Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 21 settembre 2023
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Cremona», registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1362/2007 della Commissione del 22 novembre 2007.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1362/2007 della commissione del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - serie L 305 del 23 novembre 2007, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Salame Cremona»;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;
Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;
Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022;
Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto, fermo restando che detta zona e' suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - direzione generale della Sanita' animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 90 del 16 aprile 2022;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022;
Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attivita' previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;
Vista le ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;
Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023;
Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 122 del 26 maggio 2023;
Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 163 del 14 luglio 2023;
Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 203 del 31 agosto 2023;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorita' centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;
Considerato che la peste suina africana e' un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, e' categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Tenuto conto che la peste suina africana puo' avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditivita' del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttivita' del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;
Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP Salame Cremona, con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;
Considerato che la presenza della peste suina africana e' stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP Salame Cremona di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorita' nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorita' nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;
Vista la richiesta, inviata da un gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo del Salame Cremona IGP, acquisita con protocollo n. 0467163 dell'11 settembre 2023, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 (metodo di produzione) del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticita' che coinvolge la filiera suinicola del Salame Cremona IGP;
Considerato che, in assenza del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi di legge, la richiesta e' sottoscritta da un numero di aziende produttrici di Salame Cremona superiore al 30% del totale di iscritti al sistema di controllo, e che tali aziende rappresentano una quota superiore al 51 % della produzione controllata, soddisfacendo i requisiti per la presentazione di domande di modifica del disciplinare di una DOP o di una IGP, come stabilito dall'art. 27, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013;
Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della peste suina africana, in zone diverse da quelle gia' identificate e delimitate;
Considerata, altresi', la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della IGP Salame Cremona, connessa alle conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie;
Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie;
Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di Salame Cremona IGP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della IGP;
Vista la dichiarazione, resa in data 24 luglio 2023 da IFCQ Certificazioni srl, organismo di controllo della IGP Salame Cremona, integrata in data 12 settembre 2023, attestante che, il peso medio vivo di tutte le partite di suini macellati nel primo semestre del 2023 e' stato pari a 172,76 kg, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, gli allevamenti che hanno consegnato partite di suini con peso vivo medio tra 176,01 kg e 184,00 kg sono stati 1.654 su un totale di 2.236 allevamenti, pari quindi al 73,97% del totale, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, le partite di suini di peso vivo medio comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg sono state 8.457 su un totale di partite avviate alla macellazione di 32.260, pari quindi al 26,22% del totale;
Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, e' possibile ipotizzare, per almeno dodici mesi, un incremento rilevante dei suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della filiera e dei soggetti iscritti;
Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti in futuro;
Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurira', realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP Salame Cremona, e sara' intimamente connessa alle future decisioni delle autorita' sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;
Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dai soggetti iscritti al sistema di controllo, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della singola partita (peso vivo) destinata alla macellazione;
Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita' della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorita' sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di peste suina africana;
Visto le comunicazioni trasmesse dalle Regioni Lombardia acquisita al protocollo n. 0480749 del 14 settembre 2023, Emilia Romagna acquisita al protocollo n. 0482027 del 15 settembre 2023, Piemonte acquisita al protocollo n. 0492293 del 18 settembre 2023 e Veneto acquisita al protocollo n. 0507555 del 18 settembre 2023, che conferma quanto comunicato dai sopra citati soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP proponenti la modifica e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Salame Cremona», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-quinquies del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Salame Cremona» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

Provvede

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Salame Cremona» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1362/2007 della commissione del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - serie L 305 del 23 novembre 2007,
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Salame Cremona» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per mesi dodici.
Roma, 21 settembre 2023

Il dirigente: Cafiero