Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 agosto 2023, n. 134
Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07, recante «Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie» e, in particolare, il capo 6, sezione 6.1, n. 98, lettera b);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare l'articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;
Visto l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato comma 648 e che subordina l'adozione del medesimo regolamento a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto, altresi', il comma 674 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che subordina alla dichiarazione di compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell'Unione europea, l'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della medesima legge n. 178 del 2020;
Vista l'autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato SA.44627, di cui alla decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016, ai fini dell'adozione del regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge n. 208 del 2015;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125, recante «Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 5, del suddetto regolamento n. 125 del 2017, che prevede che «...in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento puo' proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento»;
Considerato che il regime di incentivazione di cui al predetto decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125, e' scaduto il 16 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto, e che, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 674, della legge n. 178 del 2020, e' stata effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 27 ottobre 2022 la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell'erogazione dei contributi per gli anni dal 2023 al 2026;
Vista la decisione C(2022) 9697 final del 19 dicembre 2022 «Aiuto di Stato SA.103856 - Italia "Ferrobonus" - incentivi al trasporto ferroviario», con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario;
Considerato che l'autorizzazione della Commissione europea considera le attivita' svolte nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, per un importo stimato di 22 milioni di euro annui;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 23069 del 1° giugno 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 20 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) «soggetto gestore»: la societa' RAM, logistica, infrastrutture e trasporti S.p.A., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento, di seguito RAM;
c) «trasporto intermodale»: trasporto di merci nella stessa unita' di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o piu' modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi di scambio modale;
d) «trasporto trasbordato»: trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, con rottura di carico;
e) «nodo logistico»: punto nodale per la raccolta, la separazione, il trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gli interporti;
f) «interporto»: complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalita' di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione;
g) «imprese utenti di servizi ferroviari»: imprese, che commissionano treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato;
h) «operatore del trasporto combinato»: soggetto che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti alle operazioni di trasporto multimodale e che assume la responsabilita' dell'esecuzione del contratto;
i) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la cui attivita' principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne garantisce la trazione, ivi comprese le imprese che forniscono la sola trazione;
l) «treno completo»: il treno acquistato in tutta la sua capacita' di prestazioni da un unico cliente;
m) «influenza dominante»: l'influenza esercitata da un'impresa ferroviaria quando, direttamente o indirettamente, riguardo a un'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controlla la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) puo' designare piu' della meta' dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
n) «portale albo degli autotrasportatori»: il portale istituito presso il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le attivita' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e di cui all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea) e' pubblicato nella GUUE del 26
ottobre 2012 n. C 326.
- La Comunicazione della Commissione 2008/C 184/07
(Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle
imprese ferroviarie) e' pubblicata nella GUUE del 22 luglio
2008 n. C 184.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta l'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato».
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Si riportano i commi 648 e 649 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«648. Per il completo sviluppo del sistema di
trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' altresi' autorizzato a concedere
contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale
in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in
Italia. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Agli stessi fini puo' essere utilizzata quota parte delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
649. L'individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648
sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12.
- Si riportano i commi 673 e 674 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«673. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori
25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.
674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui
ai commi 672 e 673 del presente articolo e' subordinata
alla dichiarazione di compatibilita' da parte della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti 14 luglio 2017, n. 125
(Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi
648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto
2017:
«Art. 3 (Risorse finanziarie). - 1. Il presente
regolamento disciplina le modalita' di assegnazione dei
contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle risorse statali
disponibili.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge n.
208 del 2015, le suddette risorse possono subire riduzioni
in caso di minori risparmi rispetto alle stime di cui al
secondo periodo del citato articolo 1, comma 645.
3. Tali fondi possono essere incrementati da ulteriori
risorse derivanti dall'utilizzo di quota parte delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
4. Altre risorse destinate o da destinare per le
finalita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento da
parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano possono essere oggetto di intese operative con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed erogate
secondo le previsioni di cui all'articolo 12.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche' in caso di
ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto
ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di
concessione dei contributi di cui al presente regolamento
puo' proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il
regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque
anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
regolamento.».
- La Decisione della Commissione europea del 19
dicembre 2022, caso SA.103856 (Autorizzazione degli aiuti
di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea) e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 marzo 2023,
n. C 110.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
(Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n. 170.
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale per
l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori):
«Art. 9 (Attribuzioni). - 1. Il Comitato centrale per
l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione
di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi;
b);
c);
d) determinare la misura delle quote dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a
quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle
spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in
particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla
Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla
formulazione delle strategie di governo del settore
dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione
del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad
attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su
progetti di provvedimenti amministrativi in materia di
autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di
certificazione di qualita' delle imprese che effettuano
trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di
rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di
qualita' di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo
7;
g);
h) attuare le direttive del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti
informatici e telematici;
l);
l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza
con specifico riferimento a progetti normativi, alla
risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al
mercato dell'autotrasporto e alla professione di
autotrasportatore;
l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarita' delle
imprese iscritte, in relazione alle modalita' concrete di
svolgimento dell'attivita' economica ed alla congruita' fra
il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti,
nonche' alla regolarita' della copertura assicurativa dei
veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti
nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi
informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di
commercio;
l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle
imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e
continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio
della professione come definiti ai sensi del regolamento
(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009;
l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli
interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici
della motorizzazione civile in materia di iscrizione,
sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli
autotrasportatori, nonche' di applicazione delle sanzioni
disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale
sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e
all'ufficio della motorizzazione civile competente. I
provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e
sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio
della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.».
- Si riporta l'articolo 83-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi). - 1.
2.
3.
4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma
non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i
prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale
delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in
materia di sicurezza stradale e sociale.
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto
a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi
retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente
e' tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione
del contratto tale regolarita' mediante acquisizione del
documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il
committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e
4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui
al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato
in solido con il vettore, nonche' con ciascuno degli
eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla
cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i contributi
previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti,
dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso
della durata del contratto di trasporto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui
risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali.
4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e'
effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma
4-bis, fino alla data di adozione della delibera del
presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. A
decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo
periodo, la verifica sulla regolarita' del vettore e'
assolta dal committente mediante accesso ad apposita
sezione del portale internet attivato dal citato Comitato
centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la
qualificazione di regolarita' del vettore a cui si intende
affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal
fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna
intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica
dalle amministrazioni e dagli enti competenti
l'informazione necessaria a definire e aggiornare la
regolarita' dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto
stipulato in forma non scritta il committente che non
esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al
comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si
assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli
obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per
suo conto eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il
vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione
rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore
a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola
ai fini del versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con
riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel
primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base
delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per
autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento
il valore preso a riferimento al momento della
sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo
adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato
anche in relazione alle variazioni delle tariffe
autostradali italiane.
6. - 11.
12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il
termine di pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti di trasporto di merci su strada non puo',
comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti
dalla data di emissione della fattura da parte del
creditore. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le
parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi
volontari di settore, conclusi tra organizzazioni
associative di vettori rappresentati nella Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al
comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del
corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla
data di emissione della fattura, oltre agli interessi
moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni
di cui al comma 14.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si
applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori
della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al
servizio di trasporto di merci su strada.
14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e
13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari
al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non
inferiore a 1.000 euro.
15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
16.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti
non possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita'
commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi
circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attivita' e servizi integrativi o che
prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu'
tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per
autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali
alle finalita' dell'obbligo, come individuati da apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei
combustibili alternativi ai sensi della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono
principi generali in materia di tutela della concorrenza e
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione.
19. All' articolo 1, comma 3, primo periodo, del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole:
«iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite
dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche
normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della
chiusura di almeno settemila impianti nel periodo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo» sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione
del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza
e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e
della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di
sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto i criteri di
vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli
interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui
all' articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli
importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente
articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con
particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
e fiscale delle indennita' di trasferta e
all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro
dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le
prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi
per la formazione professionale e per processi di
aggregazione imprenditoriale.
24.
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e'
fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008
relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all' articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni
di euro, e' riconosciuto un credito di imposta
corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale
tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo,
di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta
attivita'. La misura del credito di imposta deve essere
determinata in modo tale che, per i veicoli di massa
massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito di imposta e' usufruibile in
compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle
imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei
limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e,
limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non
imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali
e alla formazione professionale sono destinate risorse
rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente
comma. Le risorse complessive di cui al presente comma
potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il
completamento di progetti di aggregazione o di formazione,
sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo
le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con
termini da fissare con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24,
25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili
sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,
n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli
interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del
presente decreto, previa autorizzazione della Commissione
europea.
31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
individua, tra le misure del presente articolo, quelle
relativamente alle quali occorre la previa verifica della
compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea.».
 
