Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 4 agosto 2023
Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalita' e di ammissibilita'.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1508 della Commissione: deroga, per l'anno 2023, all'art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1509 della Commissione del 20 luglio 2023 recante deroga, per l'anno 2023, all'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'agricoltura della sovranita' e delle foreste come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante «Attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune».
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 1° marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 94 del 24 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, 28 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 44 del 21 febbraio 2023 recante «Disciplina del regime di condizionalita' sociale ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 e del regolamento (UE) n. 2021/2116»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 12 del 15 maggio 2023, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 del 5 aprile 2023, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 17 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 72 del 25 marzo 2023, recante «Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde - Campagna 2022/2023»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 152 del 1° luglio 2023, recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 165 del 17 luglio 2023, recante «Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 11 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 167 del 19 luglio 2023, recante «Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023»;
Ritenuto necessario definire, ai sensi dell'art. 113 del regolamento (UE) n. 2021/2215 e del Titolo IV del regolamento (UE) n. 2021/2116, i sistemi di controllo e le relative procedure;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 2 agosto 2023;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di realizzazione del sistema di controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 2021/2116, per i sottoelencati interventi del Piano strategico della PAC:
a) interventi sotto forma di pagamenti diretti, di cui al Titolo III, Capo II del regolamento (UE) n. 2021/2115;
b) interventi di sviluppo rurale, di cui al Titolo III, Capo IV, articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115;
c) interventi del settore vitivinicolo di cui al Titolo III, Capo III, Sezione IV, art. 58 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Le modalita' di realizzazione del sistema di controlli di cui al comma 1 sono stabilite per quanto attiene a:
a) controlli amministrativi e in loco che devono essere svolti sul rispetto dei criteri di ammissibilita', impegni e obblighi;
b) livello minimo di controlli in loco;
c) autorita' competenti per l'esecuzione dei controlli in loco;
d) svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalita'.
3. Per la normativa applicabile in relazione alla valutazione degli esiti e all'applicazione di eventuali sanzioni si fa riferimento al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
 
Allegato
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Il decreto stabilisce le modalita' di attuazione dei controlli applicati agli interventi sottoposti al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ovvero: gli interventi afferenti al regime dei pagamenti diretti; gli interventi per lo sviluppo rurale basati sulle superfici e gli animali; gli interventi nel settore vitivinicolo basati sulle superfici.
Oneri eliminati: il presente decreto non elimina oneri informativi.
Oneri introdotti: il presente decreto non introduce oneri informativi.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale): sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), come definito nel paragrafo 7.2 del Piano strategico della PAC (PSP);
b) «AGEA Coordinamento»: l'Organismo di coordinamento di cui all'art. 10 del regolamento (UE) n. 2021/2116, di seguito AGEA;
c) «domanda di aiuto SIGC»: una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di qualsiasi intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, gestito dal sistema integrato di gestione e controllo; per quanto riguarda gli interventi basati sulle superfici la domanda e' presentata tramite modulo di domanda geospaziale (GSA);
d) «sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)»: il sistema di informazione geografica basato su orto immagini aeree o satellitari di altissima, alta e media risoluzione del territorio, di cui all'art. 68 del regolamento (UE) n. 2021/2116, gestito da AGEA, e definito all'art. 2 del decreto 1° marzo 2021 citato in premessa.;
e) «sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)»: definito all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2116 come una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attivita' e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, gestita da AGEA, o altri dati di valore almeno equivalente;
f) «altri dati di valore almeno equivalente all'AMS» previsti dall'art. 11 del regolamento (UE) n. 2022/1173:
1) rilevazioni provenienti da veicoli aerei senza equipaggio o aerei a pilotaggio remoto: strumenti che consentono l'acquisizione rapida dei dati meglio noti come droni;
2) dati rilevati dai satelliti di alta risoluzione (HHR) o di altissima risoluzione (VHR) come specificati dal documento di lavoro del Centro di ricerca di ISPRA - Controls with Remote Sensing in the CAP2020;
3) sistema di foto geolocalizzate (geotag): immagini fotografiche ottenute tramite dispositivi fotografici digitali (da fotocamera, da smartphone, ecc.), alle quali risultano associate informazioni relative alla ubicazione geografica del punto di ripresa (posizione e geolocalizzazione), la data, l'accuratezza e l'autenticazione dell'oggetto monitorato tramite i ricevitori satellitari (GNSS) collegati ai servizi EGNOS e Galileo;
4) altre prove documentali pertinenti combinate ai risultati dell'AMS a livello di singola parcella agricola: qualsiasi prova documentale giustificativa (come fatture di acquisto di materiali relativi all'investimento o di acquisto del seme, immagini di etichette, registri aziendali, fatture di vendita) fornita dal beneficiario anche attraverso sistemi digitali, atte a concorrere alla determinazione dell'ammissibilita' della parcella all'intervento stabilito dal Piano strategico della Pac. Tali prove documentali possono costituire elemento integrativo dell'istruttoria dell'Organismo pagatore volta a risolvere i casi non conclusivi determinati a seguito del processo AMS purche' forniscano un livello adeguato di garanzia circa la legittimita' e la correttezza delle spese eseguite tenuto conto dei requisiti e degli impegni dei singoli interventi oltre al rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalita';
g) «sistema di domanda automatica»: sistema di domanda di cui all'art. 69 paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 2021/2116, che consente all'amministrazione di versare ai beneficiari i pagamenti sulla base dei dati disponibili nelle banche dati ufficiali informatizzate, detenute dall'amministrazione stessa, ivi comprese quelle del SIGC, che includono la banca nazionale animali (BDN), gestita dal Ministero della salute, per gli interventi sugli animali. I settori a cui si applica la domanda automatica sono definiti con circolare da AGEA;
h) «parcella agricola»: unita' elementare del SIPA rappresentata da un'unita' di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della PAC;
i) «autorita' di gestione»: ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e' l'amministrazione o ente responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Piano strategico della PAC;
l) «organismi pagatori»: servizi definiti all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116, responsabili tra l'altro dell'applicazione del sistema di controllo e della valutazione delle non conformita' rilevate;
m) «Organismi di controllo specializzati»: le autorita' nazionali e regionali di controllo responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO e delle BCAA;
n) «condizionalita'»: i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), di cui all'allegato III regolamento (UE) n. 2021/2115;
o) «Criterio di gestione obbligatorio (CGO)»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'allegato III del regolamento (UE) n. 2021/2115;
p) «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona condizione agronomica ed ambientale (BCAA) compresa nell'allegato III del regolamento (UE) n. 2021/2115;
q) «impegno o obbligo»: rispettivamente, il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
r) «inosservanza»: infrazione o violazione degli impegni o obblighi di condizionalita';
s) «anno civile dell'accertamento»: ai fini della condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/1172, art. 6, l'anno civile nel corso del quale e' stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco.
2. Per ogni ulteriore elemento relativo alla definizione dei beneficiari che debbano rispettare la condizionalita', nonche' per la definizione dei requisiti e delle norme, si fa riferimento al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 citato in premessa.
 
