Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 29 agosto 2023 |
Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'art. 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto in particolare l'art. 1, comma 204, lettera b), della citata legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che introduce il comma 7-bis all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarieta' di cui all'art. 26 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 gia' costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi gia' costituiti alla data del 31 dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023; Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, ovvero mediante la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015 con il quale e' stato istituito il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016 ed il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 102661 del 5 febbraio 2019 con i quali sono state apportate delle modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015; Visto l'accordo collettivo stipulato in data 28 dicembre 2022 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA, con il quale le parti sociali firmatarie, nei termini previsti dalla legge, hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, ampliando la platea dei destinatari del Fondo, e art. 30, comma 1-bis della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e di adeguare quindi l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021; Considerato che con l'accordo innanzi citato del 28 dicembre 2022 e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico al fine di adeguare i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; Ritenuto, pertanto, di modificare, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, cosi' come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016 e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 102661 del 5 febbraio 2019, alla luce dell'accordo del 28 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. Il «Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico» (d'ora in avanti, «Fondo»), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, cosi' come modificato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016, e successivamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 102661 del 5 febbraio 2019, non ha personalita' giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione. 2. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni, gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'INPS distintamente. |
| Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e altre tutele nei termini di cui alle successive disposizioni. 2. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende gia' ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita'. 3. Ai fini della determinazione del computo dei dipendenti e della soglia dimensionale di cui all'art. 5, comma 4, primo, secondo e terzo alinea, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni. 4. Il Fondo ha lo scopo di: a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di un assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per le causali previste dall'art. 11 e dall'art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni; b) contribuire allo svolgimento di programmi formativi, ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni; c) assicurare un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni o straordinarie, ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni. |
| Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, di cui cinque designati dalle organizzazioni datoriali ASSTRA, ANAV e AGENS e cinque designati dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrapsorti, FAISA CISAL e UGL FNA stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 28 dicembre 2022. 2. Il Comitato amministratore si compone altresi' di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni. 4. Il Comitato elegge il Presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Associazioni sindacali dei lavoratori. 5. Nel caso in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvedera' alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al presente articolo. 6. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti. 7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni. 8. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 10. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo. 11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. |
| Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha il compito di: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti alle parti firmatarie dell'accordo del 28 dicembre 2022 e anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo, alle parti firmatarie dell'accordo del 28 dicembre 2022, i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita'; e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell'accordo del 28 dicembre 2022 proposte di modifica all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali nonche' dell'economia e delle finanze; g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti. |
| Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 4: a) all'erogazione di assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni; b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua; c) all'erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI); d) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo. 2. L'assegno di integrazione salariale di cui al precedente comma 1, lettera a), richiede che la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa sia dovuta per le causali di cui all'art. 11, ovvero per le causali d cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni. 3. L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, e l'importo massimo mensile e' individuato ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni. 4. La prestazione dell'assegno di integrazione salariale e' corrisposta secondo le indicazioni previste dall'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni secondo i seguenti limiti di durata: ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile, per causali sia ordinarie che straordinarie; ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di cinque e fino a quindici dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile, per causali sia ordinarie che straordinarie; ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente oltre quindici dipendenti: per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile, per causali ordinarie; per una durata massima di ventiquattro mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per riorganizzazione aziendale, nonche' per la realizzazione di processi di transizione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni; per una durata massima di dodici mesi anche continuativi, per crisi aziendale; per una durata massima di trentasei mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile, in caso di contratti di solidarieta'. Le durate innanzi indicate sono garantite sempre nel rispetto della durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni. 5. L'integrazione dell'indennita' NASpI di cui al precedente comma 1, lettera c), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015, provvede ad assicurare per tutta la durata di percezione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI maggiorato di euro 250 mensili per tutto il periodo di fruizione della NASpI. 