Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 11 agosto 2023 |
Modifica del decreto n. 40039 28 luglio 2023, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2022/2023». |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115; Visto in particolare, l'art. 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che indica le misure che possono essere finanziate con i fondi destinati al sostegno del settore vitivinicolo; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione del 22 giugno 2023 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione; Visto, in particolare, l'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 che prevede la possibilita', per gli Stati membri, di attivare la distillazione di crisi dei vini rossi e rosati; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020; Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021; Visto il decreto ministeriale n. 400039 del 28 luglio 2023 recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2022/2023» Vista la nota prot. n. 415511 del 2 agosto 2023, con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole chiede di valutare la proposta di modifica del decreto 28 luglio 2023 avanzata dalla Regione Siciliana «al fine di consentire ai produttori vitivinicoli di poter fatturare alle distillerie i costi di cessione del vino e alle distillerie stesse, beneficiari del sostegno, di pagare le forniture dei vini ai produttori e di trattenere il costo della relativa distillazione;» Ritenuto di accogliere le richieste di modifica del testo come suggerito nella nota della Regione Siciliana allegata alla citata nota della Regione Veneto del 2 agosto 2023; Vista la comunicazione n. prot. 413695 dell'8 agosto 2023 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. L'art. 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2023 citato in premessa e' modificato come di seguito riportato: il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o piu' produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli.» e' aggiunto il seguente comma 6: «6. Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione.» 2. L'art. 4 comma 3 del decreto ministeriale 28 luglio 2023 citato in premessa e' modificato come segue: «3. L'importo dell'aiuto di cui al comma 1 e' comprensivo dei costi di distillazione, fissati in 0,04 euro/litro; nel caso in cui il beneficiario sia il distillatore verra' trattenuto come costo di distillazione, per cui l'importo dell'aiuto che il distillatore corrispondera' al produttore sara' al netto dei costi di distillazione.» Roma, 11 agosto 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1336 |
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