Gazzetta n. 236 del 9 ottobre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 27 luglio 2023
Programma generale delle cantierizzazioni del Comune di Camerino. (Ordinanza speciale n. 55).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare l'art. 11, comma 2, ai sensi del quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse le ordinanze n. 114 del 9 aprile 2021, n. 123 del 31 dicembre 2021, n. 124 del 1° febbraio 2022 e n. 139 del 26 maggio 2023;
Vista l'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi in Comune di Camerino»;
Vista l'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione della Universita' di Camerino»;
Vista l'ordinanza n. 130/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione del testo unico per la ricostruzione privata;
Vista l'ordinanza n. 145 del 29 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
Vista l'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali» e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che istituisce il «Fondo per rilievi topografici»;
Vista l'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, Opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali» e, in particolare, l'art. 2 che amplia le finalita' del Fondo per rilievi topografici e provvedendo altresi' alla sua ridenominazione come «Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti»;
Vista l'ordinanza commissariale n. 123 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che espressamente recita: «Per le finalita' di cui al comma 2, con riferimento ai centri o nuclei storici totalmente o in gran parte distrutti, nei comuni ricompresi nell'elenco di cui all'ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020, i sindaci, anche sulla scorta di quanto previsto nel PSR o negli altri atti programmatori ove adottati ed in coerenza con quanto disposto nelle ordinanze speciali, provvedono a comunicare al Commissario straordinario ed agli USR, entro il 28 febbraio 2022: a) i tempi di conclusione delle perimetrazioni degli aggregati edilizi di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017; b) l'individuazione degli edifici e degli aggregati danneggiati, per i quali non sussistono motivi ostativi per la redazione dei progetti degli interventi di riparazione o ricostruzione e le azioni volte al superamento di ogni eventuale criticita'; c) l'individuazione degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza con la ricostruzione pubblica nonche' la definizione delle conseguenti soluzioni operative»;
Considerato che la citata disposizione e' risultata in gran parte disattesa dai comuni interessati e che risulta indispensabile individuare modalita' operative che siano funzionali a fornire maggiori certezze in termini di programmazione degli interventi nei centri storici, con particolare riferimento all'iter di perimetrazione, progettazione e realizzazione degli aggregati edilizi e di organizzazione della dislocazione dei cantieri;
Considerato una differenza tra i risultati attesi in relazione allo sviluppo degli interventi di ricostruzione previsti nel Comune di Camerino e, in particolare, nel centro storico della citta', pur in presenza di un costate impegno delle istituzioni interessate;
Vista la nota del sindaco del Comune di Camerino del 21 luglio 2023, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0037542-A-21/07/2023;
Vista la delibera di giunta comunale n. 149 del 24 luglio 2023 con la quale il Comune di Camerino ha approvato il Programma generale delle cantierizzazioni, allegato sub 1) alla presente ordinanza, acquisita al protocollo della Struttura commissariale CGRTS-0037796-A-24/07/2023;
Considerato che gli interventi di ricostruzione devono ispirarsi ai principi di armonizzazione e coordinamento tra gli interventi privati e quelli pubblici, in quanto propedeutici o strettamente connessi tra di loro, in una visione coerente e unitaria nel perseguimento del generale interesse pubblico alla ricostruzione, alla riparazione e alla ripresa dei territori colpiti dal sisma del 2016;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi stessi con la tutela dei profili architettonici, storici e ambientali, tenendo conto delle caratteristiche dei luoghi, anche nell'ottica di assicurare una architettura ecosostenibile;
Ritenuto che appare conseguentemente necessaria una programmazione territoriale e temporale delle cantierizzazioni quale quella approvata dal Comune di Camerino;
Ritenuto, altresi', che al fine di consentire un coordinamento unitario delle cantierizzazioni sull'intero territorio comunale, il Comune di Camerino viene individuato quale coordinatore della ricostruzione e deve costituire presso la propria struttura uno specifico ufficio competente per il coordinamento delle cantierizzazioni con competenza, inter alia, al rilascio delle autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico relative ai singoli cantieri;
Ritenuto di prevedere le disposizioni che regolino l'occupazione, anche temporanea, delle aree necessarie per consentire le cantierizzazioni degli interventi pubblici e privati;
Ritenuto ancora che, allo scopo di evitare ritardi nella liberazione delle aree occupate per le diverse cantierizzazioni rispetto a quanto prescritto nelle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico, occorre prevede (in deroga alle normative vigenti) la previsione di una ritenuta sugli importi dovuti ai soggetti esecutori degli interventi che sia liquidata in favore degli interessati esclusivamente se la liberazione delle aree avviene nel termine di trenta giorni dalla scadenza prevista dalla singola autorizzazione;
Ritenuto che devono essere previsti meccanismi attraverso il quale il Comune di Camerino sia titolato all'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti dei proprietari che restino inerti rispetto alle attivita' da compiere nei termini prescritti dal Programma generale delle cantierizzazioni;
Vista l'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 recante «Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi»;
Ritenuto di dover estendere a tutti gli interventi ricompresi nel Programma generale delle cantierizzazioni il disposto dell'art. 2 dell'ordinanza n. 142 del 2023;
Ritenuto infine che, per la copertura degli oneri connessi alle previsioni di cui alla presente ordinanza si puo' provvede a valere sul «Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti» di cui alle citate ordinanze speciali n. 29 del 2021 e n. 37 del 2023;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Acquisita l'intesa in data 25 luglio 2023 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 e successive modifiche e integrazioni, la ricostruzione del centro storico della Citta' di Camerino.
2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione e coordinamento degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto propedeutici o strettamente connessi tra di loro, in una visione coerente e unitaria.
3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi stessi con la tutela dei profili architettonici, storici e ambientali, tenendo conto delle caratteristiche dei luoghi.
4. Ai fini di cui alla presente ordinanza, il Commissario straordinario, o su sua delega il sub-commissario, l'Ufficio speciale per la ricostruzione - USR Marche e il comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, l'eliminazione o la riduzione al minimo delle possibili interferenze che potrebbero sorgere tra i vari cantieri, l'attivazione e il coordinamento degli incontri ricognitivi, informativi e formativi con i diversi portatori d'interesse, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.
5. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Camerino si applicano le precedenti ordinanze speciali n. 4 del 6 maggio 2021 e n. 1 del 9 aprile 2021, l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e le restanti disposizioni previste dalla legislazione vigente ovvero quelle approvate dal Commissario straordinario in ordine alla ricostruzione pubblica. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 3 del 2023, nonche' dalle disposizioni contenute nel testo unico della ricostruzione privata approvato dal Commissario straordinario.
 
