Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 28 luglio 2023
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2022/2023.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115;
Visto, in particolare, l'art. 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che indica le misure che possono essere finanziate con i fondi destinati al sostegno del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione del 22 giugno 2023 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione;
Visto, in particolare, l'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 che prevede la possibilita', per gli Stati membri, di attivare la distillazione di crisi dei vini rossi e rosati;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;
Ritenuto necessario al fine di salvaguardare il settore vitivinicolo ed evitare turbative di mercato, intervenire per ridurre le scorte di vino giacenti attivando la distillazione di crisi di cui all'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225;
Vista la comunicazione n. 372296 del 17 luglio 2023 con la quale si rende l'informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del decreto del Ministro della agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, successivamente protocollato in data 20 luglio 2023 n. 0383674;
Vista la nota prot. n. 402706 del 26 luglio 2023, inviata dal coordinatore della Commissione politiche agricole, con la quale si prende atto della informativa trasmessa alla suddetta Conferenza e, a seguito di segnalazioni di alcune regioni, si evidenziano alcune incongruenze nel testo del provvedimento;
Vista la richiesta, pertanto, avanzata di attivare la distillazione di crisi facendo riferimento alle scorte di vino rosso e/o rosato giacenti in cantina alla data del 31 maggio 2023 anziche' del 31 luglio 2022, al fine di tener conto non solo delle giacenze del 2022 ma anche delle difficolta' di mercato registratesi nel corso dell'intero 2022 ed all'inizio del 2023;
Ritenuto opportuno sostituire il decreto del Ministro n. 0383674 del 20 luglio 2023, al fine di prendere in considerazione le ulteriori richieste pervenute successivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la suddetta nota;
Vista la comunicazione n. 399067 del 28 luglio 2023 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del decreto del Ministro della agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione al regolamento delegato n. 2023/1225 del 22 giugno 2023 e' attivata, per la campagna 2022/2023, la distillazione di crisi dei vini rossi o rosati, sia a denominazione di origine che indicazione geografica che senza denominazione di origine o indicazione geografica, cosi' come definiti all'Allegato VII, parte II del reg. UE 1308/2013.
2. Beneficiari della misura sono i produttori di vino come definiti all'art. 2 del presente decreto, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.
3. Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data del 31 maggio 2023 e risultare dai registri di cantina alla stessa data.
4. L'alcool derivante dalla distillazione e' utilizzato esclusivamente per uso industriale, in particolare per la produzione di disinfettanti e di farmaci, o per fini energetici.
5. Le operazioni di distillazione devono avvenire entro il 15 ottobre 2023.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;
Regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della per la tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
ufficio dell'Agenzia delle dogane: l'Ufficio territorialmente competente sull'impianto di distillazione presso il quale viene conferito e lavorato il vino;
Agea: Organismo di Coordinamento Agea;
Agea OP: Organismo pagatore Agea;
produttore: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilita', il vino;
dichiarazione vitivinicola: la dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
distillatori: i soggetti riconosciuti operanti sul territorio nazionale ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001;
PNS: Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
 
Art. 3

Risorse finanziarie

1. Per il finanziamento della misura sono utilizzate le risorse assegnate alle regioni con il decreto di riparto emanato annualmente dal Ministero relativamente al PNS vitivinicolo.
2. Per individuare le risorse necessarie ciascuna regione procede ad una rimodulazione delle risorse alla stessa assegnate effettuata garantendo gli impegni finanziari correttamente assunti nell'ambito delle proprie assegnazioni nell'esercizio finanziario 2022/2023.
3. Qualora nell'ambito della ricognizione della spesa effettuata annualmente dal Ministero si dovessero rendere disponibili risorse finanziarie di altre regioni, le stesse sono destinate preliminarmente al finanziamento delle domande di accesso alle altre misure del PNS immediatamente esigibili e solo in un secondo momento al finanziamento della misura di cui al presente decreto.
4. Qualora le risorse risultate disponibili dopo la rimodulazione di cui ai commi 2 e 3 non dovessero essere sufficienti a coprire il fabbisogno necessario al finanziamento della misura, le regioni possono procedere ad una nuova programmazione finanziaria dei fondi 2023/2024 per individuare le risorse mancanti.
 
Art. 4

Definizione del sostegno

1. L'importo dell'aiuto e' stabilito dalla regione interessata in base a criteri oggettivi e non discriminatori e non puo' essere superiore all'80% del prezzo medio mensile piu' basso rilevato nella campagna 2022/2023.
2. L'importo di cui al comma 1, corrisposto al produttore, e' stabilito per ciascun tipo e colore di vino oggetto della misura e deve risultare da bollettini ufficiali o, in mancanza di una rilevazione ufficiale, da una stima effettuata da un'autorita' competente designata dalla regione interessata.
3. L'importo dell'aiuto di cui al comma 1 e' comprensivo dei costi di distillazione, fissati in 0,40 euro/grado/hl che il produttore corrisponde al distillatore.
 