Art. 3

Scambio di informazioni in materia
di domande di aiuto e altre dichiarazioni

1. Ai fini della corretta aggregazione delle informazioni per la redazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del Piano strategico della PAC di cui all'art. 134 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e del relativo Sistema di monitoraggio della PAC (SMP), da comunicare alla Commissione europea, AGEA, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, adotta con propri provvedimenti le misure necessarie affinche' le informazioni inerenti ai requisiti del SIGC, definiti a livello territoriale, siano messi a disposizione di tutti gli Organismi pagatori interessati, con particolare riferimento a:
a) Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);
b) Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS);
c) Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto (Registro nazionale titoli);
d) procedure per lo svolgimento dei controlli sugli interventi non monitorabili o parzialmente monitorabili;
e) regole territoriali per lo svolgimento dei controlli sulla condizionalita'.
2. Gli Organismi pagatori trasmettono ad AGEA tutte le informazioni inerenti alle domande di aiuto SIGC, ai controlli eseguiti e ai relativi risultati, affinche' possa essere correttamente predisposta la relazione annuale sull'efficacia di attuazione.
3. Gli Organismi pagatori possono delegare le amministrazioni pubbliche (ad esempio le regioni e province autonome) o altri enti per l'effettuazione di controlli specializzati e la fornitura dei relativi esiti. AGEA:
a) sentiti gli Organismi pagatori, definisce le procedure utili a che gli organismi pagatori ricevano informazioni sufficienti sui controlli eseguiti da altre amministrazioni pubbliche o altri enti, sui relativi risultati ed in particolare sui casi di inosservanza individuati in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di condizionalita';
b) svolge attivita' di coordinamento ai fini del corretto svolgimento delle procedure di cui alla lettera a).
4. Gli Organismi pagatori provvedono affinche' tutte le constatazioni effettuate nell'ambito dei controlli che possano avere attinenza sulla conformita' ai requisiti e alle norme di condizionalita' siano oggetto di una comunicazione incrociata all'autorita' competente responsabile dell'erogazione del pagamento corrispondente.
5. Ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale del 28 dicembre 2022, AGEA stipula convenzioni con le Autorita' competenti per l'interscambio delle informazioni necessarie ad alimentare il fascicolo aziendale dell'agricoltore ai fini di assolvere le verifiche inerenti della condizionalita' sociale.
 
Art. 4

Anticipi e pagamenti per interventi sotto forma
di pagamenti diretti e di sviluppo rurale

1. Ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2021/2116, gli Organismi pagatori eseguono i pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto non prima del 1° dicembre ed entro il 30 giugno dell'anno civile successivo.
2. In deroga, gli Organismi pagatori, informata AGEA, possono versare anticipi:
a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di domanda, nella misura massima del 50%, per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti;
b) anteriormente al 1° dicembre dell'anno di domanda, nella misura massima del 75% per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.
2. Gli anticipi sono erogati sulle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attivita' di verifica gia' svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS). Gli anticipi per gli interventi non soggetti ad AMS sono erogati sulle domande risultate ammissibili dopo la conclusione dei controlli amministrativi.
3. Le percentuali di anticipo di cui al comma 2, lettere a) e b), sono rispettivamente elevate alla misura massima consentita dalle pertinenti disposizioni unionali.
 
