Gazzetta n. 226 del 27 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 4 agosto 2023
Modalita' di accertamento della legittimita' e regolarita' delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3, che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'agricoltura della sovranita' e delle foreste, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune».
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 0185145, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015, n. 162, recante «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»;
Ritenuto necessario definire le modalita' di accertamento della legittimita' e regolarita' delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo, di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 2 agosto 2023;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 59 del regolamento UE n. 2021/2116, il presente decreto disciplina la modalita' di accertamento della legittimita' e regolarita' delle operazioni del Piano strategico della PAC 2023-2027 finanziate dal FEASR per i tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.
 
Art. 2

Domande di sostegno, pagamento
e altre dichiarazioni

1. Le autorita' di gestione, per le domande di sostegno, e gli organismi pagatori, per le domande di pagamento, stabiliscono procedure appropriate per la loro presentazione e gestione in seno ai provvedimenti di attivazione degli interventi stessi. Per domanda di sostegno si intende una domanda per accedere a un qualsiasi intervento di cui all'art. 1 previsto dal Piano strategico nazionale (PSP).
2. Per domanda di pagamento si intende una richiesta di pagamento conseguente all'ammissione a finanziamento di una domanda di sostegno.
 
Art. 3

Controlli amministrativi

1. Tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonche' le altre domande e dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attivita' di controllo svolta (check list, verbali ed altre modalita'), dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.
1-bis. Le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento e tale ritiro e' registrato dall'autorita' competente. Non sono autorizzati ritiri nel caso in cui l'autorita' competente abbia gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergano inadempienze. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.
2. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno e altre dichiarazioni, di competenza delle autorita' di gestione, garantiscono la conformita' dell'operazione cosi' come definita all'art. 3, comma 4, del regolamento (UE) 2021/2115, con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.
I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:
a) l'ammissibilita' del beneficiario;
b) i criteri di ammissibilita' dell'operazione, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'intervento per cui si chiede il sostegno;
c) il rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili;
d) l'ammissibilita' dei costi dell'operazione, tramite:
i. la conformita' alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo d'applicazione dell'art. 83, par. 1, lettere b, c, d, del regolamento (UE) 2021/2115;
ii. una verifica della pertinenza e ragionevolezza dei costi dichiarati quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo di applicazione dell'art. 83, par. 1, lettera a, del regolamento (UE) 2021/2115.
La ragionevolezza dei costi e' valutata con un sistema adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione. Per le operazioni con un'aliquota di sostegno fino al 30% o per le operazioni sostenute a norma dell'art. 77, paragrafo 1, lettere «a» e «f» del regolamento (UE) n. 2021/2115, la verifica della ragionevolezza dei costi puo' essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Per l'intervento di cui all'art. 76 inerente al Fondo mutualistico nazionale contro gli eventi atmosferici catastrofali, la verifica sulla ragionevolezza dei costi si considera svolta attraverso i controlli che consentono il prelievo di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 (pagamenti diretti).
3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento competono agli organismi pagatori e comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
a) della conformita' dell'operazione rendicontata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne se si applicano una delle forme o dei metodi di cui all'art. 83, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) n. 2115/2021. In quest'ultimo caso, i costi ammissibili sono verificati conformemente al metodo predefinito basato sugli output, sui risultati e con il supporto di ogni altra ulteriore documentazione ritenuta necessaria;
c) il rispetto degli impegni assunti e il rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori;
c-bis) la verifica della regolarita' e della conformita' della garanzia prestata nel caso delle domande di pagamento anticipo.
4. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti tramite altri regimi nazionali o unionali o periodo di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.
5. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno un sopralluogo presso il beneficiario per verificare la realizzazione degli investimenti e la loro conformita' con quanto ammesso.
Tuttavia, l'organismo pagatore competente puo' decidere di non effettuare tali visite per le seguenti ragioni:
a) l'operazione e' compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articoli 4 e 6;
b) operazioni consistenti in un investimento non superiore a 25.000,00 euro (spesa ammessa) in considerazione della limitatezza dell'importo considerato;
c) operazioni consistenti in soli investimenti immateriali per loro natura a rischio limitato di violazione delle condizioni di ammissibilita';
d) operazioni consistenti in investimenti relativi a macchine o attrezzature mobili e fisse;
Nei casi di cui alla lettera d), in cui non sia stato svolto il sopralluogo, tale elemento deve essere sostituito, dall'esame di prove documentali pertinenti (c.d. metodi equivalenti), incluse le fotografie geolocalizzate, l'utilizzo di nuove tecnologie o altre prove affidabili in relazione al tipo di investimento, che devono essere fomite dal beneficiario. Tali prove devono offrire un sufficiente livello di garanzia e consentire di trarre conclusioni soddisfacenti per l'esito del controllo perche' in grado di sostituire le informazioni che normalmente si ricaverebbero dal sopralluogo.
Resta ferma la possibilita' per ciascuna autorita' di gestione, in accordo con il competente organismo pagatore, di individuare ulteriori tipologie di operazione per le quali si ritiene sussista un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilita' del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.
6. Se contestualmente ai controlli amministrativi previsti dal presente articolo vengono effettuati i controlli dei requisiti di cui al successivo art. 4, l'operazione cosi' controllata potra' non essere inclusa nella popolazione delle domande da cui si estrae il campione ai fini del raggiungimento del livello minimo di spesa previsto dall'art. 5, comma 1.
 
