentazione grafica ante e post sisma riguardante, almeno: l'edificato pre-sisma, residenziale, produttivo, pubblici e misto, con le relative destinazioni d'uso esclusivo o prevalente, e le infrastrutture pre-sisma, con identificazione delle strade e dei sottoservizi pubblici e privati, sia reti che opere puntuali; c) sviluppo dell'alternativa progettuale prescelta sulla base delle necessarie indagini preliminari, delle incidenze sul contesto comunque inteso e compatibilmente con l'attivita' progettuale gia' in corso, da illustrare mediante schemi grafico-descrittivi ed ogni altro elaborato utile ad esplicitare gli obiettivi da perseguire, aventi ad oggetto: i) le urbanizzazioni primarie (viabilita', spazi pubblici attrezzati, reti, opere di protezione del territorio, sistemazione/rinaturalizzazione dei sedimi originari degli immobili delocalizzati); ii) gli altri interventi pubblici o di pubblico interesse con particolare riferimento all'individuazione degli edifici o aggregati da delocalizzare per ragioni di sicurezza e/o di miglioramento della qualita' urbana, evidenziando le proprieta' attuali e future con piano particellare delle aree da acquisire e cedere; d) disposizioni regolamentari per la qualita' degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, sviluppate d'intesa con la competente Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio, contenente: prescrizioni planivolumetriche, morfologiche, tipologiche, architettoniche, di compatibilita' con il contesto, nonche' qualita' e accessibilita' degli spazi aperti; e) priorita' della ricostruzione e prescrizioni per la cantierizzazione; f) fonti finanziarie e costo degli interventi; g) cronoprogramma; h) rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS ai sensi dell'art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006; i) ogni altro contenuto tra quelli indicati all'art. 109, comma 1, del testo unico della ricostruzione privata che il comune e l'USR riterranno utile acquisire. 3. Con specifico riguardo alla delocalizzazione degli aggregati e singoli edifici residenziali privati nell'area cosiddetta «ex Scuola», il PSR e' redatto sulla base di un quadro esigenziale redatto dal Comune di Accumoli, anche sentiti i cittadini interessati, recante almeno: il numero di abitanti interessati, consistenza edilizia (superfici utili e pertinenziali, volumi), tipologia (singolo, aggregato/condominio), analisi del danno (base schede Aedes e ordinanze di inagibilita') degli immobili da delocalizzare; piano particellare delle aree da acquisire per la delocalizzazione e di quelle originarie da cedere; perimetrazione e dimensionamento dei nuovi lotti fondiari, esiti delle indagini geologiche del sito di ricostruzione; 4. Il Comune di Accumoli, ricevuta la documentazione dall'USR, almeno venti giorni prima dell'adozione della proposta di aggiornamento del PSR da parte del Consiglio comunale, comunica l'avvio del procedimento anche con riguardo alla dichiarazione di pubblica utilita' nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e, dopo l'adozione, provvede alla sua pubblicazione. Entro i successivi dieci giorni gli interessati esprimono eventuali osservazioni. Ove ricorrano le condizioni, l'adozione del Consiglio e' preceduta dalla richiesta di parere ex art. 89, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 5. All'esito delle consultazioni, nei successivi dieci giorni, il Comune di Accumoli si pronuncia sulle osservazioni pervenute e invia la proposta di PSR all'Ufficio speciale per la ricostruzione che, nei successivi quindici giorni, previa istruttoria ed eventuale integrazione, ai sensi dell'art. 110 del testo unico della ricostruzione privata procede alla predisposizione definitiva e trasmette il PSR alla conferenza permanente per l'acquisizione dei pareri, ai fini della successiva approvazione da parte del Vice Commissario - Presidente della Regione. 6. In deroga all'art. 108 del testo unico della ricostruzione privata, il PSR e' approvato dalla conferenza permanente, con effetti di variante conformativa preordinata all'esproprio e contiene la previsione delle risorse occorrenti l'acquisizione del titolo di proprieta' dei terreni interessati, privilegiando gli accordi bonari, secondo le leggi vigenti in materia. L'approvazione del PSR produce altresi' l'effetto di variante al vigente Piano territoriale paesistico regionale, per le previsioni con esso in contrasto, qualora sia approvato dalla conferenza permanente con il parere favorevole del rappresentante del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 11, sesto comma, del decreto-legge n. 189/2016. 7. L'approvazione del PSR produce l'effetto di accordo integrativo del procedimento ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 relativamente all'acquisizione o cessione senza conguaglio dell'area di proprieta' del Comune di Accumoli individuata per la delocalizzazione della chiesta dei SS. Pietro e Lorenzo e canonica, e del sedime originario della stessa, di proprieta' della Diocesi di Rieti, da destinare a piazza pubblica, qualora sia approvato dalla conferenza permanente con il parere favorevole dei rappresentanti dei suddetti enti. 8. I soggetti attuatori, per quanto di rispettiva competenza, procedono agli affidamenti di servizi e lavori ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e in coerenza con le previsioni del PSR che a tal fine esplica gli effetti di documento di indirizzo alla progettazione (DIP) ai sensi dell'art. 41, comma 2, del suddetto decreto legislativo. 9. Gli interventi privati si attuano ai sensi della disciplina della ricostruzione nel rispetto delle previsioni del PSR. Qualora nella fase attuativa degli interventi di ricostruzione sussistano esigenze di modesta traslazione o variazione rispetto alle previsioni del PSR, e' possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-bis del testo unico dell'edilizia. Il permesso di costruire convenzionato puo' assolvere anche alla funzione di atto che dispone la dichiarazione di pubblica utilita' degli interventi attuativi che comportano occupazione temporanea o espropriazione di porzioni di aree di terzi, agli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 10. La redazione dell'aggiornamento del PSR di cui al presente articolo e' finanziata in coerenza con le disposizioni del decreto del Commissario straordinario n. 99/2021. 3. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 11 della medesima ordinanza di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: l'importo «euro 12.121.779,28» e' sostituito con l'importo «euro 15.573.654,78»; l'importo «euro 4.011.187,50» e' sostituito con l'importo «euro 6.101.606,00»; l'importo «euro 3.037.900,00» e' sostituito con l'importo «euro 3.418.536,00»; nel primo periodo, dopo le parole «San Giovanni» sono aggiunte le parole «, euro 980.821,00 per le urbanizzazioni del capoluogo, comprensivi dei costi relativi alle procedure di esproprio,». |
| Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 3.541.875,50, di cui euro 90.000,0 per maggiori oneri relativi all'intervento inserito nel complesso degli interventi gia' finanziati con l'ordinanza speciale n. 42/2022, e euro 3.451.875,5 per maggiori oneri relativi agli interventi finanziati con l'ordinanza speciale n. 38/2022, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. L'importo da finanziare per singolo intervento e determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto. 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzati secondo le disposizioni e con le modalita' stabilite delle rispettive ordinanze n. 42/2022 e n. 38/2022. 4. Parimenti, nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021, secondo le modalita' le modalita' stabilite dalle rispettive ordinanze n. 42/2022 e n. 38/2022. |
| Art. 4
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 27 luglio 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2423
__________ Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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