Gazzetta n. 225 del 26 settembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 agosto 2023 |
Modifiche al decreto 15 luglio 2016, recante «Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato». |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l'art. 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto l'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; Visto l'art. 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2022, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA); Visto l'art. 1, comma 779 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, per le finalita' di cui al comma 778 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; Visto l'art. 1, comma 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti criteri, priorita' e modalita' per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamenti unitari con compensazione; Visto il Capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, che, tra l'altro, disciplina le modalita' con le quali i versamenti unitari con compensazione, di cui al citato art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), che istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione»; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143; Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152; Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 2016 recante «Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportando le conseguenti modifiche al citato decreto ministeriale del 15 luglio 2016;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nelle premesse, dopo il terzo visto sono inseriti i seguenti: «Visto l'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l'art. 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;» e «Visto l'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;»; b) all'art. 1, comma 1, le parole: «per i dipendenti» sono soppresse; c) all'art. 3, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «ciascun anno» sono inserite le seguenti: «e, a partire dall'anno 2023, ferma restando la disponibilita' delle relative risorse, anche dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno»; d) all'art. 4, comma 1, dopo le parole «comma 779 della legge» sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; e) all'art. 4, comma 4, le parole da «Entro cinque giorni» a «, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro venti giorni dalla scadenza di ciascuno dei termini di cui all'art. 3, comma 6,»; f) all'art. 5, comma 2, le parole: «per i dipendenti» sono soppresse; g) all'art. 7, comma 1, dopo le parole «comma 779 della legge» sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dell'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto 2023
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro della giustizia Nordio |
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