Art. 4

Controlli in loco

1. Gli organismi pagatori organizzano controlli in loco sulle domande di pagamento presentate in base a un idoneo campione. Tali controlli sono eseguiti di norma prima del versamento del saldo finale.
2. I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purche' cio' non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso e' strettamente limitato alla durata minima necessaria e non puo' essere superiore a quattordici giorni.
3. Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.
 
Art. 5

Percentuale di controllo
e campionamento dei controlli in loco

1. La spesa oggetto dei controlli in loco e' pari ad almeno il 5% della spesa cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativa agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, dichiarata ogni anno civile all'organismo pagatore e che non riguarda interventi/azioni per i quali sono stati chiesti soltanto anticipi. La percentuale puo' essere ridotta nella fattispecie prevista dal successivo comma 7.
2. Se per un'operazione soggetta al controllo in loco sono stati versati anticipi o pagamenti intermedi, questi pagamenti sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al presente articolo.
3. Le domande di pagamento che siano risultate non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non sono conteggiate ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al comma 1.
4. Solo i controlli che soddisfano tutti i requisiti all'art. 6, svolti entro il 30 giugno dell'anno successivo, possono essere conteggiati ai fini del conseguimento del livello minimo di cui al comma 1.
5. Il campione da sottoporre a controllo a norma del comma 1 tiene conto in particolare:
a) dell'esigenza di controllare interventi di vario tipo e di varie dimensioni;
b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;
c) del contributo del tipo di intervento al rischio di errore nell'attuazione del PSP;
d) della necessita' di mantenere un equilibrio tra gli interventi;
e) dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 20 e il 40% della spesa;
f) delle domande gia' sottoposte a controlli amministrativi equivalenti al controllo in loco di cui al precedente art. 3, comma 6.
6. Se i controlli in loco evidenziano inadempienze/irregolarita' significative che comportano rischi per il fondo nell'ambito di un intervento o azione di sostegno, nell'anno civile successivo l'organismo pagatore adegua la percentuale di controllo.
7. Se i controlli in loco non hanno evidenziato inadempienze/irregolarita' significative che comportano rischi per il fondo nell'ambito di un intervento o azione di sostegno, nell'anno civile successivo l'organismo pagatore puo' diminuire la percentuale di controllo a un livello inferiore, garantendo comunque una percentuale minima del 3%.
8. Le specifiche tecniche relative ai precedenti paragrafi commi 6 e 7 saranno oggetto di apposite circolari di AGEA.
 
Art. 6

Contenuto dei controlli in loco

1. I controlli in loco verificano che le operazioni siano attuate in conformita' delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che e' possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.
2. I controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi.
Cio' comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati anche tenuti da terzi, sulla base dei documenti commerciali e, se del caso, dei registri contabili o comunque sulla base dei documenti giustificativi dell'importo indicato nella domanda di pagamento.
3. I controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale lo stesso e' stato concesso.
4. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate, i controlli in loco includono un sopralluogo presso il luogo in cui l'operazione e' realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, presso il promotore dell'operazione ovvero presso la sede del soggetto gestore, e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato.
5. I controlli in loco afferenti alle categorie di investimenti di cui all'art. 3, comma 5, lettere b, c, d, possono essere sostituiti da verifiche svolte con metodi equivalenti.
La realizzazione delle visite sul luogo dove l'operazione e' realizzata o, se si tratta di un'operazione immateriale, al promotore dell'operazione, puo' essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georiferite e video. Tali prove devono consentire al funzionario incaricato del controllo di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'operazione.
 
Art. 7

Controlli ex post

1. Per le operazioni che comprendono investimenti, all'interno del periodo vincolativo previsto nelle disposizioni nazionali, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo, vengono eseguiti controlli ex post finalizzati ad assicurare la stabilita' dell'operazione di investimento oggetto di sostegno ed il rispetto degli altri impegni che successivi alla liquidazione del saldo finale e descritti nel PSP o nei documenti attuativi regionali, per il periodo minimo di tempo ivi indicato ed alle condizioni stabilite dalle autorita' di gestione nei documenti attuativi del PSP stesso.
2. I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa FEASR per le operazioni di investimento subordinate, nel periodo considerato, alle condizioni di cui al comma 1 e per le quali e' stato pagato il saldo a carico del FEASR. Sono considerati solo i controlli conclusi entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di selezione del campione.
3. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al comma 1 si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni o interventi. Una percentuale compresa tra il 20 e il 30% del campione e' selezionata casualmente. La realizzazione dei controlli ex post puo' essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georiferite e video. Tali prove devono consentire al funzionario incaricato del controllo di trarre conclusioni definitive in merito al mantenimento dell'investimento.
 
Art. 8

Relazione di controllo

1. Ciascun sopralluogo previsto e' oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate.
Tale relazione indica:
a) gli interventi e le domande di sostegno o di pagamento oggetto del controllo;
b) le persone presenti;
c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.
Al termine del controllo viene consegnata al beneficiario una copia della relazione di controllo; qualora siano constatate inadempienze, al fine di assicurare il contraddittorio, il beneficiario e' invitato a firmare la relazione e, eventualmente, ad apporvi le proprie osservazioni. Il contraddittorio puo' essere assicurato anche attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme digitali e, in tal caso, la relazione di controllo potra' essere un documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma grafometrica, conformemente a quanto previsto dall'art. 20, comma 1-bis, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, formale notifica dell'esito del controllo tecnico effettuato in loco.
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1329