Gazzetta n. 236 del 9 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 26 luglio 2023 |
Modifiche all'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, recante: «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo» e all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante: «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». (Ordinanza speciale n. 54). |
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto l'art. 1, commi 988, lettera b) e 990 della legge 145 del 2018, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020; Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 123 del 2019, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2020; Visto l'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021; Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022; Visto l'art. 134 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021; Visto il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; Vista l'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo»; Considerato che il Santuario della Madonna delle Grazie in Teramo, gravemente danneggiato dal sisma 2016 e parzialmente inagibile, e' destinatario di un finanziamento a valere sull'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, pari a euro 550.000; Considerato che, con nota prot. 1954 del 26 novembre 2020, il Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 ha dato atto dell'insufficienza di tale finanziamento a garantire gli interventi di ripristino dell'edificio, con conseguente necessita' di rimodulare il finanziamento assegnato; Considerato che nel frattempo gli interventi in oggetto sono stati finanziati dal Ministero della cultura con risorse a valere sul P.N.R.R. per un importo pari a euro 3.107.971,27, Linea d'azione n. 2 «Realizzazione di interventi di restauro del patrimonio del Fondo edifici di culto», di cui il FEC e' soggetto attuatore; Considerato che il concorrente finanziamento sisma di cui all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 necessita pertanto di riallocazione; Considerato che, sempre in Comune di Teramo, la Chiesta delle Benedettine di San Giovanni e' parte di un unico complesso immobiliare che ospita, nel c.d. Ex Monastero, la sede del conservatorio statale di musica «G. Braga», in una porzione dell'immobile di proprieta' comunale, attualmente inagibile a causa del sisma e gia' destinataria di un finanziamento in base alla citata ordinanza n. 6 del 2021, e che i lavori del complesso monumentale avrebbero dovuto estendersi anche alla Chiesa delle Benedettine in oggetto; Considerato che la Chiesa delle Benedettine e' divenuta nel frattempo destinataria di un finanziamento P.N.R.R. pari a euro 834.822,81, la cui gestione e' affidata dal Fondo edifici di culto al Comune di Teramo, in qualita' di soggetto attuatore esterno; Considerato che, a fronte della necessita' di redigere un progetto unitario in forza della continuita' strutturale dei due edifici e della prevalenza areale dell'Ex Monastero il Comune di Teramo, risulta difficoltoso coordinare le tempistiche e le procedure per l'attuazione del Piano, che finanzia la Chiesa, con quelle dell'ordinanza speciale n. 6/2021, che finanzia l'Ex Monastero; Considerata la conseguente proposta del Comune di Teramo di finanziare anche l'intervento di recupero della Chiesa delle Benedettine con fondi sisma, al fine di uniformare procedure e interventi; Considerato che, in base a detta proposta, la Prefettura di Teramo, con nota acquisita agli atti della Struttura commissariale CGRTS-0033560-A-23 giugno 2023, ha formulato richiesta di riallocare le risorse assegnate dal P.N.R.R. alla Chiesa delle Benedettine su altri edifici di proprieta' del FEC nella Provincia di Teramo, contestualmente destinando i fondi stanziati per il Santuario della Madonna delle Grazie al progetto unitario di ripristino del complesso di San Giovanni, con inclusione della Chiesa, stante la continuita' strutturale dei due edifici; Vista la nota commissariale CGRTS-0035165-P-5 luglio 2023, con cui si accoglie la proposta di destinare alla riparazione della chiesa delle Benedettine di San Giovanni in Teramo il finanziamento gia' previsto dall'ordinanza commissariale n. 38/2017 per l'intervento di riparazione del Santuario della Madonna delle Grazie, pari a euro 550.000,00; Considerato che si rende necessario modificare l'All. 1 all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, espungendo l'intervento relativo al Santuario della Madonna delle Grazie»; Considerato che, a tale scopo, si rende contestualmente necessario integrare la programmazione vigente mediante modifica dell'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, al fine di integrare l'intervento relativo all'Istituto Musicale «G. Braga» - (Ex Monastero di «San Giovanni»), gia' previsto, con l'intervento di riparazione della chiesa delle Benedettine di San Giovanni in Teramo con l'importo finanziato di euro 550.000,00; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 25 luglio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Modifiche all'All. 1 dell'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017. Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. L'All. 1 dell'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», e' eliminato l'intervento contraddistinto dal numero di progressivo n. 72, Santuario della Madonna delle Grazie. |
| Art. 2 Modifiche all'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo», al n. «5) Istituto Musicale "G. Braga": stima previsionale come da scheda CIR euro 5.015.400,00, gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020» viene aggiunto il seguente periodo «, con collegata chiesa delle Benedettine di San Giovanni, finanziamento pari a euro 550.000,00, a valere sull'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017». 2. L'art. 9, comma 1, della medesima ordinanza di cui al comma 1, e' modificato come segue «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 32.443.088,15. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente ordinanza, di importo pari a euro 23.441.387,04, trova copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, fatto salvo l'importo pari a euro 550.000 relativo all'intervento sulla chiesa delle Benedettine di San Giovanni, che trova copertura nell'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017; l'intervento di cui al medesimo art. 1, comma 1, numero 6), di importo stimato pari a euro 8.882.303,61, e l'ulteriore spesa per l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, a numero 2), come da importo di progetto esecutivo pari a euro 119.397,50, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'». |
| Art. 3
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 ( www.sisma2016.gov.it ) 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto- legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 26 luglio 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2306 |
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