Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 agosto 2023
Liquidazione di risorse in favore degli ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2022 e determinazione delle risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2023.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 117 della Costituzione, che al comma 1, lettera m), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 45, con il quale e' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite le relative aree funzionali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), l'erogazione di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto l'art. 1, comma 592 della legge n. 234 del 2021 il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarieta' dell'azione di Governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025» ed in particolare, la Tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2023, n. 12, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 77 del 22 febbraio 2023, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata Tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12) - CDR 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»;
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui e' stata istituita la Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, registrato dalla Corte dei conti in data 9 settembre 2021, al n. 2480, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146, con il quale e' stato conferito l'incarico di direttore generale della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2022 al n. 299, recante «Individuazione delle unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, con il quale e' adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2018;
Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, approvato con il decreto sopra citato, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2019;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2020, con il quale e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2020;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti al n. 169 in data 24 gennaio 2022, con il quale all'art. 2 e' stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' per il triennio 2021-2023 (Piano poverta' 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta del 28 luglio 2021;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare:
al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita';
al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalita' in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 144 con il quale sono state determinate le somme prenotate per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2021;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 dicembre 2021 di riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 2021-2023;
Considerato che al fine di sostenere gli ambiti sociali che non riescono gia' nel 2022, ai sensi del predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 2021, ad accedere all'incentivo, in sede di riparto del Fondo poverta' 2021-2023, e' stato considerato quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e si e' ritenuto di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2023;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 luglio 2022, n. 126 con il quale sono state determinate le somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate quelle per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2022;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 settembre 2022, n. 163 con il quale sono state determinate ulteriori somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate ulteriori somme per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato per il 2022 sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, da alcuni Ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022 che non erano state finalizzate per mero errore materiale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella della dott.ssa Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la nota direttoriale n. 908 del 26 gennaio 2023, di trasmissione delle istruzioni operative con le quali sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalita' di presentazione da parte degli Ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 797 per l'annualita' 2023;
Ritenuto opportuno informare la Commissione tecnica per i fabbisogni standard che con il presente decreto sono individuate le somme liquidabili agli ATS per gli assistenti sociali effettivamente in servizio nel 2022 e, in fase preventiva, sono determinate le somme prenotate per il personale previsto in servizio nel 2023, sulla base di prospetti compilati dagli ATS senza alcuna valutazione discrezionale in ordine alle modalita' di riparto delle risorse e ai criteri di assegnazione delle medesime;
Acquisiti i prospetti relativi ai dati inseriti nel sistema SIOSS e finalizzati entro il 28 febbraio 2023 con il numero degli assistenti sociali effettivamente in servizio nel 2022 e la previsione degli assistenti sociali in servizio nell'anno 2023, presentati dagli ambiti nel rispetto delle modalita' definite nelle istruzioni sopra citate;
Considerato che alcuni Ambiti territoriali sociali della Regione Piemonte hanno subito rilevanti variazioni territoriali a partire dal 1° gennaio 2023, in merito alla liquidazione delle risorse 2022, le risorse prenotate nel 2022 in favore dell'ente territoriale di riferimento pro tempore saranno distribuite, in sede di erogazione, ai diversi soggetti territoriali oggi esistenti sulla base di una comunicazione con la quale i nuovi Ambiti territoriali sociali attestano congiuntamente l'importo delle risorse spettanti ad ognuno dei nuovi soggetti sulla base della programmazione originaria;
Ritenuto di dover determinare le somme liquidabili per l'annualita' 2022 ed il valore delle somme prenotate per l'anno 2023 per l'assunzione degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli ambiti;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
b) «Riparto del Fondo Poverta'»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo Poverta' secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione del numero di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;
f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti le modalita' di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447 del 12 febbraio 2021, n. 938 del 4 febbraio 2022 e n. 908 del 26 gennaio 2023;
g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate nelle premesse;
h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 
Allegato

Tabella 1
Somme liquidabili annualita'
2022

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2
Somme prenotate annualita'
2023

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Determinazione delle somme liquidabili annualita' 2022

1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi, presentati dagli ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2023, contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2022, sono determinate, nei limiti delle somme prenotate, le somme liquidabili agli Ambiti territoriali secondo la allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto, per un totale di euro 64.817.085,41.
2. Le somme prenotate, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 luglio 2022 n. 126 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 settembre 2022 n. 163, non considerate liquidabili ai sensi del comma precedente, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.
 
Art. 3

Determinazione delle somme prenotate annualita' 2023

1. Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2023 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle Istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo la allegata tabella 2, per un totale di euro 94.317.247,51.
2. In sede di riparto del Fondo poverta', le somme prenotate di cui alla allegata tabella 2 sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi. Le somme di cui alla allegata tabella 2 saranno determinate per la successiva liquidazione entro il 30 giugno 2024. Laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell'annualita' 2024, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.
 
Art. 4

Capitolo di spesa

La spesa complessiva grava sulla disponibilita' sul capitolo 3550 PG 1 «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: lotta contro la poverta' - iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9 - «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale» per l'anno finanziario 2023.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 8 agosto 2023

Il Ministro: Calderone

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2454