6. L'integrazione di cui al precedente comma 5 e' soggetta alle regole sulla sospensione e la decadenza prevista per la NASpI. 7. Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5 puo' essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalita' di erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennita' NASpI. 8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui al precedente comma 1, lettera d), e' determinata dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata. 9. La fruizione dell'assegno straordinario di cui al precedente comma 8, non e' cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi. 10. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario e' fatto obbligo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante il periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, ai fini della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso. 11. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti. 12. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento. 13. Le risorse derivanti dalle predette convenzioni rimangono vincolate alla finalita' formativa. 14. Nel caso degli assegni di integrazione salariale di cui al comma 1, lettera a), il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata alla prestazione computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi. 15. La contribuzione previdenziale correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' versata alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al precedente comma 1, lettera d). |
| Art. 6
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 5 e' preceduto dall'espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali. 2. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), sono presentate con le modalita' procedimentali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' eventualmente programmata e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa. Le domande di accesso alle prestazioni integrative e straordinarie e alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), sono presentate nei termini ordinari e con le procedure previsti dalle apposite delibere emanate dal Comitato amministratore. 3. L'esame delle richieste viene svolto secondo le seguenti priorita': a) domande che riguardano le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e b); b) domande che riguardano le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), con priorita' per le richieste supportate da accordo sindacale intervenuto nell'ambito delle procedure negoziali di cui agli accordi collettivi nazionali; c) domande relative alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera d). 4. Fermo restando l'ordine di priorita' di cui al comma precedente, l'esame delle richieste avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande. 5. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), non puo' superare di quattro volte l'importo del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda nell'anno precedente, al netto del costo delle prestazioni gia' deliberate ai sensi della medesima lettera c) nello stesso periodo, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda. 6. Ai fini del calcolo previsto al comma precedente il costo delle prestazioni si ottiene deducendo dall'onere complessivo i contributi integrativi di cui al comma 4 dell'art. 7. 7. Sono fatti salvi i limiti di spesa secondo quanto disposto dall'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in riferimento all'equilibrio finanziario dei Fondi. |
| Art. 7
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e per la relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti. 2. I contributi ordinari sono versati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Fondo presso l'INPS. 3. Un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, e' dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) nelle seguenti misure: a) 1,5% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, non superiore di quattro volte il contributo ordinario dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente alla richiesta. b) 4% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a quattro volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta; c) 9% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a cinque volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta; d) 12% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a sei volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta. Si precisa che per «complessivamente» si intende l'importo comprensivo del costo a carico del Fondo delle prestazioni gia' deliberate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), nel biennio precedente, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda. La contribuzione addizionale di cui al presente comma 3 trova applicazione nei confronti delle domande di assegno di integrazione salariale presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 4. In caso di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) di integrazione della NASpI, e' dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, un contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione alla NASpI di cui all'art. 5, comma 5. 5. Per gli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), e' dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. L'azienda versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento della relativa contribuzione correlata per l'intero periodo dell'erogazione degli assegni straordinari da parte dell'azienda direttamente all'INPS. 6. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio di previsione ad otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento. 9. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 10. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), e d) puo' chiedere al Fondo la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori (mobilita' - TPL) alla quale aderisce, secondo le modalita' cui alle apposite convenzioni stipulate dalle organizzazioni sindacali con l'INPS. |
| Art. 8
Modalita' di erogazione delle prestazioni
1. Il pagamento dell'assegno di integrazione salariale e' effettuato dall'azienda ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga unitamente all'Assegno per il nucleo familiare, ove spettante. 2. L'importo delle integrazioni salariali e' rimborsato o conguagliato all'azienda secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 3. In presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie dell'azienda, la stessa potra' richiedere all'atto della presentazione della domanda, il pagamento diretto delle prestazioni e degli eventuali assegni per il nucleo famigliare spettanti. La richiesta di pagamento diretto viene valutata ed eventualmente autorizzata dal Comitato amministratore del Fondo. |
| Art. 9
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 agosto 2023
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2503 |
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