Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 30 agosto 2023, n. 135 |
Regolamento recante le modalita' di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 7, che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che prevede i sistemi attraverso i quali si svolgono le procedure amministrative correlate all'arrivo e alla partenza delle navi; Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali; Visto in particolare l'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 121 del 2021, che prevede, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge n. 179 del 2012, e' designato autorita' nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato regolamento (UE) 2019/1239; Visto inoltre l'articolo 4, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 121 del 2021, che recita: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'autorita' nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorita' interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorita' competenti a livello nazionale e dell'Unione europea»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, concernente il regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.); Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota n. 11429 dell'11 luglio 2023; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota n. 16336 del 19 aprile 2023; Acquisito il concerto del Ministro della salute, espresso con nota n. 2770 del 17 maggio 2023; Acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, espresso con nota n. 30749 del 13 dicembre 2022; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 24 novembre 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 20695 del 7 giugno 2023 e successiva integrazione dell'11 luglio 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente regolamento definisce le modalita' di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 da parte delle autorita' interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorita' competenti a livello nazionale e dell'Unione europea.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198. - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. - Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185. - Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, si vedano le note alle premesse. |
| Allegato I
(articolo 3) ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DELLE NAVI, TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «Autorita' nazionale competente (ANC)»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima nazionale; b) «Sistema di interfaccia unica marittima europea (European Maritime Single Window enviroment - EMSWe)»: il quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per gli scali nei porti dell'Unione europea; c) «Altre autorita' interne competenti (AAIC)»: i Ministeri dell'interno e della salute, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Corpo della Guardia di finanza; d) «Port management Information System (PMIS)»: il sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; e) «SafeSeaNet»: il sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): «10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi: a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni; b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera t-bis), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale): «Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) - t) (omissis); t-bis) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l'attuazione della normativa comunitaria;». |
| Art. 3
Forme di cooperazione per assicurare l'interoperabilita' tra i vari sistemi informatici
1. La distribuzione dei dati tra il Sistema di interfaccia unica marittima europea e i sistemi in uso alle altre autorita' interne competenti, nonche' il loro riutilizzo, si realizza nello scenario e secondo le interconnessioni rappresentate nell'architettura informatica della EMSWe contenuta nella comunicazione della Commissione europea 2021/C 299/03 concernente il piano di attuazione pluriennale per il sistema di interfaccia unica marittima europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 299 del 27 luglio 2021. 2. Gli obblighi di dichiarazione della nave, costituenti il dato distribuito e scambiato tra l'Autorita' nazionale competente e le altre autorita' interne competenti, discendenti dalle disposizioni contenute negli atti giuridici dell'Unione europea, negli atti giuridici internazionali e nazionali, sono elencati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente regolamento, che individua anche la titolarita' e la responsabilita' nel trattamento dei dati anche per gli aspetti relativi alla tutela della protezione dei dati personali. 3. L'interoperabilita' tra la EMSWe e lo Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, e' assicurata dalla cooperazione tra l'ANC e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche mediante la previsione di specifici accordi. 4. Lo scambio dei dati e l'interoperabilita' dei sistemi tra le AAIC sono realizzati nel rispetto delle misure e delle prescrizioni in tema di cybersicurezza nazionale. 5. Per le esigenze delle amministrazioni, l'EMSWe rende disponibile l'accesso ai dati di interesse, anche tramite un portale WEB, con la possibilita' di eseguire il download degli stessi in formato excel, pdf, csv.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Comitato di coordinamento
1. Presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e' istituito il Comitato di coordinamento per garantire l'interoperabilita' tra i sistemi in uso alle altre autorita' interne competenti e per dare attuazione alle scelte necessarie ai fini dell'implementazione del sistema di interfaccia unica marittima europea. 2. Il Comitato di coordinamento e' presieduto dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera o da un ufficiale ammiraglio del Corpo suo delegato, ed e' composto da: a) un rappresentante del Ministero dell'interno; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; d) un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza. 3. Se si ravvisa l'esigenza di trattare aspetti riguardanti la cybersicurezza nazionale, la composizione del Comitato di cui al comma 2 e' integrata da un rappresentante dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 4. Al Comitato di coordinamento possono essere invitati a partecipare, quali osservatori, rappresentanti di altri enti o amministrazioni o delle associazioni di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento ha funzione consultiva e supporta l'Autorita' nazionale competente per l'individuazione delle azioni, procedure e tempistiche. 6. Il Comitato di coordinamento si riunisce su convocazione del Presidente e si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono disponibili a legislazione vigente e puo' avvalersi, a titolo gratuito, del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle singole amministrazioni. 7. Ai componenti del Comitato di coordinamento e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missione. 8. Le attivita' di segreteria del Comitato di coordinamento sono svolte dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. |
| Art. 5
Diritti di accesso e protezione dei dati
1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono titolari del trattamento dei dati ricevuti, scambiati, usati tramite il sistema della EMSWe, relativi agli equipaggi, ai passeggeri, alle merci nonche' alle previsioni di viaggio, accosto e sosta in porto delle navi, secondo la ripartizione di cui all'allegato I. 2. L'amministrazione competente assicura che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali, sono individuati, nel rispetto, in particolare, dei principi di proporzionalita' rispetto alla specifica finalita' perseguita e di minimizzazione, le modalita' e i tempi di conservazione dei dati personali, da limitarsi al tempo strettamente indispensabile alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attivita' oggetto di autorizzazione, nonche' le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.
Note all'art. 5: - Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. |
| Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 agosto 2023
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro dell'interno Piantedosi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro della salute Schillaci Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2916 |
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