Art. 5

Principi generali

1. Il Capo I disciplina le modalita' di controllo delle domande di aiuto SIGC per gli interventi di cui all'art. 1.
2. In conformita' con l'art. 72 del regolamento (UE) n. 2021/2116, gli Organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, di concerto con AGEA, eseguono controlli amministrativi sulle domande di aiuto SIGC per accertarne la legittimita' e la regolarita' a tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Con riferimento alle domande di aiuto FEAGA e alle domande di pagamento FEASR, tali controlli sono integrati da controlli in loco effettuati anche da remoto con ricorso alle nuove tecnologie.
3. I controlli amministrativi e i controlli in loco sono eseguiti in modo da consentire di verificare con efficacia:
a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto SIGC o in altra dichiarazione;
b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilita', degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto o all'intervento di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
c) i criteri e le norme in materia di condizionalita'.
 
Art. 5 bis

Preavviso dei controlli in loco sulle domande basate
sulla superficie, su capi animali e controlli di condizionalita'

1. I controlli in loco sulle condizioni di ammissibilita' degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalita' sono di norma svolti senza preavviso, purche' cio' non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.
2. Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso e' strettamente limitato alla durata minima necessaria e non puo' essere superiore a quattordici giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non puo' essere superiore a quarantotto ore, salvo in casi debitamente giustificati.
3. Qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalita' preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di quarantotto ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalita'.
 
Art. 6

Fascicolo aziendale e sistema di identificazione
univoca del beneficiario

1. Il beneficiario e' tenuto a dichiarare tutta la superficie a sua disposizione nel fascicolo aziendale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162. In caso di mancata dichiarazione di superfici in conduzione da parte dell'agricoltore nel fascicolo aziendale, l'Organismo pagatore applica una sanzione cosi' come disposta dall'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
2. Il fascicolo aziendale e' l'insieme delle informazioni di riferimento del sistema di presentazione delle domande di aiuto SIGC anche relativamente al sistema di identificazione dei beneficiari.
3. Ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, i beneficiari non sono tenuti a disporre del titolo di conduzione con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna. Tuttavia, a decorrere dalla campagna 2024, il beneficiario e' tenuto alla presentazione del titolo di conduzione nel caso in cui tali terreni siano riconducibili alla proprieta' di un ente pubblico.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ciascuna azienda beneficiaria di aiuti e' identificata attraverso un codice univoco (CUAA) corrispondente al codice fiscale dell'azienda.
5. Il fascicolo aziendale e' la banca dati ufficiale essenziale anche ai fini dell'attivazione della domanda automatica di cui all'art. 2, lettera g) del presente decreto.
6. Il fascicolo aziendale deve essere validato annualmente entro la scadenza del termine fissato per la domanda di aiuto SIGC.
 
Art. 7
Disposizioni specifiche per la domanda di aiuto SIGC -
Semplificazione delle procedure

1. Gli Organismi pagatori possono, a norma dell'art. 3, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 2022/1173, stabilire che le domande per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto siano integrate in un'unica domanda di aiuto, cui si applicano gli specifici requisiti stabiliti nell'ambito di tali interventi.
2. La domanda di aiuto SIGC relativa agli interventi basati sulla superficie e' presentata annualmente in modalita' geospaziale secondo quanto disposto al comma 6 dell'art. 11 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 e al comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185101.
3. Gli Organismi pagatori, a partire dal 2024, possono introdurre per gli interventi basati sulla superficie, il sistema di domanda automatica definita all'art. 2, lettera g) del presente decreto. Relativamente agli interventi basati sugli animali, il sistema della domanda automatica puo' essere applicato a decorrere dall'annualita' 2023, informandone AGEA.
 
Art. 8
Sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto
(Registro nazionale titoli)

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto e' detenuto da AGEA. I procedimenti amministrativi inerenti alla gestione dei diritti all'aiuto sono di competenza degli Organismi pagatori.
 
Art. 9

Sistema di monitoraggio della superficie (AMS)

1. A partire dal 1° gennaio 2024, il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del SIGC ed e' utilizzato per osservare, tracciare e valutare le attivita' e le pratiche agricole sulle superfici oggetto di questi interventi.
2. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 2022/1173, per l'anno di domanda 2023, sono sottoposte all'AMS tutte le condizioni di ammissibilita' (ElCO) relative ai seguenti interventi:
a) PD 01 - BISS - Sostegno al reddito di base per la sostenibilita';
b) PD 02 - CRISS - Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita';
c) PD 03 - CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
d) SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna;
e) SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi;
f) SRB03 - Sostegno zone con vincoli specifici;
g) PD 06 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al Frumento duro;
h) PD 06 - CIS(02) - Sostegno accoppiato al Riso;
i) PD 06 - CIS(03) - Sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero;
l) PD 06 - CIS(04) - Sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione;
m) PD 06 - CIS(05) - Sostegno accoppiato Oleaginose;
n) PD 06 - CIS(08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche - Soia;
o) PD 06 - CIS(09) - sostegno accoppiato Colture proteiche - Leguminose eccetto soia.
 
