Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 26 luglio 2023 |
Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023. (Ordinanza speciale n. 49). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 11 e 32; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Tenuto conto del nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016, ed efficace dal 24 luglio 2023; Considerato che, con le ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione e' assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici; Considerato altresi' che i programmi di interventi straordinari approvati con le suddette ordinanze, ivi incluso quello di rigenerazione urbana connessa al sisma, che integrano e completano, attraverso le risorse commissariali, gli interventi previsti dal PNC del PNRR, intendono contribuire concretamente alla ricostruzione fisica di parti essenziali del patrimonio pubblico, alla rivitalizzazione sociale ed economica dei territori e alla qualita' della vita dei cittadini, nel rispetto della normativa, dei presupposti e dei criteri tipici dell'azione di ricostruzione in senso lato a seguito dei danni generati dai richiamati eventi calamitosi; Tenuto conto delle esigenze manifestate dai comuni e dai soggetti responsabili degli interventi e delle peculiarita' dei processi di ricostruzione e rigenerazione in corso, che consentono di affermare il carattere prioritario delle azioni volte al ripristino delle condizioni di funzionalita' e sicurezza del sistema pubblico urbano a partire dalle infrastrutture primarie e dai sottoservizi, in quanto garantiscono l'effettiva agibilita' del patrimonio edilizio in via di ricostruzione e il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni; Dato atto altresi' dello straordinario rilievo degli interventi previsti dalle richiamate ordinanze, che devono avere immediato seguito, nonche' dell'urgenza di provvedere nei termini previsti dalle citate ordinanze, ad affidare i servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione, anche con affidamento diretto, con riferimento ai diversi e specifici incarichi professionali previsti per la ricostruzione; Considerato che l'intera attivita' della ricostruzione, al pari della contrattualistica pubblica, deve ispirarsi al principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto pertanto, in considerazione della numerosita' degli interventi e della assoluta urgenza di provvedere anche al ripristino di essenziali servizi pubblici e di opere di urbanizzazione nei comuni colpiti dal sisma del 2016, di qualificare gli interventi previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 quali interventi di particolare urgenza e criticita', ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Ritenuto altresi' necessario, analogamente a quanto gia' stabilito in altre ordinanze speciali (ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021, ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021, ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021), consentire alle stazioni appaltanti l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione fino alla soglia europea, oggi stabilita dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dunque per un importo massimo di euro 215.000, con le modalita' di cui all'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo; Considerato inoltre che, per la numerosita' e l'urgenza degli interventi da avviare in attuazione delle predette ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sulla base delle procedure semplificate dei controlli concordate con ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016, e' auspicabile che i soggetti responsabili degli interventi provvedano all'affidamento dei contratti secondo gli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, e pubblicati sul sito istituzionale della Struttura commissariale, facendo salvi gli affidamenti e le procedure gia' avviati; Considerato che, allo scopo di consentire ai soggetti responsabili degli interventi, di adeguarsi agli Atti tipo, appare necessario prorogare al 18 agosto 2023 i termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione e per l'avvio delle relative procedure; Visti, infine, l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Ritenuta sussistente la necessita' di dichiarare provvisoriamente efficace la presente ordinanza in considerazione della breve tempistica (nonostante la disposta proroga al 18 agosto 2023) a disposizione dei soggetti responsabili per avviare i numerosi interventi urgenti previsti dalle richiamate ordinanze nn. 109, 129 e 137, anche mediante l'utilizzo degli Atti tipo e nell'ottica del nuovo Accordo di alta sorveglianza efficace dal 24 luglio 2023; Acquisita l'intesa in data 25 luglio 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione
1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dall'art. 11, comma 2, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonche' per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo. 2. Ai fini di cui al comma precedente, i soggetti responsabili degli interventi di attuazione delle citate ordinanze, possono procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e, quindi, per un importo massimo di euro 215.000, con le modalita' previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo e applicando la relativa disciplina. 3. Ai fini di cui al presente articolo e nell'ottica del principio del risultato, e' comunque consentita l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023. |
| Art. 2
Procedure tipo per gli affidamenti
1. Fatte salve le procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti responsabili degli interventi si attengono preferibilmente agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, e pubblicati sul sito istituzionale della Struttura commissariale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate dei controlli concordate con ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. I soggetti responsabili degli interventi motivano le ragioni per cui intendono discostarsi dagli Atti tipo di cui al precedente comma. |
| Art. 3
Termini
1. I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalita' dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalita' prevista dalla normativa vigente. |
| Art. 4
Efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 26 luglio 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2297 |
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