Art. 2

Programma generale delle cantierizzazioni

1. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e l'effettivo recupero del centro storico e nonche' al fine di salvaguardare il principio di completezza della ricostruzione garantendo la sicurezza e l'incolumita' pubblica, si prende atto che il Comune di Camerino, con delibera di giunta comunale n. 149 del 24 luglio 2023, ha approvato il Programma generale delle cantierizzazioni allegato sub 1) alla presente ordinanza, previamente condiviso con la Struttura commissariale e con l'USR Marche.
2. Il Programma generale delle cantierizzazioni suddivide cartograficamente il centro storico in tre zone al fine di programmarne e coordinarne l'attivita' di ricostruzione e consentire le conseguenti occupazioni del suolo pubblico, al fine di garantire un coordinamento nelle attivita' di ricostruzione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.
3. Il programma individua, altresi', le aree ad uso comune da impiegare per le attivita' di deposito dei materiali, baraccamenti di cantiere, installazione delle gru e ogni altra attivita' utile e a garantire in maniera sicura, programmatica e unitaria la gestione della cantierizzazione del centro storico di Camerino.
4. In aderenza alla suddivisione in zone prevista dal Programma generale delle cantierizzazioni e ferma la perdurante esistenza dello stato di emergenza, si prende atto dei termini perentori indicati nella zonizzazione contenuta nel medesimo programma.
5. In caso di aggiornamenti o modifiche del Programma generale delle cantierizzazioni, anche con riguardo alle scadenze e ai termini ivi previsti, il comune si impegna a trasmetterne copia al Commissario straordinario e all'USR delle Marche con la relativa delibera di giunta comunale di approvazione.
6. A tutte le tipologie di interventi di cui al Programma generale delle cantierizzazioni si applica l'art. 2 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023.
 