Art. 10

Sistema di valutazione della qualita'
degli elementi del SIGC

1. Gli elementi fondamentali del SIGC, in particolare il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), il Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) e la domanda geospaziale (GSA) sono sottoposti ad un sistema di valutazione annuale della qualita', cosi' come previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 2022/1172.
2. La valutazione di qualita' e' eseguita sulle parcelle agricole contenute nelle domande geospaziali ed e' finalizzata alla verifica dell'affidabilita' delle informazioni delle domande e della correttezza delle informazioni utilizzate ai fini della contabilizzazione degli indicatori di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 2021/2115. AGEA svolge la valutazione per l'intero territorio nazionale e, a tal fine, gli Organismi pagatori predispongono le informazioni ritenute necessarie secondo le indicazioni di AGEA.
 
Art. 11

Controlli amministrativi

1. Tutte le domande, nonche' le dichiarazioni presentate da beneficiari allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. I controlli amministrativi informatici consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenuti in banche dati certificate detenute da altre amministrazioni, e comprendono anche le seguenti verifiche incrociate:
a) sul possesso e mantenimento dei requisiti di agricoltore in attivita', giovane agricoltore e nuovo agricoltore;
b) sui diritti all'aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso piu' di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito degli interventi attivati tra quelli previsti dall'art. 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e degli interventi connessi alla superficie previsti dall'art. 69 del regolamento (UE) n. 2021/2115;
c) sui diritti all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilita' all'aiuto e il rispetto di eventuali vincoli al trasferimento degli stessi;
d) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilita' delle superfici al regime di pagamenti diretti o all'intervento di sviluppo rurale;
e) tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2115;
f) mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l'ammissibilita' all'aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso piu' di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;
g) sull'assenza di doppio finanziamento, anche attraverso altri regimi unionali, tra interventi basati sulla superficie o sugli animali contenenti i medesimi impegni.
2. Ai fini del comma 1, lettera d), le verifiche incrociate sono effettuate come intersezione spaziale tra la superficie dichiarata nell'ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la superficie dichiarata nella domanda di aiuto/pagamento. Inoltre, le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti.
 
Art. 12
Controllo del doppio finanziamento tra interventi basati sulle
superfici o sugli animali

1. Laddove sulla base dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera g), emerga la presenza di doppi finanziamenti dovuti alla sovrapposizione degli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali e alla conseguente remunerazione degli stessi, gli Organismi pagatori applicano le riduzioni dei pagamenti ai beneficiari, con le modalita' stabilite nei successivi commi del presente articolo.
2. Nei casi di doppi pagamenti dovuti alla sovrapposizione tra gli impegni dei beneficiari connessi ad una domanda di pagamento effettuata a valere su un PSR 2014-2022 e gli impegni connessi ad una domanda di pagamento a valere sul PSP 2023-2027 per lo stesso anno di domanda:
a) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali, con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un eco-schema sia in un intervento SRA, si applica la riduzione sull'intervento SRA;
b) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un eco-schema, sia in una misura basata sulla superficie o sugli animali attivata nella Programmazione 2014-2022 o precedenti, la riduzione si applica su quest'ultima misura;
c) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un intervento SRA sia in una misura basata sulla superficie o sugli animali, attivata nella Programmazione 2014-2022 o nelle precedenti, la riduzione si applica sull'intervento SRA;
d) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali, con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto nell'ambito degli interventi SRA, le Autorita' di gestione competenti definiscono su quale SRA si applica la riduzione.
3. Nei casi di doppi pagamenti dovuti alla sovrapposizione tra gli impegni dei beneficiari connessi ad una domanda di pagamento effettuata a valere su un PSR 2014-2022 per l'anno n e gli impegni connessi ad una domanda di pagamento a valere sul PSP 2023-2027 per l'anno di domanda n+1:
a) in caso di sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l'anno n di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un eco-schema per l'anno n+1, la riduzione si effettua sul valore del pagamento ad ettaro o a capo previsto nell'ambito dell'eco-schema;
b) in caso di sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l'anno n di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un intervento a superficie o animali della programmazione 2023-2027 per l'anno n+1, la riduzione si effettua sul valore del pagamento ad ettaro o per animale previsto nell'ambito degli interventi del PSP.
4. L'importo della riduzione calcolata sulla base dell'effettivo periodo in sovrapposizione non e' pagato, oppure e' recuperato dagli Organismi pagatori sui pagamenti non ancora erogati al beneficiario.
5. Allo scopo di consentire agli Organismi pagatori di svolgere le adeguate verifiche amministrative sulla sovrapposizione degli impegni e di applicare le relative riduzioni sugli aiuti, le Autorita' di gestione regionali comunicano agli Organismi pagatori, nell'ambito di ciascun intervento, l'elenco degli impegni sovrapposti e l'entita' delle riduzioni applicabili, oltre all'individuazione, nel caso di cui al comma 2, punto d), dell'intervento a cui si applica.
6. L'Autorita' di gestione nazionale emana con proprio provvedimento apposite linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo sulla base di impegni di gestione, a supporto delle Autorita' di gestione regionali/provinciali, per l'attuazione in base alle specificita' e scelte regionali.
 
