Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2023
Ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2023.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI,

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;
Visto l'art. 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari, per l'anno 2023, a 140 milioni di euro;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 376, della sopra citata legge n. 234 del 2021, il Fondo e' destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonche' a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della sopra citata legge n. 234 del 2021, la ripartizione delle risorse del Fondo e' definita, previa ricognizione delle specifiche esigenze e sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione per l'anno 2023 delle risorse confluite nel predetto Fondo;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie stampa in data 3 luglio 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alberto Barachini e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con il quale sono, tra l'altro, attribuite al Sottosegretario di Stato, sen. Alberto Barachini, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo nonche' l'attuazione delle relative politiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale l'on.le Giancarlo Giorgetti e' stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale il sen. Adolfo Urso e' stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale la dott.ssa Marina Elvira Calderone e' stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Fondo straordinario per gli interventi
di sostegno all'editoria

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2023, pari ad euro 140.000.000, sono assegnate alle misure previste dai seguenti articoli.
 
Art. 2

Misure per il sostegno delle edicole

1. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici, l'apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e l'attivazione di punti vendita addizionali, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, e' riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo forfettario fino a 2.000 euro. Il contributo e' elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle aree interne, di cui alla mappa aree interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). L'agevolazione di cui al presente comma e' riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
2. Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste e', altresi', riconosciuto per l'anno 2023 un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per: IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista. L'agevolazione di cui al presente comma e' riconosciuta entro il limite di 6 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 3

Misure per il sostegno alle imprese editrici
di quotidiani e periodici

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, e' riconosciuto per l'anno 2023, entro il limite massimo di 60 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell'anno 2022, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.
2. Il contributo non e' cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.
3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 4
Misure a sostegno delle assunzioni di giornalisti e professionisti
under 36 e per la stabilizzazione dei contratti giornalistici
1. Ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, che assumono giovani giornalisti e altri professionisti, con eta' non superiore ai trentacinque anni, in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel campo della digitalizzazione editoriale, dell'informazione e documentazione informatica, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio on-line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media, e' riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 10.000 euro per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell'anno 2023, escluse le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il contributo e' riconosciuto entro il limite massimo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.
2. Al fine di promuovere la stabilita' dell'occupazione, ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiofoniche televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, e', altresi', riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 14.000 euro per la trasformazione, nel corso dell'anno 2023, di un contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato. Il contributo e' riconosciuto entro il limite massimo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 5
Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative
realizzati da imprese editrici di quotidiani e periodici e da
agenzie di stampa
1. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, e' riconosciuto per l'anno 2023, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualita' dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno.
2. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 1, gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative.
4. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 6
Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative
realizzati da emittenti televisive e radiofoniche
1. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell'editoria radiofonica e televisiva e' riconosciuto, per l'anno 2023, entro il limite di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualita' dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno.
2. Le risorse di cui al comma 1, come di seguito ripartite, sono attribuite per le finalita' e i soggetti di seguito indicati:
a) una quota, pari ad euro 20 milioni, e' destinata agli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali titolari di Logical Channel Numbers (LCN), attribuiti secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma di televendite;
b) una quota, pari ad euro 15 milioni, e' destinata agli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale che, all'esito delle procedure adottate in attuazione dell'art. 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano avuto accesso alla capacita' trasmissiva nelle aree tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS;
c) una quota, pari ad euro 10 milioni, e' destinata agli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM 664/09/CONS.
3. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 1, gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative. Gli investimenti realizzati con il contributo del Fondo non verranno valutati ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2017.
5. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 7

Modalita' per la fruizione delle misure agevolative

1. Le modalita' per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
2. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.
3. Al fine di garantire la piu' rapida e tempestiva erogazione dei contributi a favore dei richiedenti risultati aventi titolo, il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' autorizzato ad utilizzare un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei pagamenti.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Roma, 10 agosto 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed editoria
Barachini

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2530