Art. 3

Individuazione e compiti del coordinatore
della ricostruzione

1. In ragione della necessita' di coordinare le attivita' della ricostruzione pubblica e privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e alle tempistiche del Programma generale delle cantierizzazioni di cui all'art. 2, nonche' della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, il comune e' individuato quale coordinatore della ricostruzione. A tal fine il comune pone in essere ogni necessaria attivita' volta alla accelerazione e al coordinamento della ricostruzione privata e pubblica allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi di ricostruzione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'USR Marche fornisce costantemente al comune ogni supporto e informazione al fine dell'attuazione di quanto previsto dal Programma generale delle cantierizzazioni.
3. Il comune costituisce, presso la propria struttura, un Ufficio di coordinamento cantierizzazioni (UCC) composto da personale comunale e da eventuali esperti individuati dalla Struttura commissariale anche in forza delle convenzioni in essere con Invitalia S.p.a. e/o Fintecna S.p.a. e/o dall'USR Marche.
4. L'UCC, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, rilascia le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, e avra' i compiti di:
a) rendere operative le indicazioni del Programma generale delle cantierizzazioni anche attraverso il costante monitoraggio in fase di esecuzione dei singoli cantieri;
b) predisporre e proporre alla Giunta comunale aggiornamenti al Programma generale delle cantierizzazioni;
c) coordinare gli incontri ricognitivi, informativi e formativi con tutti i soggetti interessati al fine di renderli partecipi dell'articolato processo di ricostruzione;
d) gestire le eventuali aree comuni utili alle cantierizzazioni;
e) gestire il posizionamento delle gru al fine di rendere ottimale e sicura l'attivita' di cantierizzazione pubblica e privata individuando le eventuali aree dove verranno installate le gru di cui al comma 4 dell'art. 5;
f) esercitare un'attivita' di coordinamento con indicazioni riguardanti la logistica e le aree comuni, gestire le eventuali interferenze tra piu' cantieri, indire riunioni di coordinamento nelle aree di cantiere e promuovere specifici incontri formativi;
g) segnalare quelle attivita' che, se non gestite correttamente, potrebbero essere causa di ritardi nei lavori;
h) verificare (anche in via preventiva su richiesta del soggetto interessato) che l'intervento edilizio proposto sia coerente con le indicazioni del Programma generale delle cantierizzazioni e che non crei interferenze tra cantieri adiacenti e con la viabilita' pubblica.
 
Art. 4

Potere sostitutivo

1. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e l'effettivo recupero del centro storico del Comune di Camerino e al fine di salvaguardare il principio di completezza della ricostruzione e l'effettivo recupero dei centri storici, contrastare il deprezzamento degli immobili, garantendo altresi' la sicurezza e l'incolumita' pubblica, nonche' di ridurre il processo di spopolamento delle aree interne, secondo quanto previsto dal Programma generale delle cantierizzazioni di cui all'art. 2, il comune puo' sostituirsi al proprietario inerte nell'esercizio delle facolta' previste ai fini della ricostruzione e nel diritto al contributo secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente e con le modalita' definite dal presente articolo.
2. Il comune puo' esercitare i propri poteri sostitutivi attraverso l'affidamento della progettazione e/o dei lavori in regime pubblicistico ai sensi della normativa vigente come eventualmente derogata dai provvedimenti del Commissario straordinario.
3. Nei casi di cui al presente articolo le provviste economiche necessarie per la messa in atto del potere sostitutivo sono a valere sulle risorse previste dal successivo art. 7.
 