Art. 13

Elementi comuni ai controlli in loco

1. I controlli in loco sui campioni estratti come da capitolo 7.3.1.1.4 del Piano strategico nazionale (PSP) sono eseguiti dagli Organismi pagatori.
2. Le modalita' di esecuzione dei controlli in loco sono stabilite dagli Organismi pagatori sulla base di Linee guida definite da AGEA.
3. I controlli in loco organizzati dagli Organismi pagatori hanno un livello di qualita' minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalita'.
4. Nell'ambito dei controlli in loco e' ammesso, come controllo equivalente, l'utilizzo dei dati desunti dalle banche dati ufficiali concernenti:
a) i sistemi di qualita' e di certificazione detenuti dagli appositi Organismi di controllo quali il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari e relative organizzazioni territoriali, con riferimento all'obiettivo relativo al benessere degli animali;
b) le verifiche di condizionalita';
c) le verifiche svolte dagli Organismi di certificazione dei sistemi di qualita' riconosciuti a livello nazionale dal MASAF e le verifiche degli Organismi di certificazione del biologico.
5. Le banche dati di cui al comma 4 rappresentano anche le banche dati ufficiali ai fini dell'attivazione della domanda automatica di cui all'art. 2, lettera g) del presente decreto.
6. L'interscambio delle informazioni tra Organismi di qualita' e certificazione e' stabilito da AGEA con modalita' e tempi per la fruizione armonizzata da parte degli Organismi pagatori.
7. Per l'esecuzione dei controlli in loco, gli Organismi pagatori possono avvalersi delle tecniche di telerilevamento utilizzando immagini satellitari di altissima risoluzione, conformi alle specifiche tecniche che sono definite da AGEA.
 
Art. 14

Tempi di esecuzione dei controlli in loco
per gli interventi non sottoposti ad AMS

1. I controlli sono eseguiti tenendo conto del Periodo ottimale di controllo (POC), che corrisponde al periodo nel quale sono presenti in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo stesso, o nel periodo di vigenza del maggior numero di vincoli o altri obblighi applicabili per l'intervento specifico oggetto della verifica.
Gli Organismi pagatori definiscono il periodo ottimale di controllo degli interventi secondo modalita' e tempistiche da concordare con Agea Coordinamento.
2. Ove possibile, i controlli in loco previsti dal presente decreto sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dal PSP.
3. La durata dei controlli in loco e' strettamente limitata al minimo necessario e sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata delle visite al beneficiario interessato.
 
Art. 15

Tempistiche e procedura in AMS - Sistemi equivalenti

1. Con la validazione del fascicolo aziendale e la presentazione della domanda geospaziale si attiva la procedura AMS in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto.
2. In applicazione del comma 1, la procedura AMS restituisce ciclicamente agli Organismi pagatori gli esiti dell'esame per ciascuna parcella agricola sotto forma di «indicatori conclusivi» e «indicatori non conclusivi» nelle modalita' concordate tra AGEA e gli Organismi pagatori.
3. Relativamente all'introduzione dell'utilizzo di fotografie geolocalizzate, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 2022/1173, AGEA con circolare definisce a partire dall'anno 2024 l'insieme dei requisiti di ammissibilita' monitorabili solo tramite sistemi di controllo equivalenti.
4. Per le condizioni di ammissibilita' che possono essere monitorate soltanto tramite sistemi di controllo equivalenti, in assenza di indicazioni inserite dal beneficiario, gli Organismi pagatori considerano la condizione di ammissibilita' come non rispettata.
 
Art. 16

Esito conclusivo di non conformita' in AMS

1. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 2022/1173, gli Organismi pagatori informano il beneficiario in relazione a:
a) superfici per le quali non risultano rispettate le condizioni di ammissibilita' pertinenti;
b) eventuale presenza di superfici non ammissibili, di uso dei terreni non ammissibile o cambiamenti della categoria di superficie agricola;
c) modalita' per correggere o ritirare la domanda iniziale oppure per fornire prove aggiuntive.
2. Le comunicazioni di risposta del beneficiario, di cui alla lettera c), all'Organismo pagatore, per ciascun anno di domanda di aiuto SIGC, possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte entro quindici giorni, dalla data di erogazione del pagamento degli anticipi ed entro il 15 novembre per il pagamento dei saldi.
 