Art. 2

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge n. 208 del 2015, nei limiti dell'incremento stanziato per il periodo 2023-2026 ai sensi all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalita' negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita' di trasporto maggiormente sostenibili.
3. Eventuali ulteriori risorse destinate o da destinare per le finalita' di cui al presente articolo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere oggetto di intese operative con il Ministero ed erogate nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nonche' in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento puo' proseguire oltre l'anno 2026, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente autorizzato dalla Commissione europea scade il 31 dicembre 2027. In ogni caso tali risorse sono utilizzate fino alla concorrenza del limite di cui all'articolo 5, comma 2.

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini previsti da apposito accordo di servizio stipulato con il Ministero.
2. Il soggetto gestore:
a) collabora con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso agli incentivi;
b) fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
c) realizza la gestione operativa concernente i provvedimenti adottati nel rispetto del presente regolamento, ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita';
d) fornisce assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali incentivi;
e) monitora l'andamento dei procedimenti e svolge le relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale.
3. Gli oneri derivanti dall'accordo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 2 nel limite massimo annuo dell'1,5 per cento e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto: a) per il personale impiegato, delle giornate-uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, nonche' degli eventuali costi per viaggi e trasferte; b) per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attivita', delle spese da sostenere; c) per le componenti di costo indiretto, della percentuale convenzionalmente riconoscibile. Tali oneri sono riconosciuti previa presentazione e approvazione di apposita e documentata rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo e in conformita' al preventivo.
4. Il Ministero esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza e di controllo in ordine alle attivita' del soggetto gestore. A tal fine, quest'ultimo assicura la massima collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attivita' tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.

Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
«5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.».
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo nonche', a condizioni di reciprocita', le imprese utenti di servizi ferroviarie e gli operatori del trasporto combinato aventi sede in Svizzera, costituiti in forma di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, i soggetti di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituiti ed essere iscritti nel registro delle imprese o equivalenti;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 94 e 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili;
c) non essere sottoposti a fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, o a procedure di liquidazione e scioglimento della societa';
d) essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) operare nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di lavoro;
f) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
g) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
h) aver integralmente restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata eventualmente gia' disposta la restituzione;
i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonche' dei presupposti per l'accesso al contributo, deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione.
4. La sopravvenuta assenza dei requisiti di cui al comma 2 costituisce causa di revoca del contributo e recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 13.
5. Le imprese che richiedono il contributo sono obbligate ad attenersi alle prescrizioni, dell'Unione europea e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.
6. Le imprese soggette a influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria sono obbligate a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione, pena la non ammissibilita' al contributo.