Art. 5

Disposizioni per l'accelerazione
della ricostruzione privata

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della ricostruzione.
2. Tutti gli aventi diritto al contributo di ricostruzione che debbono demolire il proprio immobile ai sensi dell'art. 32 del testo unico della ricostruzione privata del centro storico dovranno effettuare la demolizione entro le tempistiche stabilite nel Programma generale delle cantierizzazioni e comunque fatte salve le eventuali deroghe e/o proroghe motivate rilasciate dal comune.
3. Ferme restando le tempistiche previste dal Programma generale delle cantierizzazioni, le imprese esecutrici dovranno rimuovere, su richiesta del comune e per motivi contingenti legati al processo di accelerazione della ricostruzione del centro storico di Camerino, gli ostacoli fisici sul suolo pubblico occupato senza nulla poter pretendere in termini di rimborso o indennizzo. Ai fini di cui al presente comma il direttore dei lavori e il soggetto committente dovranno attivarsi per compiere quanto in loro potere, secondo le facolta' stabilite dall'ordinamento vigente, affinche' l'impresa esecutrice ottemperi.
4. Il comune puo' individuare e occupare alcune aree per l'installazione delle gru al fine di rendere piu' ottimale e sicura l'attivita' di cantierizzazione pubblica e privata. I direttori dei lavori e le imprese esecutrici degli interventi limitrofi possono, previo accordo tra di loro e/o su richiesta dell'UCC, installare, gestire ed utilizzare un'unica gru per le attivita' di cantiere. A tale fine possono essere impiegate, per le installazioni delle gru, anche le aree di cui al comma 1 dell'art. 6. I costi per l'occupazione delle aree e il noleggio delle gru sono rimborsati a discrezione dell'UCC, previa richiesta al Commissario straordinario, a valere sulle risorse previste dal successivo art. 7.
5. In caso di realizzazione di interventi di ricostruzione nel centro storico di particolare complessita' ricadenti in aree di interesse archeologico che necessitino di verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'USR Marche puo' provvedere all'affidamento dei servizi necessari a detta verifica, nel limite delle risorse ad essa destinate di cui al successivo art. 7.
6. In caso di realizzazione di interventi di ricostruzione nel centro storico di particolare complessita' nei quali risultino necessarie indagini geologiche e geotecniche l'USR Marche puo' provvedere all'affidamento dei servizi necessari a dette verifiche, nel limite delle risorse ad essa destinate di cui al successivo art. 7.
7. In deroga alle disposizioni del testo unico della ricostruzione privata, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche e le prescrizioni delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'UCC, l'USR Marche o il soggetto attuatore committente sono autorizzati ad applicare una ritenuta fino al 10% valore del complessivo del contributo concesso da applicarsi sui SAL ancora da pagare nei confronti dell'impresa esecutrice nelle ipotesi in cui non siano rispettati i termini previsti dalle singole autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico. Qualora l'impresa esecutrice rimuova comunque l'occupazione nei successivi trenta giorni, la ritenuta sara' liquidata in un'unica soluzione su richiesta dell'impresa esecutrice, dall'USR Marche o dal soggetto attuatore committente, assunto il parere positivo da parte dell'UCC. In caso contrario, gli importi oggetto di ritenuta saranno assegnati al Fondo di cui al successivo art. 7. Le somme assegnate al Fondo non potranno essere oggetto di rivalsa nei confronti della committenza da parte dell'impresa esecutrice, ad eccezione dell'ipotesi in cui il ritardo non sia imputabile all'impresa. Ai fini di cui al comma che precede, l'UCC vigila sul rispetto delle tempistiche e delle condizioni delle singole autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico rilasciate diffidando e intimando a ottemperare i soggetti interessati, anche ai sensi dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 6

Disposizioni relative alle opere di cantierizzazione

1. Fermo il rispetto della normativa di settore vigente, per le opere di cantierizzazione connesse agli interventi di ricostruzione, consistenti nella realizzazione di viabilita' provvisoria di cantiere e nella creazione di aree di stoccaggio o per il posizionamento delle gru, il comune - anche ai fini di cui al precedente art. 5, comma 4, procede, ove necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato ricadente in vuoti urbani, quali giardini, corti, orti e vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni.
2. Ai sensi del comma 1, il comune puo' procedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi atti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, con la presenza di due testimoni e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di occupazione e di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale dell'immissione in possesso sono rese note con comunicazioni a mezzo PEC ove possibile e comunque a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
3. Nei soli casi occupazione temporanea, il soggetto attuatore assicura, al termine degli interventi, il ripristino dello stato dei luoghi per la riconsegna dell'immobile agli aventi diritto.
4. Gli oneri a carico del comune provenienti dall'applicazione del presente articolo trovano la loro copertura finanziaria, nel limite delle risorse ad essa destinate di cui al successivo art. 7.
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Per la copertura degli oneri connessi alle previsioni di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sul «Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti» di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022, che trova copertura sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Qualora le risorse di cui al comma 1 non risultassero sufficienti si provvedera' ad integrare il «Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti» fino al completamento delle attivita' di ricostruzione del centro storico della Citta' di Camerino secondo le esigenze finanziarie che nel tempo si manifesteranno.
 
Art. 8

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 27 luglio 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2317

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Avvertenza:

L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/