Art. 17

Correzione automatica degli esiti conclusivi
di non conformita' in AMS

1. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2022/1173, al fine di agevolare il pagamento per la parte di domanda risultata regolare, gli Organismi pagatori possono apportare le correzioni per escludere la parte della domanda interessata dall'esito conclusivo di non conformita'.
2. Nel caso di cui al comma 1 la domanda di aiuto si intende adeguata automaticamente a quanto positivamente accertato in AMS.
3. Gli Organismi pagatori provvedono affinche' il beneficiario sia informato dei cambiamenti introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 e abbia la possibilita' di intervenire in caso di disaccordo ai sensi dell'art. 18 del presente decreto.
 
Art. 18

Procedura di semplificazione
per i contenziosi in AMS

1. Al fine di consentire all'interessato di esercitare il proprio diritto al contradditorio nel procedimento amministrativo e di ridurre eventuali contenziosi, gli Organismi pagatori assicurano procedure di riesame per le superfici con esito conclusivo non conforme (indicatore rosso), anche dopo l'avvio delle attivita' di pagamento.
2. La richiesta di riesame deve comunque pervenire entro un termine che e' fissato con propria circolare dall'Organismo pagatore competente. Nel definire tale termine gli Organismi pagatori contemperano l'esigenza di assicurare al produttore il contradditorio e quella dell'amministrazione di rispettare i termini fissati dalla normativa UE per l'esecuzione dei pagamenti.
 
Art. 19

Esito non conclusivo in AMS

1. Ai fini del riconoscimento dell'aiuto, le parcelle con esito non conclusivo (indicatore giallo) sono considerate ammissibili al pagamento se hanno superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli tecnico-amministrativi e se sono coerenti ed identificabili nel SIPA.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Organismo pagatore interessato avvia una analisi delle casistiche che hanno generato numeri elevati di superfici con esito non conclusivo e puo' decidere di effettuare controlli supplementari a cascata, anche a campione, con tempi e modalita' definite con circolare di AGEA. I controlli supplementari a cascata, qualora attivati, sono comunque eseguiti prima del pagamento.
 
Art. 20

Parcelle di piccole dimensioni in AMS

1. Gli esiti non conclusivi sulle parcelle agricole di superficie al di sotto di una certa dimensione, per le quali la risoluzione delle immagini Sentinel non e' accurata, non richiedono ulteriori indagini supplementari purche' tali superfici abbiano superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli amministrativi e siano coerenti e identificabili nel SIPA.
2. La soglia dimensionale delle parcelle di cui al comma 1 e' definita da AGEA.
 
Art. 21

Controllabilita' delle condizioni
di ammissibilita' (ELCO)

1. AGEA definisce la controllabilita' delle singole Condizioni di ammissibilita' (ELCO), mettendo a disposizione degli Organismi pagatori la relativa matrice.
2. Gli Organismi pagatori possono integrare la matrice tenendo conto delle deroghe o delle integrazioni intervenute nella definizione degli ELCO a livello territoriale.
 
Art. 22

Controllo degli interventi basati sulla superficie
e delle ELCO non monitorabili e dimensione del campione

1. Il campione rappresentativo per le verifiche in loco dei criteri di ammissibilita' ed impegni sugli interventi non assoggettati al sistema AMS o su ELCO non monitorabili, viene selezionato nella misura minima del 3% per superficie di territorio ad essi associata nell'ambito del quale ricadono rispettivamente almeno il 3% delle domande di aiuto FEAGA e domande di pagamento FEASR.
2. Le parcelle agricole che non ricadono nell'ambito della superficie di territorio selezionata ai sensi del comma 1 sono considerate ammissibili al pagamento se hanno superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli amministrativi e se sono correttamente identificate nel SIPA.
3. Con circolare, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, AGEA stabilisce le modalita' con cui gli Organismi pagatori procedono all'estrazione dei campioni, individuando i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento da utilizzare, le modalita' dell'eventuale riduzione o incremento dei campioni di controllo in relazione alle risultanze del processo di riesame di cui all'art. 30 e, se del caso, tassi di campionamento superiori a quanto indicato al comma 1 nell'ambito di interventi specifici o che hanno a riferimento particolari tipologie di superficie la cui individuazione nel SIPA risulta di difficile definizione, o la cui tutela riveste carattere di primaria importanza. Per il 2023 i criteri stabiliti in circolare si applicano per le estrazioni ancora da eseguire da parte degli Organismi pagatori.
4. Per l'anno 2023 nel caso in cui l'Organismo pagatore avesse, in data precedente alla pubblicazione del presente decreto ministeriale, gia' estratto il campione di domande/superfici da assoggettare a controllo in loco valgono i criteri di rischio gia' individuati.
 