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 94 e 97 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
«Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E'
causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale,
in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza, con
riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di
decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al
controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del
medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo'
subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la
sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi
indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore
tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se
si tratta di societa' in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui
alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica
l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti
degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresi' esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione
sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e
dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori
economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
prodotto, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto
redatto, con attestazione della sua conformita' a quello
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi
del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita';
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia
in corso un procedimento per l'accesso a una di tali
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95
del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.
L'esclusione non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non
intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione.
6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate
nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di
aggiudicare non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato oppure quando e' intervenuta la
riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della
condanna medesima.».
«Art. 97 (Cause di esclusione di partecipanti a
raggruppamenti). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento
non e' escluso qualora un suo partecipante sia interessato
da una causa automatica o non automatica di esclusione o
dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si
sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha
adempiuto ai seguenti oneri:
a) in sede di presentazione dell'offerta:
1) ha comunicato alla stazione appaltante la
causa escludente verificatasi prima della presentazione
dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione
dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonche' il
soggetto che ne e' interessato;
2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del
comma 2 o l'impossibilita' di adottarle prima di quella
data;
b) ha adottato e comunicato le misure di cui al
comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente
si e' verificata successivamente alla presentazione
dell'offerta o il requisito di qualificazione e' venuto
meno successivamente alla presentazione dell'offerta.
2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al
raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli
articoli 94 e 95 o non e' in possesso di uno dei requisiti
di cui all'articolo 100, il raggruppamento puo' comprovare
di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito
dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilita'
sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono
ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il
raggruppamento non e' escluso dalla procedura d'appalto. Se
la stazione appaltante ritiene che le misure siano
intempestive o insufficienti, l'operatore economico e'
escluso con decisione motivata.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi
ordinari. Si applicano altresi' ai consorzi fra imprese
artigiane, nonche' ai consorzi stabili limitatamente alle
consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i
requisiti di cui i consorzi si avvalgono.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, S.O.
n. 268.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011, S.O. n.
214.
 
Art. 5

Presupposti
e misura dell'incentivo

1. L'incentivo di cui al presente regolamento e' rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:
a) a dimostrare, per il periodo di almeno un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020;
b) a incrementare, per un periodo di dodici mesi consecutivi successivi al periodo di cui alla lettera a), il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato realizzato in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020;
c) a mantenere, nei dodici mesi successivi all'ultima annualita' di incentivazione, un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020.
2. All'impresa richiedente e' riconosciuto un contributo in ragione dei treni*km effettuati nei dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino a un massimo di euro 2,50 per ogni treno*km di trasporto intermodale o trasbordato. Tale misura base puo' essere adeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui all'articolo 2, commi 3 e 4. In tali casi, l'adeguamento della misura e' disposto con decreto del Direttore generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita', sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i limiti di cui all'articolo 11.
3. Ai fini della quantificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto.
4. Il valore unitario del contributo per treno*km puo' essere definito, con provvedimento del Direttore generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita', anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli treni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effetto incentivante della scelta intermodale. La trazione non elettrica e' limitata strettamente a tratti di raccordo che assicurano la continuita' operativa del percorso su ferrovia.
 
Art. 6

Attribuzione dei contributi

1. Il Ministero comunica, entro quarantacinque giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilita' dell'impresa richiedente al contributo.
2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del quadriennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), con l'acquisizione di contratti conclusi direttamente con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi.
3. Il contributo e' attribuito a condizione che, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento, siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1. Ai soli fini del raggiungimento di tale soglia, e dietro presentazione di idonea documentazione, si considerano come effettuati i treni*km non realizzati per cause non imputabili all'impresa.
4. I beneficiari, che sono operatori del trasporto combinato, sono tenuti a ribaltare almeno il 50 per cento del contributo a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di trasporto ferroviario oggetto del contributo medesimo, secondo le modalita' di cui all'articolo 10.
 
Art. 7

Modalita' di erogazione
dei contributi

1. Il contributo per treno*km, attribuibile ai sensi dell'articolo 6, e' quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica. Qualora, le risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla loro riduzione in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.
 
Art. 8

Procedura di accesso

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi e' determinata con apposito provvedimento del Direttore generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita', da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 e' approvato il modello per la presentazione delle domande e sono fornite istruzioni operative necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.
 
Art. 9

Istruttoria delle domande
e quantificazione del contributo

1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalita' previste dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 8 il soggetto gestore procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
2. L'ammissione al contributo e' notificata dal Ministero tramite posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore. In caso di esito negativo delle attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il contributo e' quantificato, annualmente, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalita' di cui all'articolo 12. I contributi sono erogati secondo quanto disposto dall'articolo 7.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella
motivazione del provvedimento finale di diniego indicando,
se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare
nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.».
 
