Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 agosto 2023
Ripartizione delle risorse, per il secondo semestre dell'anno 2021, di cui al decreto 5 aprile 2022, recante: «Modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.


IL DIRETTORE GENERALE
per la regolazione dei contratti pubblici
e la vigilanza sulle grandi opere

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'articolo 133, commi 3 e 6, che prevedono che per i lavori di cui lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti «si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento» e che «il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'articolo 216, comma 27-ter, secondo cui: «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», e, in particolare, l'articolo 1-septies;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 398;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 29, comma 13;
Considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 73 del 2021, stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili proceda, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 1-septies;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2022, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2022 recante «Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 4 aprile 2022, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»» ai fini del corretto calcolo della compensazione da parte del direttore dei lavori, per il materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature»;
Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, all'articolo 1-septies, comma 4, che le istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento sono presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-septies, relativo al semestre di riferimento;
Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 6 dell'articolo 1-septies, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente e che possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto;
Visto il comma 8 del menzionato articolo 1-septies che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui possono ricorrere, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse disponibili, i soggetti indicati nel comma 7 del medesimo articolo 1-septies, in caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 6;
Considerato, che, il decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 8, dell'articolo 1-septies, che ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga;
Considerato che il suddetto comma 8 del citato articolo 1-septies demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la disciplina delle modalita' di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;
Visto il decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2022 recante la disciplina, relativa al secondo semestre 2021, delle modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021 recante «Modalita' operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa alle istanze di compensazione, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies;
Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1-septies, la compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto relativo al secondo semestre dell'anno 2021 di cui al comma 1, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu' anni;
Considerato che, per i fini di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 P.G. 1 nello stato di previsione dell'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - CDR 2 - assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 234 del 2021, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022 ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi con riferimento al secondo semestre dell'anno 2021 e che, per le finalita' di cui al citato articolo 1-septies, tale spesa deve confluire nel Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al comma 8 del medesimo articolo;
Considerato che, al fine di garantire la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse, indicati all'articolo 1-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge 73 del 2021, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale n. 84 del 2022 definisce le predette categorie di impresa assegnando a ciascuna di esse quota parte della dotazione del Fondo, istituito dal comma 8 del medesimo articolo 1-septies, pari a euro 100.000.000,00 come di seguito specificata:
a) per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari al 34 per cento;
b) per «media impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria, e' assegnata una dotazione pari al 33 per cento;
c) per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari al 33 per cento;
Considerato altresi', che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 84 del 2022 fissa in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto relativo al secondo semestre 2021 previsto dall'articolo 1-septies, comma 1, decreto-legge n. 73 del 2021 i termini per la presentazione delle istanze da parte di ciascuno dei soggetti indicati al citato articolo 1-septies, comma 7, utilizzando la piattaforma raggiungibile attraverso il link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it e compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l'apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate - Interpello n. 956-83/2022 - acquisita al prot. n. 2395 del 12 marzo 2022 della direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, in risposta alla nota della medesima direzione generale prot. n. 147 del 12 gennaio 2022 concernente i chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, secondo cui, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi dei materiali da costruzione sono da configurarsi quali «"mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro"»;
Vista la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 dell'Agenzia delle entrate «Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). Articoli 2, 3 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1972» che conferma che «Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l'erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi "mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle «cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro."»;
Considerato che, a seguito della ricezione delle istanze sono pervenute, entro i termini, n. 1199 richieste di Stazioni appaltanti, relative a n. 2333 istanze di imprese per un importo di euro 121.285.049,10, e che l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a euro 103.495.893,03 per n. 1059 Stazioni appaltanti ammesse suddiviso per categoria di imprese, come di seguito specificato:

===================================================================== | | Stazioni appaltanti | | |  Categoria | richiedenti |  Ammontare richieste | +====================+=====================+========================+ |Piccola impresa |n. 478 |€ 16.233.637,46 | +--------------------+---------------------+------------------------+ |Media impresa |n. 414 |€ 28.487.181,18 | +--------------------+---------------------+------------------------+ |Grande impresa |n. 167 |€ 58.775.074,39 | +--------------------+---------------------+------------------------+

Considerato che ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile 2022, si prevede che, nell'ambito della ripartizione del Fondo, purche' l'importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilita' complessiva del Fondo per le compensazioni relative al secondo semestre 2021, in caso sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa piccola, media e grande, ai fini dell'erogazione delle risorse ai soggetti di cui all'articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, la direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in base agli importi delle richieste ammesse a contributo, secondo il principio di proporzionalita';
Considerato altresi' che ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile 2022, le eventuali risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell'anno 2021, eccedenti l'importo complessivamente assegnato ai soggetti indicati all'articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 all'esito del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021, sono utilizzate per il riconoscimento delle compensazioni relative al secondo semestre dell'anno 2021;
Considerato che l'importo delle richieste ammissibili, pari a euro 103.495.893,03, rientra nella disponibilita' complessiva del Fondo;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nella misura di euro 103.495.893,03.

Decreta:

Art. 1

Approvazione della ripartizione del Fondo

In relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, e' approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di euro 103.495.893,03, come indicato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 
Allegato
PICCOLA IMPRESA

Parte di provvedimento in formato grafico
MEDIA IMPRESA

Parte di provvedimento in formato grafico
GRANDE IMPRESA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Erogazione delle risorse

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 aprile 2022, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono assegnate ai soggetti indicati nell'Allegato 1 nella misura ivi riportata.
2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il Ministero ha riconosciuto un'anticipazione nella misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
 
Art. 3

Controlli e procedura di recupero

1. Qualora, a seguito dei controlli anche a campione effettuati ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, venga accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo, si provvedera', ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Roma, 9 agosto 2023

Il direttore generale: Cappelloni

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2917