Art. 23

Controllo del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa

1. Relativamente alle superfici utilizzate per la produzione della canapa, destinata a interventi sotto forma di pagamenti diretti, al fine di verificare che il tenore di tetraidrocannabinolo non superi la soglia prevista dall'art. 4, paragrafo 4, comma 2, del regolamento (UE) n. 2021/2115, e' effettuato annualmente un controllo in loco su un campione non inferiore al 30 % di tali superfici, applicando il metodo di verifica di cui all'art. 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126.
 
Art. 24

Percentuale del campione per gli interventi
basati sugli animali e verifica in loco

1. Per gli interventi sugli animali il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente comprende, per ciascun intervento, almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di aiuto SIGC e almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto SIGC.
2. Nell'ambito della selezione del campione, gli Organismi pagatori utilizzano criteri di rischio pari al 75-80% del campione totale, mentre la restante parte e' selezionata con criteri di casualita'.
3. I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardino tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto SIGC per animali.
 
Art. 25

Tipi di controllo per la verifica del rispetto
degli obblighi di condizionalita'

1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2021/2115, i controlli di condizionalita' si applicano agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto.
2. Il sistema di controllo della condizionalita' si articola nei seguenti principali elementi che concorrono a garantire la verifica della conformita' sull'insieme dei requisiti e delle norme:
a) sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
b) sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non e' applicabile;
c) sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalita';
d) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di gestione obbligatori relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
e) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di gestione obbligatori relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
f) sistema di controllo tramite l'applicazione dei «Piani di monitoraggio», per quanto attiene gli obblighi di condizionalita' riferiti alla direttiva 96/22/CE - sostanze ormonali, ai sensi dell'art. 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.
3. A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche e' possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:
a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo pagatore, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti.
4. Gli Organismi pagatori aggregano nelle proprie banche dati, previa verifica degli esiti comunicati dai diversi soggetti coinvolti, tutti i risultati dei controlli eseguiti, calcolano l'entita' delle eventuali infrazioni riscontrate in relazione ai parametri di condizionalita' ed applicano le conseguenti riduzioni ed esclusioni agli aiuti assoggettati alla condizionalita'.
 
Art. 25 bis

Specifiche dei controlli per la verifica del rispetto
degli obblighi di condizionalita'

1. Per la normativa relativa all'applicazione della diffida nel caso in cui l'esito del controllo accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, si fa riferimento alla legge 21 maggio 2021, n. 71 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare» [1] o a altre normative nazionali o regionali di settore. I casi in cui tale normativa sia applicabile nell'ambito della condizionalita' rafforzata e le relative indicazioni operative di dettaglio sono riportate nella circolare AGEA di Coordinamento.
2. In linea con il Piano strategico nazionale PAC del 16 novembre 2022, par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformita' di condizionalita' rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e la eventuale sanzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.
3. Nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformita' di condizionalita' rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante o utilizzatore.
 
Art. 26

Campioni per i controlli in loco

1. A norma del regolamento (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021, art. 83, paragrafo 6, lettera d), per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalita', i controlli in loco vengono effettuati su campioni che rispettino le seguenti condizioni:
a) la selezione viene effettuata ogni anno in base a un'analisi dei rischi che tenga conto della struttura dell'azienda agricola e vi applichi fattori di ponderazione del rischio intrinseco di inosservanza;
b) includano una componente casuale tra il 20 e il 25% del campione;
c) siano rappresentativi di almeno l'1% dei beneficiari soggetti al rispetto degli obblighi di condizionalita' nell'ambito della selezione del territorio prevista dall'art. 27, paragrafo 2.
2. La percentuale minima di controlli di cui al comma 1, lettera c), puo' essere raggiunta a livello di ciascuna autorita' di controllo competente o a livello di ciascun requisito o norma o gruppo di requisiti o di norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli Organismi pagatori, la percentuale minima di controlli puo' essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore.
3. A norma del regolamento (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021, art. 83, paragrafo 6, lettera e), per quanto riguarda gli obblighi di condizionalita' in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio (concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali) si applica un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima dell'1%.
4. Prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, puo' essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio e' completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.
 