Art. 5

Condizioni di attuazione della misura

1. Per attivare la distillazione di crisi devono ricorrere una o piu' delle seguenti condizioni:
a) un aumento delle scorte a livello di produzione risultante dalle giacenze registrate al 31 maggio 2023, rispetto alla media delle giacenze registrate nel medesimo periodo nel corso delle ultime cinque campagne, escludendo il valore piu' alto e quello piu' basso;
b) una diminuzione del prezzo medio di mercato nella campagna 2022/2023 rispetto alla media delle ultime tre campagne;
c) una diminuzione delle vendite nella campagna 2022/2023 rispetto alla media delle ultime tre campagne per lo stesso periodo o delle ultime cinque campagne escludendo il valore piu' alto e quello piu' basso, a condizione che tale diminuzione non sia dovuta ad un calo della produzione.
2. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere dichiarate dalla regione e dimostrate con elementi oggettivi e si riferiscono a ciascun tipo e colore di vino oggetto della distillazione.
3. Entro il 31 luglio 2023 le regioni comunicano al Ministero e all'Agea OP il tipo ed il colore di vino oggetto della misura, le motivazioni a giustificazione della richiesta di distillazione di crisi, l'importo del sostegno nonche' le motivazioni e le modalita' per la sua definizione ed i volumi di vino da avviare alla distillazione.
4. Gli atti giustificativi della richiesta di distillazione sono conservati presso la regione interessata ai fini di successive eventuali verifiche delle condizioni di ammissibilita' della misura da parte degli organi comunitari.
 
Art. 6

Domanda di aiuto

1. Per richiedere l'aiuto, il produttore presenta ad Agea OP, con modalita' telematica, entro il 10 agosto 2023 il Contratto di distillazione non trasferibile. Ogni produttore stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina. A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione il produttore dovra' presentare apposita garanzia fidejussoria. Il Contratto prevede l'impegno del distillatore di trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2023.
2. Entro il 28 agosto 2023, Agea OP comunica ai richiedenti, tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.agea.gov.it i contratti approvati.
3. Le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere effettuate entro il 30 settembre 2023.
4. Successivamente l'avvenuta consegna del vino in distilleria entro i termini di cui al precedente comma 3, il beneficiario presenta, entro e non oltre il 2 ottobre 2023, la domanda di pagamento, in via telematica, contenente almeno la seguente documentazione:
prova della denaturazione del vino secondo le modalita' previste;
riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:
a) della quantita' e del titolo alcolometrico volumico;
b) del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;
il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformita' alla normativa comunitaria;
la dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;
5. La presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 4 e' conditio sine qua non per ricevere l'aiuto di cui al comma 1.
 
Art. 7

Controlli

1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQRF sulla base di un'analisi del rischio e secondo le specifiche disposizioni impartite dallo stesso ICQRF. Allo scopo l'OP Agea trasmette tempestivamente all'ICQRF l'elenco dettagliato dei contratti di distillazione approvati. L'ICQRF puo' stabilire specifiche prescrizioni per il produttore atte a consentire il controllo.
2. Per le modalita' di impiego del denaturante e per il ritiro del prodotto denaturato si applicano le disposizioni del decreto interministeriale n. 11294 del 25 settembre 2017. Le operazioni di denaturazione sono effettuate almeno tre giorni lavorativi prima della estrazione dallo stabilimento vitivinicolo.
3. L'ICQRF comunica all'OP Agea ed al Ministero l'esito dei controlli svolti.
4. Il controllo presso il distillatore e' effettuato dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane che verifica:
l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;
che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui ai regolamenti delegato e di esecuzione UE 2018/273 e 2018/274 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti;
che la trasformazione del vino in alcool da destinare agli scopi previsti risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonche' dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio. L'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all'OP Agea.
5. Il distillatore trasmette all'ICQRF ed all'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio, in relazione alla sede del proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al precedente comma 4, primo trattino.
6. I controlli relativi alle domande, ai contratti, alle garanzie ed ai conferimenti sono svolti da Agea OP secondo modalita' dalla stessa stabilite.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Agea OP definisce con proprie Istruzioni operative le modalita' procedurali ed i termini necessari per l'attuazione del presente decreto.
2. Agea OP, per tramite di Agea, comunica al Ministero ed alle regioni, entro il 29 agosto 2023, il quantitativo di vino oggetto dei contratti di distillazione di crisi presentati, il quantitativo di vino ammesso alla distillazione, nonche' i volumi che si prevede distillare entro il 15 ottobre 2023.
3. Come statuito dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1225 della Commissione, le regioni possono erogare aiuti integrativi a sostegno della distillazione di crisi fino al 50% del sostegno concesso con fondi comunitari.
4. Il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi nella finanza pubblica, in quanto i soggetti coinvolti nell'attuazione della misura in esame, svolgano tali attivita' nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 9

Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. n. 0383674 del 20 luglio 2023, e' abrogato.
Roma, 28 luglio 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1242