Gazzetta n. 233 del 5 ottobre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 22 settembre 2023 |
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di quattromiladuecentocinquanta societa' cooperative. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'
Visto l'art. 223-septiesdecies delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 30 ottobre 2021 che, all'art. 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico; Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Considerato che dagli accertamenti effettuati le n. 4.250 societa' cooperative riportate nell'elenco allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, non depositano il bilancio da piu' di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie; Tenuto conto che il predetto elenco e' stato fornito da Unioncamere, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 223-septiesdecies delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile; Preso atto che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto e' stata verificata, da parte dell'Agenzia delle entrate, l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva, cosi' come dispone l'art. 223-septiesdecies delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile;
Decreta:
Art. 1
E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di n. 4.250 societa' cooperative, riportate nell'elenco allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto. |
| Elenco N. 4/2023 cooperative da sciogliere per atto d'autorita' senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3
I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale - Lazio di Roma nel termine di sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2023
Il direttore generale: Donato |
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