Art. 27

Elementi dei controlli in loco

1. Nello svolgimento dei controlli in loco di condizionalita', l'autorita' di controllo competente provvede affinche', per tutti i beneficiari selezionati, sia accertato il rispetto dei requisiti e delle norme di cui essa e' responsabile. La percentuale minima di controllo puo' essere raggiunta anche a livello di ciascun requisito o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di requisiti o di norme senza pregiudizio del calcolo e dell'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a inosservanza degli obblighi di condizionalita'; in tal caso i beneficiari selezionati sono sottoposti alle verifiche in relazione ai requisiti o alle norme o al gruppo di requisiti o di norme in questione.
2. La modalita' di selezione del campione delle parcelle agricole da controllare e' dettagliata nella circolare di AGEA in analogia con quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 1 e le parcelle agricole che non ricadono nell'ambito della relativa superficie di territorio selezionata, sono considerate ammissibili al pagamento se hanno superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli amministrativi e se sono correttamente identificate nel SIPA.
3. Qualora cio' sia previsto dalla normativa relativa agli obblighi di condizionalita', la verifica effettiva della conformita' ai requisiti e alle norme nell'ambito di un controllo in loco puo' essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. La modalita' di selezione del campione rappresentativo degli elementi da verificare e' dettagliata nella circolare di AGEA.
4. I controlli sono effettuati nell'ambito di una sola ispezione. Essi comprendono una verifica dei requisiti e delle norme il cui rispetto puo' essere controllato al momento dell'ispezione. Scopo di tali controlli e' rilevare ogni eventuale inosservanza a tali norme e requisiti e individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.
5. I controlli in loco sono svolti in un momento in cui puo' essere verificata in modo adeguato la maggior parte dei requisiti e delle norme per i quali e' stato selezionato.
6. I controlli in loco a livello dell'azienda agricola possono essere sostituiti da controlli amministrativi, a condizione che l'organismo pagatore garantisca che i controlli amministrativi siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco.
7. I controlli in loco sul campione di condizionalita' sono effettuati nello stesso anno civile in cui sono presentate le domande di aiuto e/o le domande di pagamento.
 
Art. 28

Relazione di controllo

1. Ciascun controllo in loco previsto dal presente decreto e' oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica:
a) gli interventi e le domande oggetto del controllo;
b) le persone presenti;
c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.
2. Per la condizionalita', la relazione si articola nelle parti seguenti:
a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
1) il beneficiario selezionato per il controllo in loco o un suo delegato;
2) informazioni sulla gestione del preavviso;
b) una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno dei requisiti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:
1) i requisiti e le norme oggetto del controllo in loco;
2) le risultanze;
3) i requisiti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate inosservanze.
3. Ove l'autorita' di controllo competente, per la condizionalita', non sia l'Organismo pagatore, la relazione di controllo e, se del caso, i pertinenti documenti a corredo sono trasmessi o resi accessibili all'Organismo pagatore, sia nel caso in cui la relazione non contenga alcuna risultanza, sia nel caso in cui siano rilevati elementi di non conformita'. Entro sei mesi dalla data del controllo in loco il beneficiario e' informato di ogni inosservanza rilevata.
4. Al termine del controllo viene consegnata al beneficiario una copia della relazione di controllo.
5. Qualora siano constatate inadempienze, al fine di assicurare il contraddittorio, il beneficiario e' invitato a firmare la relazione e, eventualmente, ad apporvi le proprie osservazioni. Il contraddittorio puo' essere assicurato anche attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme digitali e, in tal caso, la relazione di controllo potra' essere un documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma grafometrica, conformemente a quanto previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, formale notifica dell'esito del controllo tecnico effettuato in loco.
 
Art. 29

Riesame annuale del sistema di controllo in loco

1. Gli Organismi pagatori effettuano un riesame del proprio sistema di controllo in loco al termine di ogni campagna di controllo, informando l'AGEA circa i relativi risultati con particolare riferimento alle debolezze e ai punti di forza riscontrati.
2. A norma del regolamento (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021, art. 83 paragrafo 4, a partire dal 2024 AGEA, in collaborazione con gli Organismi pagatori, esegue un riesame annuale dei sistemi di controllo degli obblighi di condizionalita' messi in atto nell'anno precedente.
3. Il riesame di cui al comma 2, ha come base i risultati dei controlli eseguiti, le eventuali criticita' riscontrate e l'incidenza delle non conformita' rilevate. A conclusione di tale attivita', AGEA, sentiti gli Organismi pagatori, predispone un documento riepilogativo contenente gli elementi raccolti, le valutazioni effettuate e, qualora ne emerga l'esigenza, le proposte di miglioramento del sistema di controllo della condizionalita'. Nei casi in cui i risultati dei controlli evidenzino un tasso di non conformita' superiore ad una soglia fissata, l'Organismo pagatore interessato procede ad una intensificazione del controllo, limitando, se del caso la portata di tali controlli in loco supplementari ai requisiti che sono piu' spesso disattesi.
 
Art. 30

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

Con riferimento alle misure atte a garantire l'applicazione degli articoli 59 e 62 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (clausola di elusione), ciascun Organismo pagatore adotta una strategia antifrode, coerente integrata e armonizzata a quella definita da AGEA, che promuove la diffusione di strumenti, buone pratiche e prassi per l'attuazione di tali misure.
 
Art. 31

Disposizioni finali

1. Il presente decreto si applica alle domande di aiuto SIGC relative agli interventi previsti nel PSP come attuati conformemente al regolamento (UE) n. 2021/2115 a decorrere dal 1° gennaio 2023. Salvo ove disposto specificatamente, le circolari applicative di AGEA, devono essere emanate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. I regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 639/2014, 640/2014, 641/2014, 807/2014, 808/2014 e 809/2014, e la relativa normativa nazionale d'attuazione, continuano ad applicarsi a:
a) domande di aiuto SIGC per pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023;
b) richieste di pagamento SIGC effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
c) sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalita' 2014-2022.
 
Art. 32

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1332