Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 settembre 2023
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto», registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 87 del 21 marzo 1998, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e in particolare l'allegato III del regolamento che definisce le aree della zona infetta; MIPAAF - PQAI 04 - Prot. uscita n. 0447256 del 20 settembre 2022;
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12639 del 6 aprile 2018 inerente al riconoscimento delle cultivar di olivo «Leccino» e «FS 17» come resistenti a Xylella fastidiosa sub specie «pauca»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 gennaio 2022 «Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa (Well et al.)»;
Vista la determinazione del dirigente della sezione osservatorio fitosanitario n. 127 del 17 novembre 2022 di aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi del regolamento (UE) 2020/1201;
Vista la determinazione del dirigente della sezione Osservatorio fitosanitario n. 75 del 3 agosto 2021 recante «Regolamento (UE) 2020/1201. Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del regolamento UE 2020/1201 «Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette» con la quale si autorizza, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del regolamento UE 2020/1201, l'impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilita' alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca, nelle zone infette... in particolare olivo: varieta' Leccino e FS17;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1866 del 12 dicembre 2022 «Approvazione Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al) in Puglia. Biennio 2023-2024;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio D.O.P. «Terra d'Otranto» in data 25 maggio 2023, con la quale e' stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto»; e che la richiesta di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto» e' motivata dalla diffusione del batterio della c.d. Xylella fastidiosa che ha fortemente colpito la produzione olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare;
Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia n. 356 del 30 agosto 2023, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP Terre d'Otranto e la nota n. 14504 del 29 luglio 2022 della sezione osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nella quale si evidenzia che la domanda inoltrata dal consorzio della DOP Terra d'Otranto, trova fondamento nell'immutato scenario che caratterizza l'epidemia causata dal batterio Xylella fastidiosa, agente fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche importanti nelle varieta' di olivo, Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina, presenti nel territorio di produzione della suddetta D.O.P. e fortemente sensibili all'azione del batterio Xylella fastidiosa, e che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare di produzione sono le uniche possibili allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sulle varieta' di olivo resistenti o tolleranti al batterio»;
Considerato che la zona di produzione delle olive destinate alla produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» ricade nella zona infetta di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento UE 2020/1201 e all'allegato 1 alla determinazione del dirigente della sezione osservatorio fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27 luglio 2021;
Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell'Universita' di Bari Aldo Moro, in aree fortemente infette da Xylella fastidiosa hanno evidenziato, attraverso osservazioni e rilievi di campo integrati dalle indagini diagnostiche, l'elevata suscettibilita' al batterio delle cultivar Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17;
Considerato che al fine di contenere la diffusione del batterio, sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno;
Considerato che i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del Salento e che interessano soprattutto l'Ogliarola salentina e la Cellina di Nardo', le due cultivar predominanti, hanno inciso profondamente sulla produzione olearia degli stessi, rendendo necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi impianti di leccino e di FS-17;
Considerato la necessita' di ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite da Xylella fastidiosa attraverso operazioni di espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di varieta' di olivo tolleranti al batterio, leccino e FS-17;
Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla rivendicazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» a partire dalla campagna olearia 2023/2024 e che il mantenimento dell'attuale disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del «Terra d'Otranto» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Terra d'Otranto» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli articoli 2, 4, 6 come di seguito riportato:

Art. 2.

Varieta' di olivo

La denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardo', Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina), Leccino e FS-17 (denominata Favolosa) per almeno il 60%. Possono, altresi' concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 e, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva e alta intensita' prevista per la varieta' Leccino e FS-17, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
E' consentita una densita' massima per gli oliveti tradizionali di 400 piante per ettaro e per gli oliveti intensivi e ad alta intensita' di 1200 piante per ettaro.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art. 1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.
3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg. 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%.
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi; odore: di fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia; sapore: fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell'epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda dell'epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo per l'Ogliarola, pomodoro/frutta di bosco per la Cellina, mandorla ed erba appena sfalciata per il Leccino e mandorla/erba e sentori floreali per l'FS17;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
numero di perossidi: <= 14 Meq O2;
K232: <= 2,20;
K270: <= 0,170;
acido linoleico: <= 13%;
acido linolenico: <= 0,8;
acido oleico: >= 70%;
valore del campesterolo: <= 3,50;
trinoleina: <= 0,30.
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2023.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 19 settembre 2023

Il dirigente: Cafiero