Gazzetta n. 225 del 26 settembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 luglio 2023 |
Cofinanziamento nazionale del Programma fitosanitario, per il biennio 2021-2022, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 690/2021, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 8/2023). |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea; Visto il regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) 690/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; Visto l'art. 3, paragrafo 2, lettera e), del predetto regolamento (UE) che individua tra gli obiettivi generali del programma fitosanitario quello di contribuire a mantenere un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza nel settore delle piante attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'eradicazione degli organismi nocivi per le piante; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 8, il quale prevede che le azioni indicate nell'allegato 1 intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera e), sono ammissibili a finanziamento; Visto, altresi', l'art. 12, comma 5, che individua, per le azioni di cui all'allegato 1, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 690/2021, un tasso di cofinanziamento pari al 50 per cento dei costi ammissibili; Considerato, altresi', l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) che al punto 2.1 stabilisce che i programmi fitosanitari nazionali, annuali o pluriennali di eradicazione lotta e sorveglianza degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati in conformita' alle disposizioni stabilite dalla relativa normativa dell'Unione europea; Visto il Grant Agreement Phytosanitary programmes for plant pests (PHP 2021-2022/IT) sottoscritto tra l'European Healthand Digital Executive Agency (HaDEA), autorita' concedente che agisce nell'ambito dei poteri delegati dalla Commissione europea, ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V, in data 18 luglio 2022, che ha approvato il programma fitosanitario per il biennio 2021 - 2022 stabilendo il relativo contributo finanziario comunitario, pari al 50 per cento delle spese totali ammissibili di detto programma, ammontanti ad euro 16.884.000,00 di cui euro 8.442.000,00 a titolo di cofinanziamento comunitario; Visto il successivo emendamento 1 sottoscritto tra l'European Healthand Digital Executive Agency (HaDEA) ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V, in data 12 dicembre 2022, con il quale l'HaDEA ha rimodulato l'importo complessivo da assegnare al predetto programma fitosanitario, riconoscendo, per l'attuazione dello stesso, maggiori risorse ammontanti ad euro 18.968.000,00 di cui il 50 per cento, pari ad euro 9.484.000,00, a titolo di cofinanziamento comunitario; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, approvata con il decreto ministeriale n. 0523629 del 14 ottobre 2022; Considerato che la Commissione europea, a seguito del ritardo nell'adozione del predetto regolamento (UE) n. 690/2021, ha deciso di unificare le annualita' dei programmi fitosanitari 2021-2022; Vista la nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V n. 0145953 dell'8 marzo 2023, che richiede l'intervento del Fondo di rotazione a copertura del fabbisogno finanziario nazionale pari ad euro 9.484.000,00, per il biennio 2021 - 2022, ai fini dell'attuazione del Programma fitosanitario e dalla quale risulta che la quota comunitaria transita dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987; Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e che il suddetto progetto e' stato censito sul Sistema finanziario I.G.R.U.E., codice: PHP/SI2.874100; Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 10 luglio 2023, svoltasi in modalita' videoconferenza;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del programma fitosanitario di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 690/2021, per il biennio 2021 - 2022 e' pari complessivamente ad euro 9.484.000,00. 2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V, previa indicazione del CREA. 3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V ed il CREA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonche' verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso. 5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale gia' erogate. 6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto. 7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2023
L'Ispettore generale capo: Zambuto
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1078 |
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