Art. 10

Termini e modalita' del ribaltamento
del contributo

1. Gli operatori del trasporto combinato, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela, verificano la regolarita' delle imprese-clienti nazionali presso il portale albo degli autotrasportatori. Per le imprese non italiane aventi sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, la regolarita' e' accertata tramite identificativi rilasciati da organismi equivalenti alla Camera di commercio, dai quali risultino tutte le informazioni anagrafiche analogamente a quanto richiesto per le imprese italiane nonche' l'identita' del legale rappresentante.
2. La quota di contributo non e' ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche di cui al comma 1. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, e' effettuato dopo le verifiche di cui al comma 1.
3. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario del contributo, entro sessanta giorni dal ricevimento, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati. Entro i successivi trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero, con le modalita' indicate nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.
 
Art. 11

Cumulo dell'incentivo

1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali locali, la contribuzione complessiva non puo' eccedere:
a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri accessori quali quelli inerenti alla verifica, formazione treno e manovra;
b) per ciascun servizio ferroviario, il 50 per cento del differenziale media su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei costi esterni per esternalita' negative per unita' di massa di merce trasportata.
2. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, verifica, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati nel comma 1.
 
Art. 12

Rendicontazione
e monitoraggio

1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento, l'impresa trasmette al Ministero, con le modalita' riportate nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1:
a) il riepilogo dei treni*km effettuati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza del primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della liquidazione del contributo, quali origine, destinazione, estremi della lettera di vettura, chilometraggio; il documento e' corredato delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, attestanti la veridicita' dei dati ivi riportati;
b) copia dei contratti con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi relativi ai trasporti effettuati.
2. Il contributo e' quantificato a consuntivo dei singoli periodi di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 5 e sulla base dei treni*km effettivamente realizzati nel periodo incentivato.
3. Il Ministero da' comunicazione ai singoli interessati in ordine all'ammontare del contributo agli stessi spettante tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo la disponibilita' di cassa.
4. Ai fini del monitoraggio per l'accertamento del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nel corso dei dodici mesi decorrenti dalla scadenza dell'ultimo periodo di incentivazione, il Ministero, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento del volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo.
5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono al Ministero, con le modalita' riportate nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, entro sessanta giorni dal termine di scadenza di dodici mesi dall'ultimo periodo di incentivazione:
a) l'elenco dei treni*km effettuati nel periodo di dodici mesi soggetto a monitoraggio;
b) gli ulteriori dati richiesti dal Ministero.
6. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore, rende disponibili, in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio, che sono resi accessibili anche sul sito istituzionale.
7. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicita' dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei treni*km.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
 
Art. 13

Recupero dei contributi

1. Nei casi di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai contributi per alcun periodo di incentivazione ed e' tenuto alla restituzione integrale del contributo eventualmente gia' percepito.
2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione del contributo, il Ministero procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso, nonche' al recupero dell'ultima annualita' di contributo percepito al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 10.
3. All'esito del monitoraggio, in caso di mancato adempimento all'obbligo di mantenere per ulteriori dodici mesi successivi al periodo di incentivazione finanziato il volume di traffico ferroviario raggiunto, il Ministero procede ad un recupero dei contributi erogati per l'ultimo periodo di incentivazione in misura pari alla percentuale di riduzione di traffico riscontrata in sede di verifica.
4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.
 
Art. 14

Controlli

1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento. A tal fine, il Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altra amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie e puo', altresi', acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di incentivazione, anche ai fini di verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Note all'art. 14:
- Si riportano gli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A):
«Art. 75 (L-R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la
revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando
l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano
comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore
dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L).».
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.».
 
Art. 15

Norme finali

1. Tutta la documentazione che le imprese devono presentare ai sensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.
2. Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero ai fini del presente regolamento, secondo i contenuti e le modalita' comunicati dal Ministero stesso direttamente o per il tramite del soggetto gestore.
3. Il Ministero trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, una relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente regolamento.
 
Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 agosto 2023

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3011